Nel 2026 una prestazione resa da un professionista sanitario non è esente IVA soltanto perché viene svolta da un soggetto iscritto a un Albo o appartenente a una professione sanitaria. L’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR 633/1972 richiede due elementi: la prestazione deve avere natura sanitaria di diagnosi, cura o riabilitazione della persona e deve essere resa nell’esercizio di una professione o arte sanitaria riconosciuta dalla disciplina applicabile.
Prestazioni sanitarie e IVA: tabella rapida
| Prestazione | Trattamento da verificare |
|---|---|
| Diagnosi, cura o riabilitazione resa da professionista sanitario abilitato | Può rientrare nell’esenzione art. 10 n. 18 |
| Prestazione resa da soggetto non abilitato alla professione sanitaria richiesta | L’esenzione non spetta per il solo contenuto sanitario |
| Perizia finalizzata a un indennizzo o beneficio | Può essere imponibile perché lo scopo principale non è la tutela della salute |
| Certificazione collegata alla tutela della salute | Può essere esente se lo scopo principale resta sanitario |
| Consulenza non sanitaria resa da professionista sanitario | Non diventa esente per la sola qualifica del prestatore |
Cosa dice l’articolo 10 n. 18 del DPR 633/1972?
La norma esenta dall’IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza oppure individuate dalla normativa sanitaria.
Il testo vigente è consultabile nella banca dati ufficiale del Dipartimento delle Finanze.
Servono due requisiti, non uno solo
L’esenzione richiede contemporaneamente un requisito oggettivo e un requisito soggettivo. Da un lato la prestazione deve essere realmente rivolta a diagnosi, cura o riabilitazione; dall’altro deve essere resa da un soggetto abilitato nell’ambito della professione sanitaria interessata.
Un professionista sanitario può quindi svolgere anche attività imponibili, mentre una prestazione dal contenuto apparentemente sanitario resa da un soggetto privo della qualifica richiesta non diventa esente automaticamente.
Cosa significa “diagnosi, cura e riabilitazione”?
La prassi dell’Agenzia e la giurisprudenza europea interpretano l’esenzione in funzione dello scopo principale della prestazione: deve essere diretta a tutelare, mantenere o ristabilire la salute della persona.
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 4/E del 28 gennaio 2005 resta un riferimento importante proprio perché distingue le prestazioni terapeutiche da quelle con finalità prevalentemente certificative o peritali.
La qualifica sanitaria basta per non applicare l’IVA?
No. Essere medico, psicologo, infermiere, fisioterapista o appartenere a un’altra professione sanitaria non rende esente qualsiasi attività svolta.
Se il professionista presta un servizio che non ha finalità di diagnosi, cura o riabilitazione della persona, bisogna verificarne il trattamento IVA ordinario. La qualifica del prestatore è necessaria nei casi previsti, ma non sostituisce l’analisi della natura della prestazione.
La natura della prestazione basta se il soggetto non è abilitato?
No. L’esenzione è collegata anche al soggetto che rende la prestazione. L’Agenzia ha più volte chiarito che le prestazioni devono essere materialmente rese da professionisti o operatori abilitati secondo la normativa sanitaria applicabile.
Non è quindi corretto applicare l’articolo 10 n. 18 soltanto perché un servizio viene presentato commercialmente come “terapeutico”, “riabilitativo” o “sanitario”.
Certificati medici: sono sempre esenti?
No. Per le certificazioni conta lo scopo principale. Alcune certificazioni strettamente connesse alla tutela della salute possono rientrare nell’esenzione; altre prestazioni certificative sono rese soprattutto per consentire a un terzo di assumere una decisione con effetti giuridici, amministrativi o economici e possono essere imponibili.
Perizie mediche e assicurative
Le prestazioni peritali finalizzate, per esempio, a stabilire il diritto a un indennizzo o a quantificare un danno non hanno necessariamente come finalità principale la cura della persona. La Circolare 4/E distingue espressamente le prestazioni terapeutiche dalle attività peritali orientate a decisioni di terzi.
Non basta quindi che la perizia sia redatta da un medico o utilizzi conoscenze cliniche per attribuirle automaticamente l’esenzione IVA.
