Aprire un agriturismo non significa semplicemente aprire una struttura ricettiva in campagna. Nel 2026 l’attività agrituristica deve restare collegata a una vera impresa agricola e segue regole civilistiche, amministrative e fiscali speciali. È proprio questo il punto che distingue l’agriturismo da B&B, casa vacanze e glamping.
La Legge 96/2006 riserva l’attività agrituristica agli imprenditori agricoli e affida alle Regioni la disciplina concreta di requisiti, prevalenza dell’attività agricola, ospitalità, somministrazione e controlli.
Chi può aprire un agriturismo
L’agriturismo è un’attività connessa all’impresa agricola: non basta possedere un casale o un terreno. Deve esistere un’attività agricola ai sensi dell’articolo 2135 del Codice civile e l’ospitalità deve essere esercitata dall’imprenditore agricolo, nei limiti previsti dalla legge nazionale e regionale.
Le Regioni stabiliscono criteri per verificare il rapporto tra attività agricola e attività agrituristica, oltre a requisiti degli immobili, numero di ospiti, somministrazione di alimenti, attività ricreative e procedure di avvio. Per questo un modello ammesso in una Regione non può essere replicato automaticamente in un’altra.
ATECO 2025: 55.20.51 per l’alloggio in aziende agricole
Le note ufficiali ATECO 2025 individuano il codice 55.20.51 – Servizi di alloggio in aziende agricole per i servizi di alloggio connessi alle coltivazioni agricole e all’allevamento di animali.
Il codice non sostituisce però i codici dell’attività agricola principale. In un agriturismo possono convivere coltivazione, allevamento, trasformazione, ristorazione e alloggio: l’inquadramento va costruito sulla realtà dell’azienda. Il riferimento ufficiale resta la classificazione ATECO 2025 di ISTAT.
Il regime fiscale dell’agriturismo non è il normale forfettario al 15%
Uno degli errori più comuni è confondere il regime forfetario speciale dell’agriturismo con il regime forfettario della Legge 190/2014 utilizzato da molti professionisti e piccoli imprenditori.
L’articolo 5 della Legge 413/1991 prevede, per i soggetti ammessi, la determinazione del reddito imponibile dell’attività agrituristica applicando ai ricavi al netto dell’IVA un coefficiente del 25%. È un meccanismo diverso dal coefficiente 40% usato nel normale regime forfettario per molte attività di alloggio.
La stessa norma disciplina un sistema speciale IVA con detrazione forfetaria del 50%, nei casi in cui ricorrono i presupposti previsti dalla normativa vigente. Il testo è consultabile su Normattiva, articolo 5 della Legge 413/1991.
Regime speciale e regime forfettario Legge 190/2014: attenzione alla compatibilità
Il regime forfettario ordinario esclude, in linea generale, chi si avvale di regimi speciali IVA o di determinazione forfetaria del reddito incompatibili con la disciplina della Legge 190/2014. L’agriturismo rientra tra le attività che richiedono questa verifica.
Perciò non è corretto aprire un agriturismo e applicare automaticamente “85.000 euro, coefficiente 40%, imposta 5% o 15%” come se fosse una normale casa vacanze. Prima va verificato il regime speciale dell’agriturismo, l’eventuale opzione per il regime ordinario e il trattamento dell’attività agricola principale.
IVA, ristorazione e prodotti aziendali
L’agriturismo può comprendere ospitalità, somministrazione di pasti e bevande e altre attività previste dalla legge e dalla Regione. La Legge 96/2006 collega la somministrazione alla valorizzazione dei prodotti propri e del territorio secondo criteri regionali.
La presenza di più attività rende importante separare correttamente corrispettivi, aliquote e documentazione fiscale. Il trattamento dell’alloggio non va esteso automaticamente alla vendita di prodotti agricoli, alle esperienze o ad altre prestazioni.
INPS e posizione dell’imprenditore agricolo
La previdenza non si determina scegliendo semplicemente la Gestione Commercianti perché esiste un’attività ricettiva. L’agriturismo nasce all’interno dell’impresa agricola e l’inquadramento del titolare va verificato rispetto alla posizione agricola, ad esempio coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, e alle attività concretamente esercitate.
Per una panoramica generale sull’apertura agricola consulta Partita IVA agricola 2026.
SCIA, autorizzazioni regionali e CIN
La Partita IVA non basta per iniziare a ricevere ospiti. Servono gli adempimenti previsti dalla Regione e dal Comune, che possono comprendere iscrizioni negli elenchi regionali, SCIA al SUAP, requisiti igienico-sanitari, comunicazione degli ospiti, flussi statistici e imposta di soggiorno.
Come struttura turistico-ricettiva, l’agriturismo rientra anche nell’obbligo del Codice Identificativo Nazionale. Il CIN non sostituisce gli eventuali codici regionali né le autorizzazioni dell’attività agricola e ricettiva.
Esempio pratico
Un imprenditore agricolo coltiva vigneti e vuole destinare alcune camere del casale all’ospitalità, offrendo anche pasti con prodotti aziendali. Prima di applicare un coefficiente fiscale deve verificare la qualifica agrituristica secondo la Regione, la connessione e prevalenza dell’attività agricola, i codici ATECO necessari e il regime speciale previsto dalla Legge 413/1991.
Checklist prima di aprire un agriturismo
- verifica di essere imprenditore agricolo;
- controlla i requisiti della legge regionale;
- dimostra connessione e prevalenza dell’attività agricola;
- verifica ATECO 55.20.51 per l’alloggio e gli altri codici necessari;
- analizza il regime fiscale speciale dell’agriturismo;
- non confonderlo con il normale forfettario al 5% o 15%;
- verifica IVA, previdenza e contabilità delle diverse attività;
- completa SCIA, requisiti ricettivi e CIN.
Domande frequenti
Posso aprire un agriturismo senza essere agricoltore?
L’agriturismo è riservato all’imprenditore agricolo e deve essere connesso all’attività agricola principale.
Qual è il codice ATECO per l’alloggio agrituristico?
ATECO 2025 prevede il 55.20.51 per i servizi di alloggio in aziende agricole.
L’agriturismo usa il coefficiente forfettario del 40%?
Non automaticamente. L’agriturismo dispone di un regime fiscale speciale che, per i soggetti ammessi, determina il reddito con coefficiente del 25% sui ricavi al netto dell’IVA.
La Partita IVA basta per aprire?
No. Servono anche i requisiti agricoli e gli adempimenti regionali e comunali previsti per l’attività agrituristica.