Il limite del regime forfettario nel 2026 è di 85.000 euro, ma il superamento di questa soglia non produce sempre le stesse conseguenze. Se ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il passaggio al regime ordinario avviene dall’anno successivo; se invece vengono superati 100.000 euro, la fuoriuscita è immediata nello stesso anno.
Qual è il limite del regime forfettario nel 2026?
La soglia ordinaria per accedere e permanere nel regime forfettario è pari a 85.000 euro di ricavi o compensi.
La disciplina è contenuta nell’articolo 1 della Legge 190/2014. Dal 2023 esiste inoltre una seconda soglia, pari a 100.000 euro, che determina una fuoriuscita immediata dal regime quando viene superata nel corso dell’anno.
Le due soglie devono quindi essere tenute distinte:
- fino a 85.000 euro: il requisito economico resta rispettato;
- oltre 85.000 e fino a 100.000 euro: uscita dall’anno successivo;
- oltre 100.000 euro: uscita immediata nello stesso anno.
Cosa succede se supero 85.000 euro ma non 100.000?
Se durante il 2026 superi 85.000 euro ma i ricavi o compensi rilevanti non superano 100.000 euro, continui ad applicare il regime forfettario fino alla fine del 2026.
Dal 2027, invece, non potrai più applicarlo perché nell’anno precedente è stato superato il requisito degli 85.000 euro.
In questa situazione non avviene quindi un passaggio all’ordinario nel giorno in cui superi 85.000 euro: il cambiamento decorre dall’anno seguente.
Cosa succede se arrivo esattamente a 100.000 euro?
La legge parla di ricavi o compensi superiori a 100.000 euro. Di conseguenza, arrivare esattamente a 100.000 euro non determina la fuoriuscita immediata.
Il contribuente ha comunque superato gli 85.000 euro e quindi non potrà utilizzare il forfettario dall’anno successivo, ma per l’anno in corso resta nel regime fino alla sua conclusione.
Cosa succede se supero 100.000 euro?
Quando i ricavi o compensi percepiti diventano superiori a 100.000 euro, il regime forfettario cessa di avere applicazione nello stesso anno.
La conseguenza non riguarda soltanto le fatture future. Bisogna distinguere gli effetti sulle imposte dirette da quelli sull’IVA:
- ai fini delle imposte sul reddito, per l’intero periodo d’imposta vengono applicate le modalità ordinarie di determinazione del reddito;
- ai fini IVA, l’applicazione delle regole ordinarie decorre dall’operazione che determina il superamento dei 100.000 euro e prosegue per le operazioni successive.
Questa differenza è uno dei punti più importanti della disciplina e viene espressamente chiarita dalla circolare 32/E del 5 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate.
Per superare 100.000 euro conta la fattura o l’incasso?
Per la soglia che provoca la fuoriuscita immediata conta il momento in cui il ricavo o compenso viene percepito. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che rileva l’incasso e non semplicemente l’emissione della fattura.
Questo significa, per esempio, che una fattura emessa quando gli incassi sono ancora inferiori a 100.000 euro non provoca da sola l’uscita immediata se il relativo importo non è stato ancora percepito.
Il criterio è coerente con la determinazione del reddito propria del regime forfettario, basata sui ricavi e compensi incassati. Le istruzioni fiscali aggiornate sono disponibili anche nel Quadro LM del modello Redditi dell’Agenzia delle Entrate.
Su quale importo si applica l’IVA quando supero 100.000 euro?
L’IVA deve essere applicata sull’intera operazione che provoca il superamento, non soltanto sulla parte che eccede i 100.000 euro.
Esempio: hai già percepito 90.000 euro e realizzi un’operazione imponibile da 20.000 euro che viene contestualmente incassata. L’incasso porta il totale a 110.000 euro: la relativa operazione da 20.000 euro deve essere assoggettata interamente a IVA secondo le regole applicabili.
Non sarebbe corretto trattare 10.000 euro come forfettari e applicare l’IVA soltanto ai restanti 10.000 euro.
Cosa succede se la fattura era già stata emessa senza IVA?
Può accadere che una fattura sia stata emessa senza IVA quando il contribuente era ancora nel regime forfettario e che il successivo incasso di quella stessa operazione faccia superare i 100.000 euro.
In questa situazione l’operazione che determina il superamento deve essere assoggettata a IVA. La circolare 32/E chiarisce che può essere necessario integrare la fattura originaria mediante una nota di variazione in aumento trasmessa tramite SdI.
Da quel momento devono inoltre essere gestiti gli ordinari adempimenti IVA per le operazioni interessate e per quelle successive.
Cosa succede all’IVA delle operazioni e degli acquisti precedenti?
Il superamento di 100.000 euro non rende retroattivamente imponibili IVA tutte le operazioni attive precedenti. L’IVA è dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia e sulle operazioni successive; restano quindi ferme le operazioni effettuate correttamente nel regime forfettario prima di quel momento.
Diverso è il tema dell’IVA sugli acquisti sostenuti mentre si era ancora nel forfettario. Il passaggio al regime ordinario può consentire, alle condizioni previste dall’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972, una rettifica dell’imposta precedentemente non detratta.
La Circolare 32/E del 5 dicembre 2023 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in caso di superamento dei 100.000 euro, la rettifica può riguardare in particolare beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati al momento della fuoriuscita e, secondo le specifiche regole previste, beni ammortizzabili. La rettifica viene esposta nella dichiarazione IVA relativa all’anno del superamento.
