Nel 2026 un professionista non può dedurre automaticamente i compensi pagati ai propri familiari per lavoro dipendente, collaborazione o opera svolta nello studio. L’articolo 54-septies del TUIR prevede una regola specifica per il coniuge, i figli minori o permanentemente inabili al lavoro e gli ascendenti. La disciplina, però, non riguarda nello stesso modo ogni rapporto familiare: la prassi ufficiale distingue, ad esempio, la vera prestazione professionale autonoma resa dal familiare nell’esercizio di una propria arte o professione.
Compensi ai familiari: tabella rapida
| Rapporto | Regola generale |
|---|---|
| Coniuge dipendente o collaboratore del professionista | Compenso non deducibile dal reddito professionale |
| Figlio minore o permanentemente inabile | Compenso non deducibile |
| Ascendente del professionista | Compenso non deducibile |
| Figlio maggiorenne e non inabile | Non rientra automaticamente nella specifica indeducibilità del comma 6; va verificato il rapporto concreto |
| Coniuge/familiare che rende una vera prestazione nell’esercizio della propria professione autonoma | La prassi Agenzia esclude questa fattispecie dalla norma antielusiva, se il rapporto è effettivamente autonomo |
| Contributi previdenziali obbligatori versati per il familiare dipendente | La prassi li distingue dal compenso indeducibile |
Cosa dice l’articolo 54-septies del TUIR?
Il riferimento vigente è l’articolo 54-septies, comma 6, del TUIR. La disposizione stabilisce che non sono ammesse deduzioni per i compensi al coniuge, ai figli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro e agli ascendenti dell’artista o professionista, quando il compenso riguarda lavoro prestato o opera svolta nei confronti del professionista.
La stessa regola si estende anche alle società o associazioni professionali con riferimento ai familiari dei soci o associati indicati dalla norma.
La norma riguarda tutti i figli?
No. Il testo non dice genericamente “figli”. La specifica indeducibilità riguarda i figli, affidati o affiliati, minori di età oppure permanentemente inabili al lavoro.
Un figlio maggiorenne e non permanentemente inabile non ricade automaticamente in questa particolare previsione solo per il rapporto di parentela. Restano però da verificare l’effettività del rapporto, l’inerenza del costo, la congruità e tutti gli ordinari obblighi fiscali, contributivi e lavoristici.
Il compenso al coniuge dipendente è deducibile?
La regola speciale impedisce la deduzione del compenso corrisposto al coniuge per il lavoro prestato nello studio. L’effetto fiscale non significa che il rapporto di lavoro sia civilisticamente inesistente: la norma interviene sulla determinazione del reddito professionale.
L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella propria prassi storica, ancora rilevante perché la formulazione della norma è stata sostanzialmente trasposta nel nuovo articolo 54-septies.
Cosa succede al familiare che riceve il compenso indeducibile?
Il comma 6 dispone anche che i compensi non ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo del percettore. La norma costruisce quindi un meccanismo simmetrico: il professionista non deduce il compenso e il familiare interessato non lo tassa come reddito per la parte ricadente nella disposizione.
La qualificazione deve essere effettuata correttamente prima di compilare Certificazione Unica, ritenute e dichiarazioni. Non è sufficiente chiamare una somma “aiuto familiare” per applicare automaticamente il regime.
Va applicata la ritenuta d’acconto?
La prassi dell’Agenzia ha chiarito che, per i compensi che la norma esclude dal reddito del familiare percettore, non opera la normale ritenuta collegata alla natura reddituale della somma. Questo punto richiede però di aver prima qualificato correttamente il rapporto.
Per il funzionamento ordinario delle ritenute professionali consulta ritenuta d’acconto del professionista.
I contributi previdenziali versati per il familiare sono indeducibili?
La prassi ufficiale distingue il compenso dagli obblighi previdenziali e assistenziali. Nel caso del familiare-lavoratore dipendente, la circolare ministeriale n. 25/E del 6 febbraio 1997 ha chiarito che i contributi obbligatori versati agli enti previdenziali e assicurativi possono essere portati in deduzione, perché la norma antielusiva incide sul compenso e non annulla il rapporto di lavoro e i relativi effetti.
Il documento è consultabile nella banca dati ufficiale della Documentazione economica e finanziaria. Per la disciplina generale degli oneri previdenziali consulta contributi previdenziali deducibili.
E se il coniuge è un professionista con una propria Partita IVA?
Questa è una delle eccezioni più importanti. La stessa circolare 25/E/1997 chiarisce che l’indeducibilità non coinvolge le prestazioni rese dal coniuge o dagli altri familiari indicati quando questi operano nell’esercizio di una propria arte o professione, con una posizione realmente autonoma rispetto al committente.
Per esempio, se un avvocato incarica il coniuge commercialista, titolare di una propria attività professionale, per una consulenza effettiva e documentata, non basta il rapporto coniugale per applicare automaticamente il divieto. Devono però esistere un incarico reale, una prestazione professionale autonoma, fatturazione corretta, congruità e inerenza.
Perché la prestazione professionale autonoma è diversa?
