Un collaboratore di impresa familiare può avere una propria Partita IVA, ma non può applicare il regime forfettario mentre partecipa contemporaneamente all’impresa familiare. La causa ostativa riguarda infatti chi esercita un’attività individuale e, nello stesso periodo, partecipa a un’impresa familiare di cui all’articolo 5 del TUIR.
La situazione del collaboratore va distinta da quella del titolare: l’impresa familiare resta un’impresa individuale e il titolare può applicare il forfettario se possiede tutti gli altri requisiti.
Collaboratore familiare e forfettario: perché scatta la causa ostativa
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 esclude dal regime chi partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari di cui all’articolo 5 TUIR.
Per il collaboratore familiare che apre una propria attività, quindi, non conta se la quota di partecipazione agli utili è piccola: finché esiste la partecipazione all’impresa familiare, la causa ostativa va verificata.
Il titolare dell’impresa familiare può essere forfettario
Il titolare non “partecipa” a un soggetto distinto: è l’unico imprenditore e l’impresa familiare conserva natura di impresa individuale. Per questo può applicare il forfettario se rispetta i requisiti previsti dalla legge.
Le istruzioni dell’Agenzia per il regime forfettario precisano inoltre che, nell’impresa familiare, l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori ed è dovuta dall’imprenditore.
Per la struttura generale consulta anche impresa familiare e Partita IVA.
Quota del collaboratore e tassazione: ordinario e forfettario non sono uguali
Nell’impresa familiare ordinaria, nel rispetto dei requisiti fiscali, al collaboratore può essere attribuita una quota di reddito fino al limite complessivo del 49% del reddito dell’impresa. Nel forfettario del titolare la disciplina dell’imposta sostitutiva è diversa: il titolare paga sul reddito determinato forfettariamente prima della ripartizione delle quote.
È quindi sbagliato trattare il collaboratore come un normale dipendente o come un fornitore che emette fattura per la quota di utile.
Collaboratore occasionale e collaboratore dell’impresa familiare
Un aiuto familiare sporadico non coincide automaticamente con la partecipazione fiscale a un’impresa familiare. La causa ostativa riguarda la partecipazione all’impresa familiare rilevante ai sensi dell’articolo 5 TUIR, non qualunque aiuto reso da un parente.
Prima di concludere che il forfettario è precluso bisogna quindi verificare se esiste davvero l’impresa familiare e se il familiare vi partecipa in modo formalmente e sostanzialmente rilevante.
Il collaboratore può fatturare al titolare con una propria Partita IVA?
Una prestazione professionale realmente autonoma e distinta non va confusa con il lavoro svolto come collaboratore dell’impresa familiare. Se la persona continua a partecipare all’impresa familiare, però, l’apertura di una propria Partita IVA non elimina la causa ostativa al forfettario.
Inoltre una fatturazione costruita soltanto per trasformare il lavoro familiare in una prestazione esterna può creare problemi di qualificazione del rapporto. La sostanza dell’attività viene prima del documento emesso.
Quando si può entrare nel forfettario dopo l’uscita dall’impresa familiare
Per le partecipazioni indicate dalla lettera d), diverse dalle SRL, la causa ostativa deve essere rimossa prima dell’anno in cui si vuole applicare il regime. In pratica, se il collaboratore cessa effettivamente la partecipazione entro la fine del 2026, potrà verificare l’accesso al forfettario dal 2027, se sono soddisfatti anche gli altri requisiti.
Non basta smettere informalmente di aiutare: occorre che la posizione fiscale e previdenziale sia coerente con l’uscita.
Aliquota al 5% dopo l’uscita: verifica separata
La cessazione della partecipazione può rimuovere la causa ostativa, ma non attribuisce automaticamente l’aliquota del 5%. Per quella riduzione bisogna verificare anche i requisiti della nuova attività e che non si tratti di mera prosecuzione di un’attività svolta in precedenza.
Approfondisci nella guida sul forfettario al 5%.
INPS del collaboratore familiare e della Partita IVA personale
Il collaboratore che lavora nell’impresa artigiana o commerciale in modo abituale e prevalente può essere iscritto alla relativa gestione INPS. Se svolge anche una propria attività autonoma, l’inquadramento previdenziale va verificato separatamente in base alla natura di ciascuna attività.
L’esistenza di una posizione contributiva come collaboratore non esonera automaticamente dai contributi collegati alla Partita IVA personale. Per il quadro generale leggi INPS e Partita IVA.
Esempi pratici e checklist
Figlio collaboratore. Un figlio partecipa formalmente all’impresa familiare del padre e apre una propria attività di consulenza: può avere la Partita IVA, ma non può usare il forfettario finché permane la partecipazione all’impresa familiare.
Aiuto occasionale. La moglie aiuta saltuariamente il marito senza essere partecipante all’impresa familiare: non si può concludere automaticamente che esista la causa ostativa.
- verifica se esiste formalmente un’impresa familiare;
- controlla se il familiare è effettivamente partecipante;
- non usare la percentuale di utile come soglia di compatibilità;
- se vuoi entrare nel forfettario, rimuovi la partecipazione prima dell’anno di applicazione;
- verifica separatamente aliquota 5% e posizione INPS.
Domande frequenti
Un collaboratore familiare può avere Partita IVA?
Sì, ma se partecipa contemporaneamente all’impresa familiare non può applicare il regime forfettario.
Il titolare dell’impresa familiare può essere forfettario?
Sì, se possiede gli altri requisiti. L’impresa familiare resta un’impresa individuale.
Una quota dell’1% rende comunque incompatibile il collaboratore?
La norma non prevede una quota minima di partecipazione che renda compatibile il forfettario.
Se esco dall’impresa familiare posso entrare nel forfettario?
Sì, dall’anno successivo alla rimozione della causa ostativa, se sono rispettati anche tutti gli altri requisiti.