Visita medica e certificato nella stessa prestazione
Quando una prestazione contiene più elementi bisogna individuare la finalità principale del servizio. Se l’esame clinico è parte di una prestazione realmente rivolta alla tutela della salute, il trattamento può essere diverso da quello di una perizia richiesta esclusivamente per ottenere un beneficio amministrativo o economico.
Prestazioni rese tramite una struttura
L’Agenzia ha chiarito che la forma giuridica del soggetto che organizza il servizio non è, da sola, decisiva. Occorre verificare la natura della prestazione e la qualifica dei professionisti che la rendono materialmente.
Per le strutture di ricovero e cura esiste inoltre la distinta disciplina dell’articolo 10 n. 19, che non deve essere confusa con l’esenzione prevista per la singola prestazione professionale sanitaria del n. 18.
Prestazioni sanitarie e forfettario
Nel regime forfettario le normali operazioni del regime non espongono IVA per effetto della disciplina forfettaria. Tuttavia la qualificazione sanitaria della prestazione resta importante per altri obblighi, per la documentazione e per eventuali periodi in cui il professionista applica le regole IVA ordinarie.
Il fatto che un forfettario non addebiti IVA non significa quindi che ogni sua prestazione sia “esente ai sensi dell’articolo 10”: sono due regimi giuridici diversi.
Prestazioni esenti e detrazione IVA sugli acquisti
Per un professionista in regime IVA ordinario, effettuare operazioni esenti può incidere sul diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Se l’attività comprende stabilmente sia operazioni imponibili sia operazioni esenti, può diventare rilevante il pro rata di detrazione.
Consulta pro rata IVA per professionisti.
Esenzione IVA e Sistema Tessera Sanitaria sono la stessa cosa?
No. L’esenzione IVA riguarda il trattamento fiscale dell’operazione. L’eventuale obbligo di trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria dipende invece dalla categoria del soggetto, dal tipo di spesa e dalle regole specifiche dell’adempimento.
Un professionista deve quindi verificare separatamente: trattamento IVA, modalità di documentazione della prestazione e obblighi di trasmissione dei dati sanitari.
Serve il bollo sulla prestazione esente?
L’esenzione IVA non significa automaticamente assenza di imposta di bollo. Se il documento rientra nei presupposti del bollo bisogna verificare importo, natura del documento ed eventuali specifiche esenzioni applicabili alla fattispecie sanitaria.
Come descrivere la prestazione in fattura?
La descrizione deve essere coerente con la prestazione realmente resa e con gli obblighi di riservatezza applicabili ai dati sanitari. Ai fini fiscali deve essere possibile ricostruire il motivo dell’esenzione senza utilizzare formule generiche che nascondano la natura effettiva del servizio.
Esempio: prestazione terapeutica
Un professionista sanitario abilitato effettua una prestazione direttamente finalizzata alla riabilitazione di un paziente nell’ambito delle competenze riconosciute alla propria professione. Se ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi dell’articolo 10 n. 18, la prestazione può essere fatturata in esenzione IVA.
Esempio: attività peritale
Un medico viene incaricato esclusivamente di redigere una relazione destinata a stabilire l’entità di un danno ai fini di una decisione assicurativa. Anche se utilizza competenze mediche, lo scopo principale può non essere diagnosi, cura o riabilitazione della persona: il trattamento IVA va quindi distinto dalla normale prestazione terapeutica.
Errori frequenti
- considerare esente qualsiasi prestazione resa da un professionista sanitario;
- considerare esente un servizio sanitario reso da soggetto non abilitato;
- ignorare lo scopo principale di certificati e perizie;
- confondere esenzione IVA e regime forfettario;
- confondere esenzione IVA e obblighi del Sistema Tessera Sanitaria;
- dimenticare gli effetti sulla detrazione IVA quando esistono anche attività imponibili;
- non verificare separatamente l’eventuale bollo.
Checklist prestazione sanitaria esente IVA
- identifica la prestazione realmente resa;
- verifica se la finalità principale è diagnosi, cura o riabilitazione;
- controlla il titolo e l’abilitazione del prestatore;
- se si tratta di certificato o perizia, individua lo scopo principale;
- applica l’esenzione solo quando ricorrono entrambi i requisiti;
- verifica separatamente Sistema TS e modalità documentale;
- controlla l’eventuale imposta di bollo;
- se svolgi anche attività imponibili, verifica gli effetti sulla detrazione e sul pro rata.