Il regime forfettario al 5% nel 2026 è riservato a chi avvia una nuova attività e rispetta sia i normali requisiti del forfettario sia le condizioni specifiche previste per l’aliquota ridotta. Il 5% si applica per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e per i quattro successivi: aprire una nuova Partita IVA, da solo, non basta.
Quando si applica il regime forfettario al 5%?
L’imposta sostitutiva ordinaria del regime forfettario è pari al 15%. Per favorire l’avvio di nuove attività, il comma 65 dell’articolo 1 della Legge 190/2014 prevede invece l’aliquota ridotta del 5% quando vengono rispettate condizioni ulteriori.
Prima di verificare queste condizioni bisogna naturalmente possedere tutti i requisiti generali del regime forfettario 2026 e non ricadere in una causa di esclusione.
Quali sono i tre requisiti specifici per il 5%?
Per beneficiare dell’aliquota ridotta devono essere rispettate contemporaneamente tre condizioni:
- nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività non devi avere esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- la nuova attività non deve costituire una mera prosecuzione di un’attività precedentemente svolta come lavoratore dipendente o autonomo, fatta salva l’eccezione della pratica obbligatoria necessaria per esercitare arti o professioni;
- se prosegui un’attività precedentemente esercitata da un altro soggetto, i ricavi o compensi realizzati da quell’attività nel periodo d’imposta precedente non devono superare il limite previsto per il regime forfettario.
La disciplina è contenuta nell’articolo 1, comma 65, della Legge 190/2014.
Cosa significa non aver svolto attività nei tre anni precedenti?
Il primo requisito non dice semplicemente che non devi avere avuto una Partita IVA con lo stesso codice ATECO. Bisogna verificare se nei tre anni precedenti hai effettivamente esercitato un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
Per questo chi chiude una precedente attività e ne apre una nuova prima che sia trascorso il periodo richiesto non può considerare automaticamente la nuova Partita IVA come una start-up ai fini dell’aliquota del 5%.
La verifica riguarda l’attività esercitata e non soltanto il numero di Partita IVA o la denominazione utilizzata.
Un altro punto importante riguarda il calcolo dei tre anni precedenti. Non bisogna attendere necessariamente tre periodi d’imposta completi: secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il triennio va verificato rispetto alla data effettiva di inizio della nuova attività e calcolato secondo il calendario comune. Conta quindi quando la precedente attività è stata realmente cessata rispetto al giorno in cui viene iniziata quella nuova.
La prassi fiscale chiarisce inoltre che il presupposto riguarda lo svolgimento effettivo di un’attività. Aver effettuato in precedenza prestazioni realmente occasionali non significa quindi, da solo, aver necessariamente esercitato un’attività professionale abituale ai fini di questo requisito. La qualificazione va però verificata sulla situazione concreta: se l’attività definita “occasionale” era in realtà svolta con continuità e abitualità, la sola denominazione utilizzata non è sufficiente per considerarla irrilevante.
Questi criteri interpretativi derivano dai chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni per le nuove attività, richiamati dalla prassi sul regime forfettario in quanto compatibili con le condizioni oggi contenute nel comma 65.
Aver lavorato come dipendente nei tre anni precedenti esclude dal 5%?
Non automaticamente. Il lavoro dipendente non rientra nel primo requisito relativo all’esercizio precedente di attività artistica, professionale o d’impresa.
Diventa però fondamentale il secondo requisito: bisogna verificare che la nuova attività autonoma non costituisca una mera prosecuzione del lavoro svolto precedentemente come dipendente.
Questa verifica è distinta anche dalla causa ostativa generale relativa all’attività svolta prevalentemente verso il datore o ex datore di lavoro. Sono controlli diversi e non devono essere confusi.
Quando una nuova attività è una mera prosecuzione?
La mera prosecuzione deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non soltanto formale. Cambiare contratto, denominazione o codice ATECO non è sufficiente per trasformare automaticamente un’attività precedente in una nuova iniziativa.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate considera rilevanti elementi come il tipo di attività svolta, le competenze utilizzate, la clientela e il mercato di riferimento.
Per esempio, passare da dipendente a professionista continuando sostanzialmente a svolgere la stessa attività, con le stesse competenze e verso il medesimo mercato può indicare una continuità economica incompatibile con l’agevolazione.
Al contrario, il semplice fatto di avere avuto in precedenza un rapporto di lavoro dipendente non significa di per sé che qualsiasi nuova attività autonoma sia una prosecuzione.
La pratica professionale impedisce l’aliquota al 5%?
No, quando l’attività precedente consiste nel periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare un’arte o una professione.
La legge prevede espressamente questa eccezione alla regola della mera prosecuzione. Il praticantato obbligatorio non impedisce quindi, da solo, l’accesso all’aliquota agevolata una volta iniziata la nuova attività professionale.
Cosa succede se rilevo un’attività già esistente?
Il 5% può essere applicabile anche quando viene proseguita un’attività precedentemente svolta da un’altra persona, ma esiste un controllo specifico.
