Nel regime forfettario, somme realmente incassate per errore e poi integralmente restituite non devono far superare artificialmente la soglia di 85.000 euro. È il principio affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 68 del 6 marzo 2026, che ha corretto espressamente la precedente risposta n. 26/2026.
Il chiarimento è importante perché distingue un vero pagamento indebito da una restituzione volontaria di compensi che erano invece effettivamente dovuti. Solo nel primo caso si può ricostruire il fatturato sulla base delle somme realmente spettanti.
Dalla risposta 26/2026 alla risposta 68/2026: che cosa è cambiato
La prima risposta dell’Agenzia aveva adottato una lettura molto rigida, valorizzando l’incasso anche quando una parte delle somme era stata ricevuta per errore. Con la successiva risposta 68/2026 l’Agenzia ha riesaminato il caso e ha riconosciuto che gli importi indebitamente percepiti e restituiti non devono concorrere alla soglia di 85.000 euro.
Per chi consulta oggi la materia, quindi, il riferimento da utilizzare è il chiarimento successivo. Citare soltanto la risposta 26/2026 porterebbe a una conclusione superata.
Deve trattarsi di somme realmente non dovute
La regola non consente di ridurre il fatturato restituendo a dicembre compensi regolarmente maturati. Deve esistere un errore oggettivo: doppio pagamento, importo superiore a quello contrattualmente spettante, errore amministrativo del committente o situazione equivalente.
Se il compenso era dovuto e il professionista decide successivamente di rinunciarvi o restituirlo per ragioni commerciali, non siamo automaticamente nel caso esaminato dall’Agenzia. La sostanza economica e la documentazione dell’indebito sono quindi decisive.
La restituzione può avvenire nell’anno successivo
Nel caso oggetto dell’interpello l’errore è stato corretto dopo la chiusura dell’anno in cui le somme erano state accreditate. La risposta 68/2026 riconosce comunque la necessità di ricostruire correttamente i compensi effettivamente spettanti.
Questo non significa che si possa rimandare liberamente la restituzione. Quanto più il rimborso è tempestivo, tracciabile e collegato con precisione all’errore, tanto più semplice sarà dimostrare che non si trattava di un compenso realmente acquisito.
Quali documenti servono per provare l’errore
La prova deve consentire di seguire l’intera sequenza: importo spettante, pagamento superiore al dovuto, individuazione dell’errore e restituzione. Sono utili contratto o incarico, prospetti del committente, email di rettifica, bonifici, quietanze e qualsiasi documento che colleghi in modo univoco l’incasso alla restituzione.
Una causale generica come “rimborso” è meno forte di una documentazione che indichi esattamente la fattura, il pagamento e l’importo non dovuto.
Certificazione Unica, dichiarazione e imposta già pagata
Se il committente ha certificato l’intero importo originariamente versato, può crearsi una differenza tra Certificazione Unica e compensi effettivamente spettanti. Quando possibile, è opportuno ottenere una CU corretta; se ciò non avviene, la documentazione dell’errore e della restituzione diventa ancora più importante.
Se il contribuente ha già dichiarato e tassato anche la somma non dovuta, può essere necessario valutare una dichiarazione integrativa o un’istanza di rimborso, secondo lo stato della dichiarazione e dei versamenti. Non esiste una soluzione unica valida per ogni posizione.
Soglia di 85.000 euro e soglia di 100.000 euro
La risposta 68/2026 nasce da un caso relativo al limite di 85.000 euro. Il principio aiuta a identificare i compensi effettivamente spettanti, ma la soglia di 100.000 euro produce effetti molto più immediati sull’uscita dal regime e sull’IVA.
Se un pagamento errato porta apparentemente oltre 100.000 euro, è prudente verificare la situazione prima di assumere che la rettifica produca automaticamente gli stessi effetti. Per le differenze tra le due soglie vedi limite 85.000 e 100.000 euro nel forfettario.
Esempio pratico
Un professionista ha compensi realmente maturati per 82.000 euro. A dicembre il committente gli versa per errore altri 6.000 euro, riconosce formalmente l’errore e il professionista restituisce integralmente l’importo con bonifico tracciabile. Se i documenti dimostrano che quei 6.000 euro non erano dovuti, il principio della risposta 68/2026 consente di non considerarli nel limite di 85.000 euro.
Diverso sarebbe il caso di 88.000 euro tutti regolarmente maturati, dei quali 6.000 vengono restituiti volontariamente a fine anno solo per tentare di restare nel regime: non è il caso contemplato dall’interpello.
Checklist operativa
- verifica che la somma fosse realmente non dovuta;
- fai emergere per iscritto l’errore del committente;
- restituisci l’importo con modalità tracciabile;
- collega chiaramente incasso e restituzione;
- controlla l’eventuale Certificazione Unica;
- valuta integrativa o rimborso se hai già pagato imposte;
- tratta separatamente eventuale superamento dei 100.000 euro.
Il riferimento ufficiale è la Risposta n. 68/2026 dell’Agenzia delle Entrate.
Domande frequenti
I compensi ricevuti per errore contano negli 85.000 euro?
Non se sono realmente non dovuti e vengono restituiti in modo documentato secondo il principio della risposta 68/2026.
La risposta 26/2026 è ancora il riferimento?
No. La risposta 68/2026 ha corretto la conclusione precedente sul caso esaminato.
Posso restituire un compenso dovuto per restare sotto soglia?
No. Il chiarimento riguarda pagamenti indebiti, non restituzioni volontarie di compensi validamente maturati.
La stessa regola vale automaticamente oltre 100.000 euro?
La risposta affronta espressamente il limite di 85.000 euro; oltre 100.000 euro è opportuna una verifica specifica per gli effetti immediati del superamento.