Nel 2026 un lavoratore dipendente può applicare il regime forfettario alla propria Partita IVA se rispetta tutti i requisiti del regime e, in particolare, se nell’anno precedente non ha percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 35.000 euro. Questa soglia non vieta di avere una Partita IVA: se viene superata, può semplicemente rendere non applicabile il forfettario, salvo i casi in cui la verifica diventa irrilevante perché il rapporto di lavoro è cessato.
Regime forfettario e lavoro dipendente: si possono avere entrambi?
Sì. Il lavoro dipendente e una Partita IVA possono coesistere. Per il dipendente privato il punto non è l’esistenza di due attività, ma la compatibilità contrattuale, l’assenza di concorrenza illecita con il datore, il rispetto delle cause ostative del forfettario e il corretto inquadramento previdenziale.
Il dipendente pubblico segue invece regole più restrittive su incompatibilità e autorizzazioni. Questa guida riguarda soprattutto l’accesso fiscale al forfettario; per la compatibilità generale consulta Partita IVA e lavoro dipendente.
Nel 2026 la soglia è 35.000 euro
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato anche per il 2026 l’innalzamento da 30.000 a 35.000 euro della soglia riferita ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. La misura è richiamata anche dal Ministero del Lavoro.
Per applicare il forfettario nel 2026 bisogna quindi guardare, in linea generale, ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025. Il limite di 35.000 euro non è il fatturato della Partita IVA e non va sommato agli 85.000 euro di ricavi o compensi del regime forfettario: sono due soglie con funzioni diverse.
Quale reddito si confronta con i 35.000 euro?
La norma fa riferimento ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR. Non si guarda quindi semplicemente allo stipendio netto accreditato sul conto e nemmeno alla sola RAL indicata nel contratto.
Il dato da verificare è il reddito fiscalmente rilevante dell’anno precedente. In presenza di più rapporti di lavoro, pensioni o redditi assimilati occorre ricostruire correttamente gli importi che rientrano nella causa ostativa.
Esempio: reddito dipendente di 28.000 euro
Se nel 2025 hai percepito 28.000 euro di redditi da lavoro dipendente e nel 2026 apri o continui una Partita IVA, la soglia di 35.000 euro non ti esclude dal forfettario. Devi comunque controllare gli altri requisiti: limite di ricavi o compensi, spese per personale, partecipazioni societarie, rapporti con datore o ex datore e tutte le altre cause ostative.
Esempio: reddito dipendente di 35.000 euro
Con un reddito fiscalmente rilevante pari esattamente a 35.000 euro, la causa ostativa legata a questa soglia non opera, perché il limite viene superato solo quando i redditi rilevanti eccedono l’importo previsto. Anche in questo caso restano da verificare tutte le altre condizioni del regime.
Esempio: reddito dipendente di 40.000 euro
Se nel 2025 hai percepito 40.000 euro di redditi di lavoro dipendente rilevanti e il rapporto non è cessato in un modo che rende irrilevante la verifica della soglia, nel 2026 questa causa ostativa impedisce l’utilizzo del regime forfettario.
Questo non impedisce di mantenere o aprire una Partita IVA. Significa che l’attività autonoma dovrà essere gestita con il regime fiscale applicabile fuori dal forfettario.
Se il rapporto di lavoro è cessato, cosa cambia?
La disciplina prevede che la verifica della soglia dei redditi da lavoro dipendente sia irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. È un’eccezione importante per chi lascia il lavoro dipendente e avvia una nuova attività autonoma.
La cessazione va però analizzata nella situazione concreta, soprattutto se nello stesso anno esistono altri rapporti di lavoro o redditi assimilati. Non conviene limitarsi a leggere la sola Certificazione Unica senza verificare quali rapporti erano effettivamente in essere e quando sono cessati.
Fatture al datore di lavoro: una causa ostativa diversa
Anche quando il reddito da lavoro dipendente è sotto 35.000 euro può esistere un’altra causa ostativa. La legge esclude dal forfettario chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale, di un datore con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta o di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare 9/E del 2019, ha chiarito che la prevalenza va verificata in base ai ricavi conseguiti e ai compensi percepiti e si controlla al termine del periodo d’imposta.
Cosa significa “prevalentemente” verso datore o ex datore
In termini pratici, la prevalenza significa che più della metà dei ricavi o compensi dell’attività autonoma deriva dal datore, dall’ex datore rilevante o da soggetti a esso riconducibili. La verifica non si fa necessariamente il giorno di apertura della Partita IVA, ma sul risultato dell’anno.
Se quindi durante il 2026 fatturi a più clienti, bisogna controllare a fine anno quale quota dei compensi proviene dal datore o ex datore. Se la causa ostativa si realizza, produce gli effetti previsti sul regime per il periodo successivo.
Eccezione per il praticantato obbligatorio
La causa ostativa legata al datore o ex datore non si applica ai soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria necessario per l’esercizio di arti o professioni. È il caso tipico di alcuni professionisti che, terminato il praticantato, iniziano l’attività professionale e continuano a collaborare con lo studio presso cui hanno svolto la pratica.
Questa eccezione riguarda la causa ostativa del datore/ex datore, non sostituisce il controllo sulla soglia dei 35.000 euro e sugli altri requisiti del forfettario.
Il 5% è automatico per chi apre mentre è dipendente?
No. L’aliquota del 5% per le nuove attività richiede condizioni specifiche e non spetta semplicemente perché è la prima Partita IVA. Va verificata anche la continuità sostanziale con eventuali attività svolte in precedenza come dipendente o autonomo.