I ricavi o compensi realizzati da quell’attività nel periodo d’imposta precedente devono essere entro il limite previsto dal comma 54, oggi pari a 85.000 euro.
Questa regola assume particolare importanza, per esempio, in caso di acquisizione o prosecuzione di un’attività già avviata: non basta che il nuovo titolare personalmente non abbia mai avuto una Partita IVA.
Quanto dura il regime forfettario al 5%?
L’aliquota agevolata si applica per cinque periodi d’imposta: quello in cui inizia l’attività e i quattro successivi.
È più preciso parlare di cinque periodi d’imposta e non di “60 mesi”. Se apri la Partita IVA nel dicembre 2026, infatti, il 2026 rappresenta comunque il primo periodo agevolato; gli altri saranno 2027, 2028, 2029 e 2030.
Di conseguenza, il momento in cui viene realmente avviata l’attività può incidere sulla durata temporale effettiva del beneficio. Questo non significa che si debba posticipare artificialmente un’apertura già necessaria: la data di inizio attività deve sempre corrispondere alla situazione reale.
Dopo cinque periodi d’imposta cosa succede?
Terminato il periodo agevolato, se continui a possedere i requisiti del regime forfettario non devi chiudere o cambiare Partita IVA.
Continui normalmente nel regime applicando l’imposta sostitutiva del 15%. Il regime forfettario non ha infatti una durata massima di cinque anni: è soltanto l’aliquota start-up del 5% ad avere una durata limitata.
Il 5% dipende dall’età?
No. Nel regime forfettario non esiste un limite di età per beneficiare dell’aliquota start-up del 5%.
Il riferimento ai 35 anni appartiene a precedenti regimi agevolati e non costituisce un requisito dell’attuale aliquota ridotta prevista dal comma 65 della Legge 190/2014.
Posso applicare il 5% dal secondo anno?
Non bisogna considerare il 5% come un’agevolazione che può essere attivata liberamente in uno qualsiasi dei primi cinque anni.
Con la risposta a interpello n. 226 del 22 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi inizia una nuova attività applicando il regime ordinario e passa successivamente al forfettario continuando la medesima attività non può applicare l’aliquota ridotta del 5%.
Se dal secondo anno sono presenti i requisiti generali del forfettario, potrà essere possibile entrare nel regime, ma ciò non significa recuperare automaticamente l’agevolazione start-up.
Il 5% si applica direttamente sul fatturato?
No. Il 5% è l’aliquota dell’imposta sostitutiva e non viene applicato direttamente all’intero fatturato.
Prima si determina il reddito imponibile applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività. Dal reddito così determinato vengono poi considerati i contributi previdenziali obbligatori deducibili secondo le regole del regime.
Sul reddito imponibile risultante viene applicata l’imposta sostitutiva del 5%.
Esempio di calcolo dell’imposta al 5%
Supponiamo, a puro titolo esemplificativo, che un professionista abbia 30.000 euro di compensi e un coefficiente di redditività del 78%.
Prima dei contributi previdenziali, il reddito determinato forfettariamente sarebbe pari a 23.400 euro. Dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori effettivamente deducibili, sul reddito imponibile residuo verrebbe applicata l’aliquota del 5%.
L’esempio serve a mostrare il meccanismo: l’imposta effettiva non è quindi semplicemente il 5% dei 30.000 euro incassati.
Il 5% modifica i contributi INPS?
No. Il 5% riguarda l’imposta sostitutiva e non sostituisce i contributi previdenziali.
La previdenza dipende dall’attività esercitata e dall’inquadramento del contribuente. Un professionista in Gestione Separata, un artigiano e un commerciante possono quindi avere regole contributive differenti pur applicando tutti il forfettario al 5%.
Come si indica il 5% nella dichiarazione dei redditi?
I contribuenti forfettari dichiarano il reddito nel quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche. Le istruzioni Redditi PF 2026 richiamano espressamente anche le condizioni previste dal comma 65 per l’aliquota agevolata.
Il riferimento aggiornato è il Quadro LM – Agenzia delle Entrate, Redditi PF 2026.
Domande frequenti sul regime forfettario al 5%
Aprire per la prima volta una Partita IVA dà sempre diritto al 5%?
No. Bisogna possedere i requisiti generali del regime forfettario e rispettare anche tutte le condizioni specifiche previste per le nuove attività dal comma 65.
Se apro a dicembre perdo quasi un anno di agevolazione?
Il periodo d’imposta in cui inizi l’attività conta come primo dei cinque periodi agevolati anche se comprende soltanto poche settimane. L’agevolazione non viene calcolata in 60 mesi dalla data di apertura.
Dopo il 5% devo passare al regime ordinario?
No. Se continui a rispettare i requisiti del regime forfettario, terminati i cinque periodi agevolati passi normalmente all’imposta sostitutiva del 15%.
Per confrontare il risultato economico con le altre alternative consulta anche regime forfettario o ordinario oppure torna alle guide sul regime fiscale della Partita IVA.