Il compenso dell’amministratore di una SRL è deducibile per la società solo se viene attribuito correttamente e pagato secondo le regole fiscali applicabili. Nel 2026 non basta inserire il costo in contabilità o approvare un bilancio che lo contiene: la Cassazione ha ribadito che, quando il compenso non è già validamente determinato dallo statuto o dall’atto competente, serve una decisione specifica dei soci.
Dopo la corretta attribuzione, l’articolo 95, comma 5, del TUIR applica ai compensi degli amministratori il principio di cassa: la SRL deduce il costo nell’esercizio in cui viene corrisposto, con il particolare coordinamento del “12 gennaio” quando il compenso costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.
Compenso amministratore SRL: risposta rapida
| Domanda | Regola 2026 |
|---|---|
| Il compenso è deducibile? | Sì, se validamente attribuito e corrisposto secondo l’art. 95 TUIR |
| Basta approvare il bilancio? | No, la sola approvazione del bilancio non sostituisce la specifica determinazione del compenso |
| Quando si deduce? | In base al pagamento; per il compenso assimilato opera il coordinamento con il 12 gennaio |
| Come viene tassato l’amministratore? | Di regola come reddito assimilato al lavoro dipendente, salvo incarico rientrante nella professione abituale |
| Quanto vale la Gestione Separata? | 35,03% nel 2026 per amministratore senza altra copertura obbligatoria; 24% se pensionato o già assicurato altrove |
Chi decide il compenso dell’amministratore?
Il compenso non dovrebbe nascere da una semplice decisione informale dell’amministratore che dispone il pagamento a proprio favore. Occorre verificare lo statuto, l’atto di nomina e le decisioni dei soci. Se il compenso non è già validamente determinato, è necessario adottare una decisione specifica che stabilisca almeno il criterio e l’importo della remunerazione.
Questo passaggio non è una formalità secondaria: serve a creare correttamente l’obbligazione della società verso l’amministratore e a dare certezza al costo che verrà poi dedotto fiscalmente.
Cassazione 20675/2026: il bilancio non basta
Nel 2026 la Corte di Cassazione è tornata sul punto con l’ordinanza n. 20675 del 18 giugno 2026. Il principio ribadito è particolarmente importante per le SRL: la mera approvazione del bilancio nel quale compare la voce “compensi amministratori” non equivale automaticamente alla specifica deliberazione necessaria a determinare il compenso.
In assenza della corretta fonte societaria del compenso, il costo può essere contestato ai fini IRES anche se è stato contabilizzato, materialmente pagato e dichiarato dall’amministratore. È quindi rischioso pensare di “sanare” a fine anno una remunerazione mai deliberata semplicemente approvando il bilancio.
La delibera deve essere preventiva?
La soluzione più prudente è determinare il compenso prima della sua erogazione e in modo coerente con la durata dell’incarico. La decisione dovrebbe indicare con chiarezza l’importo fisso, l’eventuale parte variabile, il periodo di riferimento e le modalità di pagamento.
Una decisione generica del tipo “all’amministratore spetterà un compenso da definirsi” può non essere sufficiente a dimostrare il quantum effettivamente spettante. Allo stesso modo, quando l’importo cambia, è opportuno formalizzare la nuova misura anziché continuare a usare una vecchia delibera riferita a condizioni diverse.
Quando il compenso è deducibile per la SRL?
L’articolo 95, comma 5, del TUIR stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori sono deducibili nell’esercizio in cui vengono corrisposti. La regola è quindi diversa dal normale principio di competenza che governa molte altre voci di costo.
Questo significa che un compenso deliberato nel 2026 ma non pagato non diventa automaticamente deducibile nel 2026 solo perché risulta nel bilancio. Occorre verificare quando il pagamento è avvenuto e quale regime fiscale si applica in capo all’amministratore.
Pagamento entro il 12 gennaio: come funziona la cassa allargata?
Quando il compenso dell’amministratore è fiscalmente qualificato come reddito assimilato al lavoro dipendente, entra in gioco il principio di cassa allargata dell’articolo 51 TUIR. Le somme corrisposte entro il 12 gennaio dell’anno successivo possono essere considerate percepite nel periodo d’imposta precedente.
