Nel 2026 il passaggio tra regime IVA ordinario e regime forfettario può richiedere una rettifica della detrazione IVA. Entrando nel forfettario può essere necessario restituire una parte dell’IVA detratta in precedenza; tornando all’ordinario può invece diventare recuperabile una quota di IVA che nel forfettario non era stata detratta. Il calcolo non riguarda indistintamente tutte le spese storiche: bisogna distinguere rimanenze, beni e servizi non ancora utilizzati, beni ammortizzabili e immobili ancora nel relativo periodo di tutela.
Rettifica IVA forfettario 2026: tabella rapida
| Passaggio | Effetto generale |
|---|---|
| Ordinario → forfettario | Rettifica dell’IVA già detratta sui beni e servizi ancora rilevanti |
| Forfettario → ordinario | Rettifica in aumento della detrazione per le quote ancora recuperabili |
| Rimanenze e beni non utilizzati | Rettifica in unica soluzione secondo la situazione al cambio di regime |
| Beni ammortizzabili | Conta il periodo residuo del quinquennio |
| Fabbricati e aree fabbricabili | Periodo di rettifica esteso a dieci anni |
| Anno 2026 | La disciplina resta operativa; l’abrogazione è rinviata al 1° gennaio 2027 |
Qual è la regola specifica del regime forfettario?
Il comma 61 della Legge 190/2014 stabilisce espressamente che il passaggio dalle regole IVA ordinarie al regime forfettario comporta la rettifica della detrazione prevista dall’articolo 19-bis.2 del DPR 633/1972. La rettifica va operata nella dichiarazione IVA dell’ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie.
La stessa disposizione prevede l’effetto opposto quando si passa, anche per opzione, dal forfettario alle regole ordinarie: la rettifica viene effettuata nella dichiarazione del primo anno di applicazione del regime ordinario. Il testo è consultabile nella Legge 190/2014 su Normattiva.
Entrare nel forfettario: perché può esserci IVA da restituire?
Nel regime ordinario il contribuente può avere detratto IVA su acquisti destinati all’attività. Con l’ingresso nel forfettario, le operazioni ordinarie del regime non danno più diritto alla normale detrazione IVA. Se al momento del passaggio esistono beni o servizi per i quali la detrazione iniziale non è ancora definitivamente consolidata, la normativa impone di riallineare la detrazione.
Non significa restituire tutta l’IVA detratta negli anni precedenti. La verifica riguarda ciò che è ancora fiscalmente rilevante al momento del cambio di regime.
Quali rimanenze vanno considerate?
Per beni destinati alla vendita o altri beni non ancora ceduti, la rettifica tiene conto dell’IVA relativa a ciò che è ancora presente al momento del passaggio. Per un’impresa può quindi essere necessario ricostruire le rimanenze; per un professionista la situazione tipica riguarda soprattutto beni e servizi non ancora utilizzati o cespiti ancora nel periodo di tutela.
La documentazione deve consentire di ricostruire quantità, valori e IVA originariamente detratta. La prassi dell’Agenzia richiede una ricostruzione per categorie omogenee, non una stima generica.
Beni e servizi non ancora utilizzati
Per beni non ammortizzabili e servizi non ancora utilizzati, il mutamento di regime può rendere necessaria la rettifica in un’unica soluzione. Il principio è che la detrazione originaria deve essere coerente con l’utilizzo che il bene o servizio avrà nel nuovo regime.
La disciplina dell’articolo 19-bis.2 resta il riferimento per il 2026.
Come funziona per i beni ammortizzabili?
Per i beni ammortizzabili il periodo di tutela ordinario è di cinque anni. La rettifica riguarda gli anni che mancano al completamento del quinquennio e viene calcolata in quinti.
In pratica, se un bene entra in funzione e il regime cambia prima che siano trascorsi quattro anni successivi a quello di entrata in funzione, può esserci ancora una quota di IVA da rettificare. Se il quinquennio è già concluso, la detrazione relativa al bene non viene riaperta per il solo cambio di regime.
Esempio: computer acquistato prima dell’ingresso nel forfettario
Un professionista ordinario acquista un’attrezzatura con IVA detratta e passa al forfettario quando restano ancora due anni del periodo di tutela. La rettifica riguarda la quota di detrazione riferibile agli anni residui, non l’intera IVA originariamente pagata.
Per la disciplina dei cespiti consulta beni strumentali e Partita IVA.
Immobili: perché il periodo è di dieci anni?
Per l’IVA assolta sull’acquisto di fabbricati o aree fabbricabili il periodo di rettifica è più lungo: dieci anni. Il cambio di regime durante questo periodo può quindi produrre una rettifica riferita agli anni ancora mancanti.
La stessa logica può interessare determinate spese incrementative o di trasformazione collegate a beni ammortizzabili, secondo le regole specifiche dell’articolo 19-bis.2.
Uscire dal forfettario: si può recuperare IVA?
