Per un professionista in regime ordinario l’auto usata anche per lavoro non è normalmente deducibile al 100%. Nel 2026 la regola generale resta una deducibilità del 20% per i costi relativi al veicolo, entro i limiti fiscali previsti, mentre l’IVA è ordinariamente detraibile al 40% quando l’auto non è utilizzata esclusivamente nell’attività.
Acquisto, ammortamento, carburante, manutenzione, assicurazione, leasing e noleggio non vanno quindi trattati come un’unica voce. Inoltre deducibilità del costo e detraibilità IVA sono due calcoli distinti.
Quanto si può dedurre dell’auto del professionista?
L’articolo 164 del TUIR prevede, per il professionista individuale, la deducibilità del 20% delle spese e degli altri componenti negativi relativi all’autovettura soggetta alla disciplina ordinaria.
La deduzione parziale è ammessa, per l’esercizio individuale di arti e professioni, limitatamente a un solo veicolo. Per associazioni e società semplici professionali opera il limite di un veicolo per ciascun socio o associato.
Il limite di costo è 18.075,99 euro
Per le autovetture non si tiene conto della parte del costo di acquisto che supera 18.075,99 euro. La percentuale di deducibilità si applica quindi al costo fiscalmente riconosciuto entro questo tetto, non all’intero prezzo pagato quando l’auto costa di più.
Comprare un’auto da 30.000 o 50.000 euro non è vietato: semplicemente la parte eccedente il limite fiscale non aumenta la base su cui calcolare la deduzione.
Esempio di acquisto auto da 30.000 euro
Un professionista acquista un’auto da 30.000 euro. Per la regola ordinaria dell’articolo 164 il costo fiscalmente rilevante non supera 18.075,99 euro; su tale valore si applicano poi la percentuale del 20% e le regole di ammortamento.
Non si deduce quindi il 20% di 30.000 euro in un’unica soluzione. Occorre distinguere limite fiscale, percentuale di deducibilità e quota di ammortamento del periodo.
L’IVA sull’auto è detraibile al 40%?
Per i veicoli stradali a motore non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, l’articolo 19-bis1 del DPR 633/1972 limita ordinariamente la detrazione IVA al 40%.
La percentuale riguarda l’IVA e non il costo deducibile ai fini delle imposte sul reddito. I due meccanismi possono quindi produrre risultati molto diversi sulla stessa spesa.
Deducibilità 20% e IVA 40%: differenza
| Regola | Cosa riguarda |
|---|---|
| Deducibilità 20% | Costo rilevante ai fini del reddito professionale |
| IVA 40% | Imposta detraibile nei casi ordinari di uso non esclusivo |
Le percentuali non si sommano e non si applicano alla stessa base con lo stesso procedimento.
Carburante: deducibilità e IVA
Il carburante segue la disciplina fiscale del veicolo cui si riferisce. Per una normale auto del professionista soggetta alla regola del 20%, anche il costo del carburante rientra nelle limitazioni previste dall’articolo 164.
Sul versante IVA, carburanti e lubrificanti seguono normalmente la percentuale di detrazione applicabile al veicolo. Devono inoltre essere rispettate le regole di documentazione e pagamento richieste dalla normativa.
Fattura e pagamento del carburante
Per una corretta gestione professionale è necessario conservare la documentazione fiscale dell’acquisto e poter ricostruire il pagamento. Carte, strumenti elettronici e altri sistemi tracciabili facilitano sia la prova della spesa sia la riconciliazione con la contabilità.
Il semplice scontrino privo degli elementi richiesti non va trattato automaticamente come prova sufficiente per qualsiasi finalità fiscale.
Manutenzione, riparazioni e pneumatici
Tagliandi, officina, ricambi, pneumatici e altre spese di impiego del veicolo seguono in generale la disciplina prevista per l’auto a cui si riferiscono.
Ai fini IVA, manutenzione e riparazione rientrano normalmente nella stessa percentuale di detrazione applicabile al veicolo nei casi ordinari.