La stessa logica viene coordinata con la deduzione della società: un compenso riferito al 2026 e materialmente corrisposto entro il 12 gennaio 2027 può, se ricorrono le condizioni, essere trattato fiscalmente nel 2026. Oltre quel limite, la deduzione slitta normalmente all’esercizio di effettivo pagamento.
La circolare INPS n. 8/2026 dedica espressamente una sezione ai compensi dei collaboratori corrisposti entro il 12 gennaio, confermando la rilevanza operativa di questo termine anche sul piano contributivo.
Se l’amministratore fattura con Partita IVA vale il 12 gennaio?
Non automaticamente. In alcuni casi l’attività di amministratore rientra nell’oggetto tipico della professione esercitata abitualmente dal soggetto e il relativo compenso può essere trattato come reddito di lavoro autonomo, con fattura. In quel caso non si applica meccanicamente lo stesso schema dei redditi assimilati e va verificato il regime di cassa proprio del professionista.
Per distinguere carica amministrativa e attività professionale vedi amministratore SRL e Partita IVA.
Come viene tassato il compenso dell’amministratore?
Nella situazione ordinaria, quando l’incarico non rientra nell’attività professionale abituale, il compenso dell’amministratore è un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. La società opera quindi come sostituto d’imposta applicando ritenute e conguagli secondo le regole previste.
L’amministratore non paga quindi un’imposta sostitutiva fissa del 26% come accade per i dividendi. Il compenso concorre normalmente al reddito soggetto a IRPEF e addizionali.
Gestione Separata 2026: 35,03% o 26,07%?
È un punto su cui molti contenuti online fanno confusione. Il 26,07% nel 2026 riguarda i liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata senza altra copertura obbligatoria. L’amministratore di società, quando il compenso è trattato come collaborazione/figura assimilata e non ha altra copertura previdenziale né pensione, rientra invece nell’aliquota complessiva del 35,03%.
La circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026 conferma per collaboratori e figure assimilate il 33% IVS più le aliquote aggiuntive, per un totale del 35,03%. Per pensionati o soggetti già assicurati presso un’altra forma previdenziale obbligatoria l’aliquota è normalmente del 24%.
Chi paga i contributi dell’amministratore?
Per i compensi soggetti alla disciplina dei collaboratori, l’onere contributivo viene normalmente ripartito tra amministratore e società: una quota resta a carico del collaboratore e la parte maggiore è sostenuta dal committente, che esegue il versamento complessivo.
Questo costo va considerato quando si decide il compenso lordo: un compenso nominale di 30.000 euro non comporta per la SRL un esborso complessivo limitato ai soli 30.000 euro.
Compenso e socio lavoratore: può esserci doppia contribuzione?
Sì. Un socio che riceve il compenso per l’attività di amministratore può essere soggetto alla Gestione Separata sul compenso e, se partecipa anche personalmente e abitualmente all’attività commerciale o artigiana della società, può essere iscritto separatamente alla Gestione Commercianti o Artigiani.
Le due posizioni nascono da attività diverse e non si annullano automaticamente. Il tema è approfondito nella guida su socio lavoratore SRL e INPS.
Il compenso amministratore è deducibile ai fini IRAP?
La risposta dipende dalla natura del rapporto. La disciplina IRAP distingue il compenso dell’amministratore qualificato come collaborazione assimilata dal costo per una prestazione professionale fatturata nell’ambito dell’attività autonoma. Non bisogna quindi trasferire automaticamente la deducibilità IRES dell’articolo 95 alla base imponibile IRAP.
Per un amministratore il cui compenso è assimilato al lavoro dipendente, la deducibilità IRAP segue regole differenti rispetto al professionista che fattura la prestazione come servizio. La classificazione concreta del rapporto deve essere verificata prima di calcolare l’imposta regionale.
Quanto può essere alto il compenso?
Non esiste un massimale civilistico generale espresso in euro valido per tutte le SRL. L’importo deve però essere coerente con l’incarico, le dimensioni della società, le responsabilità, il lavoro svolto e la situazione economica. Un compenso manifestamente anomalo o privo di una reale giustificazione può aumentare il rischio di contestazioni societarie o fiscali.