Sì, quando ricorrono i presupposti. Il passaggio dal forfettario al regime ordinario comporta una rettifica analoga ma di segno opposto: beni, servizi o cespiti ancora fiscalmente rilevanti possono generare una maggiore detrazione nel primo anno di applicazione dell’IVA ordinaria.
Non si recupera però automaticamente l’IVA di tutte le spese sostenute negli anni di forfettario. Bisogna verificare ciò che è ancora presente o utilizzabile e l’eventuale quota residua del periodo di tutela.
Esempio: uscita dal forfettario con un bene recente
Un professionista acquista un bene ammortizzabile mentre è forfettario e non detrae l’IVA. Se passa all’ordinario mentre il bene è ancora nel periodo rilevante, può maturare una rettifica in aumento della detrazione per la quota residua, alle condizioni previste.
Il momento in cui si esce dal regime dipende invece dalla causa dell’uscita. Per soglie 85.000/100.000 euro e decorrenza consulta uscita dal regime forfettario e passaggio all’ordinario.
La rettifica riguarda anche l’uscita volontaria?
Sì. Il comma 61 richiama espressamente anche il passaggio per opzione dal regime forfettario alle regole ordinarie. Quindi la rettifica non dipende soltanto dal superamento delle soglie: può essere necessaria anche quando il contribuente sceglie volontariamente il regime ordinario.
Dove si indica la rettifica?
Entrando nel forfettario, la rettifica va effettuata nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui sono state applicate le regole ordinarie. Uscendo dal forfettario, la rettifica viene invece operata nella dichiarazione del primo anno di applicazione dell’IVA ordinaria.
Per struttura e quadri della dichiarazione consulta dichiarazione IVA annuale.
Serve un inventario o una documentazione specifica?
È necessario poter dimostrare il calcolo. La prassi dell’Agenzia richiede una documentazione che individui per categorie omogenee quantità e valori dei beni interessati. Per i cespiti devono essere ricostruiti almeno data di acquisto o entrata in funzione, IVA originaria e periodo di tutela ancora residuo.
Beni di modesto valore: vanno sempre rettificati?
L’articolo 19-bis.2 contiene specifiche esclusioni per determinati beni ammortizzabili di modesto valore e per beni caratterizzati da coefficienti di ammortamento elevati. Non è quindi corretto inserire automaticamente ogni acquisto pluriennale nel calcolo senza verificarne i requisiti IVA.
Pro rata IVA e cambio di regime
La rettifica della detrazione non riguarda soltanto il forfettario. Lo stesso articolo 19-bis.2 disciplina anche variazioni legate al diverso utilizzo dei beni e al pro rata di detrazione. Se il contribuente svolge attività imponibili ed esenti, il calcolo può quindi richiedere ulteriori verifiche.
Consulta pro rata IVA per professionisti.
Nel 2026 la rettifica è stata abolita?
No. Nel 2025 era stata prevista l’abrogazione della norma sul mutamento di regime, ma il Milleproroghe 2026 ha stabilito che tale abrogazione si applica dal 1° gennaio 2027. Per il 2026 il meccanismo resta quindi operativo.
Il rinvio è contenuto nel comma 12-octies della legge di conversione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 2026. La stessa disposizione tutela anche le rettifiche ancora in corso al 1° gennaio 2027.
Cosa cambia dal 2027?
Dal 1° gennaio 2027 entra in vigore la modifica che elimina la precedente norma generale sul mutamento di regime, fatti salvi i casi e le rettifiche già tutelati dalla disciplina transitoria. Per un cambio che avviene nel 2026 bisogna però applicare le regole vigenti nel 2026 e non anticipare la disciplina successiva.
Errori frequenti
- pensare che entrando nel forfettario si restituisca tutta l’IVA detratta negli anni precedenti;
- pensare che uscendo dal forfettario si recuperi tutta l’IVA pagata durante il regime;
- ignorare rimanenze e beni non ancora utilizzati;
- non ricostruire il periodo residuo dei beni ammortizzabili;
- applicare cinque anni anche agli immobili, che seguono il periodo decennale;
- non documentare il calcolo per categorie omogenee;
- confondere la decorrenza dell’uscita dal forfettario con il momento dichiarativo della rettifica;
- considerare già abolita nel 2026 la disciplina del cambio di regime.
Checklist rettifica IVA forfettario
- individua la data effettiva del cambio di regime;
- separa rimanenze, beni non utilizzati e cespiti;
- ricostruisci l’IVA originariamente detratta o non detratta;
- per i beni ammortizzabili verifica gli anni residui del quinquennio;
- per immobili e aree fabbricabili verifica il periodo decennale;
- escludi i beni che non rientrano nella rettifica secondo la norma;
- predisponi documentazione per categorie omogenee;
- inserisci la rettifica nella dichiarazione IVA corretta;
- coordina il calcolo con eventuale pro rata;
- per cambi avvenuti nel 2026 non anticipare le regole dal 2027.