Il Concordato preventivo biennale 2026-2027 è disponibile per imprese e professionisti che applicano gli ISA, ma non per i contribuenti in regime forfettario. L’adesione è facoltativa e consente di definire in anticipo il reddito fiscale rilevante per il biennio, sulla base della proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate.
Per il biennio 2026-2027 la metodologia è stata approvata con decreto MEF dell’11 maggio 2026. Il termine di adesione è stato spostato al 31 ottobre 2026; poiché cade di sabato, per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare l’adempimento slitta al primo giorno lavorativo successivo, 2 novembre 2026.
Chi può aderire al CPB 2026-2027
Possono ricevere e accettare la proposta i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale. La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 13/2024, modificato negli anni successivi.
Non basta avere una Partita IVA: l’attività deve rientrare tra quelle soggette a ISA e non devono essere presenti cause di esclusione dal concordato. Per esempio, assumono rilievo la regolare presentazione delle dichiarazioni precedenti, determinati debiti tributari o contributivi e le altre condizioni indicate dalla normativa.
Forfettari esclusi dal concordato dal 2025
Il CPB per i forfettari è stato sperimentato nel 2024, ma il D.Lgs. 81/2025 ha abrogato il relativo capo del D.Lgs. 13/2024 con effetto dal 1° gennaio 2025. Un forfettario, quindi, non può aderire al CPB 2026-2027.
Chi legge guide riferite alla campagna 2024 può trovare ancora regole, codici tributo e simulazioni dedicate ai forfettari: non vanno applicate al 2026. Per verificare l’attuale regime agevolato consulta regime forfettario 2026.
Che cosa viene concordato e che cosa resta fuori
Il concordato definisce per due periodi d’imposta il reddito derivante dall’attività d’impresa o professionale e, quando applicabile, il valore della produzione netta ai fini IRAP. L’IVA continua invece a essere determinata con le regole ordinarie sulla base delle operazioni effettivamente realizzate.
Anche plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze e altre componenti indicate dalla disciplina possono richiedere aggiustamenti rispetto al reddito proposto. Il CPB non trasforma quindi tutta la fiscalità della Partita IVA in un importo fisso.
Come viene calcolata la proposta 2026-2027
La proposta viene elaborata utilizzando dati dichiarativi, ISA, informazioni disponibili nelle banche dati fiscali e la metodologia approvata dal MEF. Per il 2026 sono previste anche misure di graduazione dell’aumento proposto in funzione del livello di affidabilità ISA.
Un punteggio ISA elevato può limitare l’incremento rispetto al reddito di riferimento; punteggi più bassi consentono margini di aumento maggiori entro i tetti previsti. Per questo la convenienza non può essere valutata guardando solo al reddito dell’ultimo anno.
Scadenza per aderire nel 2026
Per il biennio 2026-2027 il termine previsto è il 31 ottobre 2026. Cadendo di sabato, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare il termine operativo arriva al 2 novembre 2026.
L’adesione può essere trasmessa con il modello CPB insieme al modello ISA e alla dichiarazione, oppure con le modalità autonome previste dalle istruzioni. Prima dell’invio definitivo è necessario confrontare la proposta con una previsione realistica dei redditi 2026 e 2027.
Quando può convenire e quando può essere rischioso
Il CPB può essere interessante quando si prevede una crescita del reddito effettivo superiore a quello concordato, perché la tassazione ordinaria dell’attività resta ancorata alla base concordata nei limiti e con le regole previste dall’istituto.
È invece meno attraente se si prevede un forte calo del lavoro. Il semplice fatto di guadagnare meno del reddito concordato non permette normalmente di rideterminare ogni anno la base imponibile. Esistono cause di cessazione collegate a circostanze eccezionali, ma non costituiscono una protezione generale contro qualunque flessione dei ricavi.
Professionisti associati e STP: nuove verifiche
Le modifiche del 2025 hanno introdotto regole di coordinamento per professionisti che dichiarano reddito individuale e partecipano contemporaneamente a studi associati, STP o società tra avvocati. In alcune situazioni l’accesso richiede che anche la struttura partecipata e gli altri soggetti interessati aderiscano per gli stessi periodi.
Chi si trova in questa situazione non deve valutare la propria proposta isolatamente: la posizione individuale e quella della struttura professionale possono condizionarsi a vicenda.
Esempio di valutazione
Un consulente in contabilità ordinaria applica gli ISA e riceve una proposta di reddito concordato di 70.000 euro per il 2026. Se prevede ragionevolmente un reddito effettivo di 100.000 euro, il concordato può essere fiscalmente interessante. Se invece ha perso il cliente principale e stima 40.000 euro, accettare senza approfondire può trasformarsi in un costo.
Checklist prima dell’adesione
- verifica che l’attività sia soggetta a ISA;
- escludi eventuali cause ostative al CPB;
- controlla debiti fiscali e contributivi rilevanti;
- confronta proposta e budget 2026-2027;
- valuta imposta sostitutiva opzionale e aliquote applicabili;
- controlla eventuali partecipazioni in studi associati o STP;
- non applicare al 2026 le vecchie regole del CPB forfettari.
La metodologia ufficiale del biennio è stata approvata con il decreto MEF 11 maggio 2026. L’abrogazione del CPB per i forfettari è contenuta nel D.Lgs. 81/2025.
Domande frequenti
Un forfettario può aderire al CPB 2026-2027?
No. Il concordato per i contribuenti forfettari è stato abrogato con effetto dal 1° gennaio 2025.
Il concordato blocca anche l’IVA?
No. L’IVA continua a seguire le operazioni effettive e le normali regole di liquidazione e versamento.
Quando scade l’adesione 2026?
Il termine normativo è il 31 ottobre 2026; poiché cade di sabato, per i soggetti solari l’adempimento slitta al 2 novembre 2026.
Il CPB è obbligatorio?
No. La proposta può essere accettata o rifiutata dopo averne valutato la convenienza.