Se le condizioni non sono rispettate, l’imposta sostitutiva è normalmente del 15%. Il controllo sul 5% è quindi distinto sia dalla soglia dei 35.000 euro sia dalla regola del datore/ex datore.
Come vengono tassati stipendio e reddito forfettario
Lo stipendio continua a essere tassato secondo le regole IRPEF del lavoro dipendente. Il reddito della Partita IVA in regime forfettario viene invece determinato applicando il coefficiente di redditività ai compensi e assoggettato all’imposta sostitutiva del 15% o del 5%, se spettante.
I due redditi convivono, ma il reddito forfettario non viene sommato allo stipendio per applicare gli scaglioni IRPEF sulla stessa base imponibile dell’attività autonoma. Possono comunque esistere effetti su altri indicatori, agevolazioni e prestazioni che utilizzano il reddito complessivo o dati fiscali specifici.
Professionista dipendente: Gestione Separata al 24%
Un professionista senza Cassa che svolge anche lavoro dipendente può essere obbligato alla Gestione Separata INPS per il reddito professionale. Per il 2026 l’INPS conferma l’aliquota del 24% per i professionisti titolari di pensione o già assicurati presso un’altra forma di previdenza obbligatoria.
La presenza del lavoro dipendente quindi non elimina automaticamente i contributi sulla Partita IVA: può però modificare l’aliquota applicabile rispetto al professionista privo di altra copertura previdenziale.
Ditta individuale e lavoro dipendente: previdenza da verificare a parte
Se la Partita IVA riguarda un’attività commerciale o artigiana, non si applicano automaticamente le regole della Gestione Separata. Bisogna verificare l’inquadramento nelle Gestioni Artigiani o Commercianti e se, nel caso concreto, l’attività autonoma possiede i requisiti di abitualità e prevalenza richiesti.
È quindi sbagliato usare la formula “sono dipendente, quindi non pago INPS sulla Partita IVA” come regola generale. Professionista, commerciante e artigiano possono avere trattamenti previdenziali differenti.
Dipendente pubblico e regime forfettario
Dal punto di vista fiscale, anche il dipendente pubblico deve verificare le stesse cause ostative del forfettario. Sul piano lavoristico, però, possono esserci incompatibilità e obblighi di autorizzazione molto più stringenti rispetto al settore privato.
Prima dell’apertura è quindi necessario controllare la disciplina del proprio rapporto con la Pubblica Amministrazione. Per questo caso consulta la guida su dipendente pubblico e Partita IVA.
Tabella rapida dei controlli
| Controllo | Regola pratica |
|---|---|
| Reddito dipendente 2025 | Nel 2026 la soglia è 35.000 € |
| Rapporto cessato | La verifica della soglia può diventare irrilevante |
| Ricavi/compensi Partita IVA | Limite generale del forfettario: 85.000 € |
| Fatture a datore/ex datore | Controllare la prevalenza e il periodo di sorveglianza |
| Imposta | 15% oppure 5% se spettano i requisiti |
| Professionista già dipendente | Gestione Separata 2026: 24% se dovuta |
| Ditta artigiana/commerciale | Previdenza da verificare separatamente |
Errori frequenti
- confondere i 35.000 euro con il limite di fatturato della Partita IVA;
- guardare lo stipendio netto invece del reddito fiscalmente rilevante;
- pensare che sotto 35.000 euro il forfettario sia automaticamente garantito;
- ignorare la causa ostativa del datore o ex datore;
- considerare automatico il 5% per una nuova Partita IVA;
- pensare che il lavoro dipendente elimini sempre i contributi previdenziali dell’attività autonoma;
- applicare le regole del dipendente privato anche al pubblico impiego;
- non verificare il regime prima dell’inizio dell’anno in cui si vuole applicarlo.
Checklist per il 2026
- recupera la Certificazione Unica e i redditi dipendenti/assimilati 2025;
- verifica se superano 35.000 euro;
- controlla se il rapporto di lavoro è cessato;
- verifica ricavi o compensi e limite di 85.000 euro;
- controlla fatture a datore, ex datore e soggetti collegati;
- verifica se spetta davvero l’aliquota del 5%;
- individua la gestione previdenziale corretta;
- controlla contratto di lavoro, concorrenza e incompatibilità;
- se sei dipendente pubblico, verifica anche l’autorizzazione necessaria.
FAQ sul forfettario con lavoro dipendente
Con 35.000 euro esatti posso essere forfettario?
Per questa specifica causa ostativa sì: il limite è superato quando i redditi rilevanti eccedono 35.000 euro. Restano naturalmente da verificare tutti gli altri requisiti.
Con 40.000 euro di stipendio posso avere Partita IVA?
Sì. Puoi avere una Partita IVA; il problema riguarda l’applicabilità del regime forfettario, non il diritto generale a svolgere un’attività autonoma.
Posso fatturare al mio datore di lavoro?
Puoi avere rapporti economici con il datore, ma ai fini del forfettario devi controllare la causa ostativa legata alla prevalenza dei compensi verso datore, ex datore o soggetti riconducibili.
Se sono dipendente pago comunque l’INPS della Partita IVA?
Dipende dall’attività. Un professionista senza Cassa già coperto da altra previdenza obbligatoria può essere soggetto alla Gestione Separata al 24%; per attività artigiane o commerciali l’inquadramento va verificato separatamente.