Se invece vengono superati 85.000 euro ma non 100.000 euro e il passaggio all’ordinario avviene dall’anno successivo, l’eventuale rettifica dell’IVA non detratta viene gestita nella dichiarazione relativa al primo anno di applicazione delle regole ordinarie.
Come vengono calcolate le tasse se supero 100.000 euro?
Il passaggio ai fini delle imposte dirette è più ampio di quello IVA. Se nel corso del 2026 vengono superati 100.000 euro, il reddito dell’intero 2026 viene determinato secondo le regole ordinarie.
Non si calcola quindi l’imposta sostitutiva forfettaria sui redditi prodotti prima del superamento e l’IRPEF soltanto sulla parte successiva. Per quel periodo d’imposta si applicano le modalità ordinarie di determinazione del reddito.
Diventano conseguentemente rilevanti anche gli adempimenti contabili necessari per ricostruire correttamente l’intero periodo. Per comprendere il nuovo sistema consulta regime ordinario della Partita IVA.
Cosa succede alle ritenute d’acconto di un professionista?
Per un professionista che supera 100.000 euro, la fuoriuscita immediata produce effetti anche sulle ritenute d’acconto.
La circolare 32/E chiarisce che la ritenuta deve essere applicata, quando ne ricorrono i presupposti, al compenso il cui incasso determina il superamento e ai compensi percepiti successivamente.
Non vengono invece applicate retroattivamente ritenute sui compensi già incassati quando il contribuente era ancora correttamente nel regime forfettario.
Se svolgo più attività come si calcola il limite?
Se la stessa persona fisica svolge più attività con differenti codici ATECO, non esistono soglie separate per ciascuna attività. Per verificare i limiti del regime forfettario bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi rilevanti.
Non è quindi possibile utilizzare 85.000 euro per un codice ATECO e altri 85.000 euro per un secondo codice della stessa Partita IVA.
Per gli altri requisiti consulta regime forfettario 2026: requisiti e cause di esclusione.
Nel primo anno 85.000 e 100.000 euro vanno ragguagliati?
No, le due soglie funzionano in modo diverso.
- il limite di 85.000 euro, utilizzato come requisito di accesso o permanenza, deve essere ragguagliato ad anno quando l’attività viene svolta soltanto per una parte del periodo d’imposta;
- il limite di 100.000 euro che produce l’uscita immediata non viene invece ragguagliato ad anno: è una soglia assoluta riferita agli importi concretamente percepiti.
Questa differenza è stata espressamente chiarita dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 32/E.
Esempio: cosa succede con 90.000 euro?
Un contribuente forfettario percepisce nel 2026 complessivamente 90.000 euro. Ha superato la soglia ordinaria di 85.000 euro ma non quella dei 100.000 euro.
Continua quindi ad applicare il forfettario per tutto il 2026 e passerà al regime ordinario dal 2027, salvo naturalmente situazioni differenti derivanti da altre cause di esclusione.
Esempio: cosa succede con 105.000 euro?
Un contribuente percepisce prima 95.000 euro e successivamente incassa un’operazione da 10.000 euro, raggiungendo 105.000 euro.
L’incasso di quest’ultima operazione produce la fuoriuscita immediata. Se l’operazione è imponibile IVA, va applicata l’IVA sull’intero importo dell’operazione che causa il superamento; ai fini delle imposte dirette, invece, il reddito dell’intero anno viene determinato con le regole ordinarie.
Dopo aver superato 100.000 euro posso tornare nel forfettario?
Non nell’anno immediatamente successivo, perché l’anno del superamento presenta ricavi o compensi superiori al limite di 85.000 euro richiesto per accedere al regime.
Il rientro può però avvenire successivamente. Per esempio, se superi 100.000 euro nel 2026, nel 2027 opererai fuori dal forfettario; se nel 2027 rispetti nuovamente il limite di 85.000 euro e tutti gli altri requisiti, potrai in linea generale rientrare nel regime dal 2028. Per verificare anche uscita per 85.000 euro, ordinario obbligatorio o volontario, vincolo triennale, IVA e aliquota al 5%, consulta la guida sul rientro nel regime forfettario.
Superare i limiti significa chiudere la Partita IVA?
No. Il superamento delle soglie riguarda il regime fiscale, non l’esistenza della Partita IVA.
L’attività può continuare normalmente, ma bisogna applicare il diverso regime fiscale e gestire correttamente IVA, contabilità, fatturazione e altri adempimenti conseguenti.
Domande frequenti sui limiti del regime forfettario
Con 100.000 euro esatti esco immediatamente dal forfettario?
No. La fuoriuscita immediata si verifica quando ricavi o compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. A 100.000 euro esatti si resta nel regime fino alla fine dell’anno, ma si esce dall’anno successivo perché è stata superata la soglia degli 85.000 euro.
Se emetto una fattura che porta il totale oltre 100.000 euro ma non la incasso, esco subito?
Per la soglia di fuoriuscita immediata rileva il ricavo o compenso percepito. La semplice emissione della fattura, senza il relativo incasso, non determina da sola il superamento dei 100.000 euro.
L’IVA si applica soltanto alla parte sopra 100.000 euro?
No. L’IVA si applica, quando dovuta, sull’intera operazione il cui incasso determina il superamento della soglia e sulle operazioni successive.
Per gli altri approfondimenti consulta tutte le guide sul regime fiscale della Partita IVA.