Il DURF è il certificato con cui l’Agenzia delle Entrate attesta la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 per imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici. Serve in determinati appalti ad alta intensità di manodopera per dimostrare al committente la regolarità fiscale richiesta dalla norma e accedere all’esonero da alcuni controlli sulle ritenute.
Cos’è il DURF?
DURF è l’acronimo comunemente utilizzato per indicare il certificato di sussistenza dei requisiti previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Il documento viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate all’impresa che ne fa richiesta e che possiede i requisiti stabiliti dalla norma.
Quando entra in gioco negli appalti?
La disciplina dell’articolo 17-bis riguarda specifici contratti di appalto, subappalto, affidamento o rapporti assimilati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente, quando ricorrono anche le altre condizioni previste dalla legge.
Uno degli elementi centrali è il valore complessivo annuo dei contratti, superiore a 200.000 euro nei casi disciplinati dalla norma.
A cosa serve il certificato?
Il certificato consente all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice che possiede i requisiti previsti di comunicarli al committente e beneficiare dell’esonero dagli specifici obblighi di controllo delle ritenute previsti dall’articolo 17-bis.
Il DURF non sostituisce il DURC: il primo riguarda requisiti fiscali nell’ambito della disciplina sugli appalti, il secondo riguarda la regolarità contributiva.
Per la regolarità contributiva consulta DURC e Partita IVA.
Quali requisiti deve avere l’impresa?
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il certificato attesta requisiti precisi. In particolare, l’impresa deve risultare:
- in attività da almeno tre anni;
- in regola con gli obblighi dichiarativi;
- con versamenti complessivi registrati nel conto fiscale, nell’ultimo triennio rilevante, per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni;
- senza iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito scaduti e ancora dovuti relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50.000 euro, salvo sospensioni o situazioni previste dalla norma.
I requisiti sono riepilogati nella documentazione dell’Agenzia delle Entrate sulla Circolare n. 1/E del 2020.
Quanto dura il DURF?
Il certificato vale quattro mesi dalla data del rilascio. Scaduto questo periodo, se serve continuare a dimostrare i requisiti, occorre acquisire un nuovo certificato.
FiscoOggi, pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate, conferma inoltre che il certificato è disponibile dal terzo giorno lavorativo di ogni mese.
Come si richiede?
La richiesta viene presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale dell’impresa utilizzando il modello previsto.
Le modalità indicate dall’Agenzia comprendono il servizio di consegna documenti e istanze nell’area riservata, la PEC alla Direzione provinciale competente, la raccomandata con la documentazione prevista oppure la consegna all’ufficio.
Le modalità operative sono riepilogate nella risposta FiscoOggi – Certificazione per imprese appaltatrici.
Serve una marca da bollo?
No. L’istanza e il certificato di sussistenza dei requisiti non sono soggetti a imposta di bollo né a tributi speciali secondo le indicazioni dell’Agenzia.
DURF e committente
Quando il certificato viene utilizzato nell’ambito dell’articolo 17-bis, l’impresa lo comunica al committente per dimostrare la sussistenza dei requisiti che consentono di non applicare gli specifici meccanismi di controllo previsti dalla norma.
Il committente deve comunque verificare che il certificato sia riferito all’impresa corretta e sia ancora valido.
DURF e subappaltatore
La disciplina può riguardare anche le imprese subappaltatrici coinvolte nei rapporti che ricadono nell’articolo 17-bis. Il certificato è individuale: ciascuna impresa deve possedere i requisiti necessari per il proprio esonero.
DURF e Partita IVA appena aperta
Una nuova impresa che non ha almeno tre anni di attività non può soddisfare il requisito temporale previsto per il certificato. In questo caso non può utilizzare il DURF per accedere all’esonero e deve seguire gli obblighi ordinari applicabili al contratto.
DURF e debiti fiscali
Non qualsiasi debito impedisce automaticamente il rilascio. La norma prende in considerazione specifiche tipologie di debiti, l’importo complessivo, la scadenza dei termini di pagamento e l’eventuale presenza di provvedimenti di sospensione o altre situazioni rilevanti.
Prima di richiedere il certificato è utile verificare la propria posizione nel Cassetto fiscale e gli eventuali atti pendenti.
DURF e DURC: differenza
| Documento | Cosa verifica |
|---|---|
| DURF | Requisiti fiscali previsti dall’art. 17-bis per specifici appalti |
| DURC | Regolarità contributiva verso INPS, INAIL e, quando applicabile, Casse Edili |
I due documenti possono essere entrambi rilevanti nello stesso appalto, ma rispondono a finalità differenti.
Checklist DURF
- verifica se il contratto ricade nell’articolo 17-bis;
- controlla il valore annuo e le caratteristiche dell’appalto;
- verifica almeno tre anni di attività;
- controlla dichiarazioni e versamenti dell’ultimo triennio;
- verifica il rapporto del 10% tra versamenti e ricavi/compensi;
- controlla eventuali debiti superiori a 50.000 euro;
- presenta l’istanza all’Agenzia competente;
- verifica la data di rilascio;
- consegna il certificato al committente quando necessario;
- rinnova il certificato dopo quattro mesi se serve ancora.