Assicurazione, bollo e altri costi
Assicurazione, bollo e altri costi direttamente collegati al veicolo devono essere valutati insieme alla disciplina dell’articolo 164 ai fini del reddito. Non tutte le voci contengono IVA e quindi non tutte generano anche un problema di detrazione dell’imposta.
Parcheggi e pedaggi
Parcheggi e pedaggi sostenuti per spostamenti professionali devono essere documentati e collegabili all’attività. Il loro trattamento va distinto da quello del carburante e verificato in base al documento ricevuto e alla natura della spesa. Il trattamento dei costi sostenuti fuori sede è approfondito nella guida sulle spese di viaggio e trasferta del professionista.
Acquisto, leasing o noleggio: cosa cambia
La percentuale di deducibilità non è l’unico elemento da confrontare. Acquisto, leasing e noleggio hanno basi fiscali e limiti specifici diversi.
- nell’acquisto rilevano costo riconosciuto e ammortamento;
- nel leasing opera un limite proporzionale collegato al costo massimo fiscalmente riconosciuto;
- nel noleggio esistono limiti specifici ai canoni fiscalmente rilevanti.
La scelta va quindi fatta considerando anche durata di utilizzo, anticipo, servizi inclusi, chilometraggio, valore residuo e liquidità.
Limite del noleggio per l’autovettura
Per la normale autovettura l’articolo 164 prevede un limite di costo fiscalmente rilevante anche per locazione e noleggio. La disciplina storicamente applicata considera, per le autovetture, il tetto annuo di 3.615,20 euro, sul quale opera poi la percentuale di deducibilità prevista.
Nei contratti con servizi inclusi è importante distinguere correttamente il canone relativo al veicolo dagli eventuali servizi accessori.
Un professionista può dedurre più auto?
Per l’esercizio individuale di arti e professioni la deducibilità parziale prevista dalla regola ordinaria è riconosciuta limitatamente a un solo veicolo.
Acquistare più auto non significa quindi poter applicare automaticamente la deduzione ordinaria a ciascuna di esse.
Quando l’auto è esclusivamente strumentale
Esistono attività nelle quali il veicolo può essere esclusivamente strumentale o costituire oggetto dell’attività. In tali casi la disciplina può essere diversa dalle limitazioni ordinarie.
L’uso esclusivo deve però derivare dalla funzione concreta del mezzo nell’attività: non basta affermare che l’auto viene usata spesso per lavoro.
Auto usata sia per lavoro sia privatamente
È il caso più comune per un professionista. Proprio perché l’autovettura può servire contemporaneamente per spostamenti personali e professionali, la normativa applica percentuali forfetarie di limitazione invece di pretendere un conteggio chilometrico analitico per ogni viaggio.
Auto elettrica o ibrida: cambia la deducibilità?
La sola alimentazione elettrica o ibrida non elimina i limiti ordinari dell’articolo 164 per il professionista. Eventuali incentivi all’acquisto e regole fiscali sulla deducibilità sono piani distinti.
Lo stesso vale per i costi di ricarica: vanno documentati e trattati coerentemente con l’utilizzo del veicolo.
Auto e regime forfettario
Nel regime forfettario acquisto dell’auto, carburante, manutenzione, assicurazione e canoni non vengono dedotti analiticamente dal reddito.
Il reddito imponibile deriva dall’applicazione del coefficiente di redditività ai ricavi o compensi. Per il quadro generale consulta costi della Partita IVA in regime forfettario.
Auto e spese deducibili del professionista
L’auto è solo una delle categorie con limiti specifici. Vitto, alloggio, formazione, telefono, beni strumentali e software seguono regole differenti.
Per il quadro completo consulta spese deducibili del professionista.
Auto come bene strumentale e ammortamento
L’acquisto dell’autovettura non coincide con una normale spesa corrente: il costo viene gestito attraverso le regole di ammortamento e con i limiti speciali previsti per i veicoli.