La prassi interpreta le espressioni “lavoro prestato” e “opera svolta” come riferite ai rapporti subordinati, parasubordinati e alle collaborazioni, non alla prestazione resa da un soggetto che esercita autonomamente una propria professione.
Il punto decisivo non è quindi soltanto la fattura: deve esistere una reale autonomia professionale. Una fattura costruita artificialmente per trasformare un rapporto familiare interno allo studio in una prestazione esterna non rende il costo automaticamente deducibile.
Collaborazione occasionale del coniuge
La collaborazione occasionale rientra tra i rapporti ai quali la prassi riconduce la specifica indeducibilità quando il prestatore è uno dei familiari indicati dalla norma. Non va confusa con l’esercizio abituale e autonomo di una vera arte o professione.
Per distinguere attività occasionale e attività abituale consulta Partita IVA o prestazione occasionale.
E se il figlio maggiorenne lavora nello studio?
Se il figlio è maggiorenne e non permanentemente inabile, non rientra nella specifica categoria di figli indicata dal comma 6. Questo non significa che qualsiasi compenso sia automaticamente deducibile.
Il professionista deve poter dimostrare che il lavoro è realmente svolto, che il rapporto è correttamente inquadrato e che il costo è inerente e congruo. Restano inoltre applicabili gli ordinari obblighi in materia di lavoro, contributi, ritenute e documentazione.
Genitori e altri ascendenti
Gli ascendenti rientrano espressamente nella norma. Il compenso corrisposto a un genitore per lavoro prestato o opera svolta nei confronti del professionista è quindi colpito dalla specifica indeducibilità, salvo la diversa ipotesi di una vera prestazione professionale autonoma secondo i chiarimenti dell’Agenzia.
Fratelli, sorelle e altri parenti
Fratelli, sorelle, zii, nipoti e altri parenti non sono elencati dal comma 6 soltanto in quanto tali. I relativi compensi seguono quindi le ordinarie regole fiscali del rapporto concreto, senza applicare automaticamente questa particolare norma antielusiva.
Resta necessario verificare che la prestazione sia effettiva, inerente, documentata e correttamente inquadrata.
Associazione professionale e familiari dei soci
La disposizione non riguarda solo il professionista individuale. Il comma 6 richiama anche i familiari dei soci o associati quando il lavoro o l’opera sono resi nei confronti della società o associazione professionale.
In uno studio associato bisogna quindi verificare non soltanto il rapporto tra collaboratore e associazione, ma anche l’eventuale relazione familiare con i soci o associati interessati dalla norma.
Cosa cambia nel regime forfettario?
Nel regime forfettario i normali costi effettivi dell’attività non vengono dedotti analiticamente dal reddito imponibile. Il costo del personale o delle collaborazioni non riduce quindi direttamente il reddito come nel quadro RE del professionista ordinario.
Questo non elimina la necessità di inquadrare correttamente il rapporto con il familiare, applicare gli obblighi lavoristici e previdenziali e determinare correttamente il trattamento fiscale del percettore. Per la logica dei costi consulta spese deducibili nel regime forfettario.
Esempio: coniuge che lavora come segretario dello studio
Un professionista in regime ordinario impiega il coniuge come dipendente addetto alla segreteria. Il rapporto può essere reale e produrre effetti civilistici e previdenziali, ma il compenso rientra nella specifica indeducibilità prevista dall’articolo 54-septies, comma 6. I contributi obbligatori vanno invece analizzati separatamente secondo la prassi citata.
Esempio: coniuge consulente con propria Partita IVA
Un architetto incarica il coniuge, che esercita autonomamente la professione di avvocato, di seguire un contenzioso dello studio. Se l’incarico è reale, la prestazione è resa nell’esercizio della professione del coniuge e il compenso è congruo e documentato, la prassi dell’Agenzia distingue questo caso dai compensi familiari colpiti dalla norma antielusiva.
Errori frequenti
- scrivere che tutti i compensi a qualsiasi familiare sono indeducibili;
- includere automaticamente ogni figlio, anche maggiorenne e non inabile, nella specifica norma;
- confondere il compenso indeducibile con i contributi previdenziali obbligatori;
- applicare la stessa regola a una vera prestazione professionale autonoma del coniuge;
- emettere una fattura solo formale per mascherare una collaborazione interna;
- ignorare il trattamento fiscale del familiare percettore;
- nel forfettario ragionare come se i costi fossero dedotti analiticamente.
Checklist compensi ai familiari
- identifica esattamente il grado di parentela;
- se si tratta di un figlio, verifica età e condizione di inabilità;
- qualifica il rapporto: dipendente, collaborazione, occasionale o professione autonoma;
- applica il comma 6 solo alle fattispecie previste;
- se il familiare è un professionista autonomo, documenta incarico e autonomia effettiva;
- separa compensi e contributi previdenziali;
- verifica ritenute e Certificazione Unica in base alla natura reale della somma;
- conserva contratti, fatture, pagamenti e prova della prestazione.
Per il quadro generale dei costi consulta spese deducibili del professionista e, se devi instaurare un vero rapporto di lavoro, assumere un dipendente con Partita IVA.