La delibera non rende automaticamente “congruo” qualsiasi importo: formalizzazione e sostanza devono andare insieme.
Compenso variabile, premio o percentuale sugli utili
La remunerazione può essere strutturata anche con una componente variabile, ma la formula deve essere determinabile e deliberata correttamente. Chiamare una somma “premio” non consente di aggirare le regole sulla determinazione del compenso dell’organo amministrativo.
Se il compenso è collegato a utili, fatturato, EBITDA o altri indicatori, è opportuno definire in anticipo base di calcolo, periodo, eventuali soglie e momento di maturazione per evitare contestazioni tra soci e amministratore.
Compenso amministratore o dividendi: cosa conviene?
Sono strumenti diversi. Il compenso remunera il lavoro gestorio ed è un costo per la società quando deducibile; il dividendo remunera il capitale e viene distribuito soltanto quando esistono utili o riserve distribuibili. Cambiano IRES, IRPEF, ritenute e contribuzione INPS.
Per il confronto numerico e decisionale vedi compenso amministratore o dividendi SRL.
Compenso zero: la società può scegliere la gratuità?
Sì. La carica può essere gratuita se la scelta è validamente formalizzata. In quel caso non esiste un costo da dedurre e non esiste una base contributiva Gestione Separata collegata alla carica gratuita, fermo restando l’eventuale INPS dovuto per altre attività del socio.
Per gli aspetti pratici vedi amministratore SRL senza compenso.
Esempio: compenso deliberato e pagato entro il 12 gennaio
Una SRL delibera correttamente per il 2026 un compenso amministratore di 36.000 euro, qualificato come reddito assimilato. Il compenso viene corrisposto il 10 gennaio 2027. Se ricorrono le condizioni del principio di cassa allargata, il pagamento viene ricondotto fiscalmente al 2026 e la società coordina nello stesso periodo deduzione, ritenute e contribuzione.
Esempio: compenso inserito nel bilancio ma mai deliberato
Una SRL paga 40.000 euro al socio amministratore durante l’anno e registra regolarmente il costo. A fine esercizio i soci approvano il bilancio, nel quale il compenso è chiaramente visibile, ma non esiste una specifica decisione che abbia determinato quella remunerazione. Alla luce dell’orientamento confermato dalla Cassazione nel 2026, la sola approvazione del bilancio non mette al riparo dalla contestazione della deducibilità.
Checklist prima di pagare il compenso
- leggere statuto e atto di nomina;
- verificare chi è competente a determinare il compenso;
- adottare una decisione specifica e documentata;
- indicare importo, periodo e componente variabile;
- verificare se il reddito è assimilato o professionale;
- programmare la data effettiva del pagamento;
- se si usa il 12 gennaio, verificare le condizioni della cassa allargata;
- applicare correttamente ritenute e Gestione Separata;
- verificare eventuale doppia contribuzione del socio lavoratore;
- non confondere compenso, dividendo e rimborso spese.
Domande frequenti
Il compenso amministratore è sempre deducibile?
No. Deve essere validamente attribuito e la deduzione segue le regole dell’articolo 95 TUIR, compreso il momento del pagamento.
L’approvazione del bilancio vale come delibera del compenso?
No come regola generale. La Cassazione nel 2026 ha ribadito che la sola approvazione del bilancio non sostituisce la specifica determinazione del compenso.
Un compenso 2026 pagato il 10 gennaio 2027 può restare nel 2026?
Sì, quando il compenso è reddito assimilato e ricorrono le condizioni del principio di cassa allargata entro il 12 gennaio.
L’amministratore paga INPS al 26,07%?
Non nella situazione ordinaria dell’amministratore assimilato senza altra copertura. Nel 2026 il riferimento è 35,03%; il 26,07% riguarda i liberi professionisti della Gestione Separata.
Il compenso può essere variabile?
Sì, ma il criterio deve essere determinabile e correttamente approvato. Un premio deciso informalmente a posteriori aumenta il rischio di contestazione.
Se l’amministratore è anche socio paga due volte l’INPS?
Può accadere se, oltre alla carica retribuita soggetta a Gestione Separata, svolge anche lavoro abituale nell’attività commerciale o artigiana della SRL con i requisiti per Artigiani o Commercianti.