Per capire il meccanismo generale vedi beni strumentali e Partita IVA.
Auto usata acquistata da un professionista
Le regole dell’articolo 164 non dipendono dal fatto che il veicolo sia nuovo o usato. Anche per un’auto usata occorre verificare costo fiscalmente riconosciuto, percentuale di deducibilità, ammortamento e trattamento IVA dell’operazione concretamente effettuata.
Se l’acquisto avviene da un privato, per esempio, non c’è IVA esposta in fattura da portare in detrazione; resta però da valutare il trattamento del costo ai fini del reddito professionale.
Auto già posseduta prima dell’apertura della Partita IVA
Se il veicolo era già nella disponibilità personale prima dell’avvio dell’attività, non è corretto trattare automaticamente il suo prezzo storico come un nuovo acquisto professionale. Occorre verificare come e quando il bene entra nella sfera dell’attività e quale valore assume fiscalmente.
Questo caso merita attenzione soprattutto quando l’auto è stata acquistata molto tempo prima dell’apertura o non esiste una fattura intestata al professionista.
Noleggio con servizi inclusi
Nei contratti di noleggio a lungo termine il canone può includere assicurazione, manutenzione, pneumatici, assistenza e altri servizi. È utile che contratto e fattura distinguano in modo chiaro le diverse componenti, perché il limite fiscale riferito al noleggio del veicolo non va applicato in modo meccanico a servizi che hanno natura distinta.
Studio associato e più professionisti
La regola del singolo professionista non va trasferita automaticamente a uno studio associato. L’articolo 164 prevede, per società semplici e associazioni professionali, il riferimento a un veicolo per ciascun socio o associato, fermo restando il rispetto degli altri limiti previsti.
Documenti da conservare
- fattura di acquisto o contratto di leasing/noleggio;
- fatture di carburante e manutenzione;
- ricevute e documenti di pedaggi/parcheggi quando rilevanti;
- prove dei pagamenti;
- documentazione assicurativa;
- prospetto di ammortamento;
- documenti utili a dimostrare la natura professionale dei costi.
Errori frequenti
- dedurre il 20% dell’intero prezzo senza considerare il limite di 18.075,99 euro;
- confondere il 20% del costo con il 40% dell’IVA;
- dedurre più auto nel professionista individuale come se non esistesse il limite di un veicolo;
- trattare carburante e manutenzione come costi integralmente deducibili;
- considerare elettrica o ibrida automaticamente deducibile al 100%;
- applicare le regole dell’ordinario al forfettario;
- non distinguere acquisto, leasing e noleggio;
- conservare documentazione incompleta.
Checklist prima di comprare o noleggiare l’auto
- Verifica il regime fiscale.
- Stabilisci se il veicolo rientra nella disciplina ordinaria.
- Controlla il limite di costo fiscalmente riconosciuto.
- Calcola separatamente deducibilità e IVA.
- Confronta acquisto, leasing e noleggio.
- Considera carburante, assicurazione e manutenzione.
- Verifica il limite di un veicolo.
- Conserva fatture e pagamenti.
Fonti ufficiali
Domande frequenti
Quanto può dedurre un professionista per l’auto?
Nei casi ordinari la deducibilità è del 20%, entro i limiti fiscali previsti dall’articolo 164 TUIR e limitatamente a un veicolo per il professionista individuale.
Qual è il limite di costo dell’auto?
Per le autovetture la parte di costo oltre 18.075,99 euro non rileva ai fini della regola ordinaria di deducibilità.
L’IVA dell’auto è detraibile al 40%?
Nei casi ordinari di veicolo non utilizzato esclusivamente nell’attività, la detrazione IVA è normalmente limitata al 40%.
Nel forfettario posso dedurre carburante e auto?
No. I normali costi reali dell’auto non vengono dedotti analiticamente dal reddito forfettario.
Un’auto elettrica è deducibile al 100%?
No. La sola alimentazione elettrica non elimina automaticamente i limiti fiscali ordinari applicabili al professionista.