Il regime forfettario 2026 può essere applicato dalle persone fisiche che esercitano un’attività d’impresa, arte o professione e rispettano contemporaneamente i requisiti previsti dalla legge. I controlli principali riguardano il limite di 85.000 euro, le spese per personale entro 20.000 euro e l’assenza delle cause di esclusione, compresa nel 2026 la soglia di 35.000 euro per determinati redditi da lavoro dipendente o assimilati.
Quali sono i requisiti del regime forfettario nel 2026?
Il regime è riservato alle persone fisiche: società di capitali e altri soggetti societari non possono applicarlo. Per accedere o rimanere nel forfettario bisogna verificare contemporaneamente requisiti economici e cause ostative.
- ricavi o compensi dell’anno precedente, ragguagliati ad anno, non superiori a 85.000 euro;
- spese complessive per lavoro dipendente e collaborazioni non superiori a 20.000 euro lordi;
- assenza delle cause di esclusione previste dalla normativa;
- per il 2026, rispetto del limite di 35.000 euro relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati dell’anno precedente, quando la relativa causa ostativa deve essere verificata.
La disciplina di riferimento resta contenuta nell’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, modificato negli anni da successivi interventi normativi.
Se apro la Partita IVA nel 2026 posso entrare subito nel forfettario?
Sì, se al momento dell’apertura sono rispettate le condizioni previste. Chi inizia una nuova attività non dispone ancora di ricavi o compensi della propria Partita IVA riferiti all’anno precedente: il comma 56 della Legge 190/2014 consente quindi di applicare il regime comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere la sussistenza dei requisiti.
Questo non significa però che una nuova Partita IVA entri automaticamente nel forfettario. Devono comunque essere controllate le cause ostative già esistenti nella situazione personale del contribuente, per esempio redditi da lavoro dipendente o assimilati, partecipazioni incompatibili, regimi speciali IVA o rapporti con il datore o ex datore di lavoro.
Come si verifica il limite di 85.000 euro?
Per applicare il regime nel 2026 bisogna verificare i ricavi o compensi del 2025 secondo le regole previste per l’attività esercitata. Il limite è pari a 85.000 euro e, quando l’attività è stata svolta solo per una parte dell’anno precedente, deve essere ragguagliato ad anno.
Questo significa che chi ha iniziato l’attività nel corso del 2025 non deve limitarsi a confrontare l’importo effettivamente realizzato con 85.000 euro: occorre effettuare anche il ragguaglio previsto dalla legge.
Cosa succede se esercito più attività o ho più codici ATECO?
Se la stessa persona esercita contemporaneamente più attività con differenti codici ATECO, ai fini della soglia non esiste un limite separato per ogni codice. La legge prevede che si consideri la somma dei ricavi e dei compensi delle diverse attività.
Non è quindi possibile avere, per esempio, 60.000 euro su un’attività e altri 60.000 euro su una seconda attività e considerarli separatamente per restare nel forfettario.
Quanto posso spendere per dipendenti e collaboratori?
Il secondo requisito economico riguarda le spese sostenute nell’anno precedente per lavoro. L’ammontare complessivo non deve essere superiore a 20.000 euro lordi.
Il limite comprende le tipologie di lavoro e collaborazione espressamente individuate dalla norma. Non significa che un contribuente forfettario non possa avere dipendenti: può averli, ma deve rispettare il tetto previsto ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime.
Qual è il limite per il lavoro dipendente nel 2026?
Per il 2026 il limite relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente è stato confermato a 35.000 euro.
La Legge di bilancio 2025 aveva innalzato temporaneamente la soglia ordinaria da 30.000 a 35.000 euro. L’articolo 1, comma 27, della Legge 199/2025, bilancio dello Stato per il 2026, ha esteso espressamente questa modifica anche al 2026.
Di conseguenza, per verificare l’accesso al forfettario nel 2026 si guardano i redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nel 2025 e la soglia da considerare è 35.000 euro.
La legge stabilisce che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Nei casi in cui siano presenti pensione, un altro rapporto di lavoro o situazioni particolari, però, è necessario verificare concretamente l’applicazione della regola. Approfondisci in Partita IVA e lavoro dipendente.
Il limite di 35.000 euro e la regola dell’ex datore di lavoro sono la stessa cosa?
No. Sono due cause ostative differenti e devono essere controllate separatamente.
- il limite di 35.000 euro riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente;
- la regola del datore o ex datore di lavoro riguarda invece verso chi viene esercitata prevalentemente l’attività autonoma.
È quindi possibile rispettare il limite di 35.000 euro e ricadere comunque nella seconda causa ostativa, oppure trovarsi nella situazione opposta.
Quando il datore o ex datore di lavoro esclude dal forfettario?
La causa ostativa riguarda chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti del datore di lavoro attuale o di datori con cui sono intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta, oppure verso soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a questi ultimi.
La prevalenza viene verificata sulla base dei ricavi o compensi e, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate, ricorre quando il rapporto supera il 50% del totale rilevante. La verifica avviene al termine del periodo d’imposta e produce normalmente effetti sull’anno successivo.
La norma contiene inoltre un’eccezione per chi avvia una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria necessario per esercitare una professione.
Nel 2026 esiste un’eccezione per i contratti misti?
Sì. Dal 12 gennaio 2025 è in vigore una particolare deroga alla causa ostativa relativa al datore di lavoro per i cosiddetti contratti misti.
L’articolo 17 della Legge 203/2024 consente, a precise condizioni, di non applicare questa causa ostativa ai professionisti iscritti in albi o registri che lavorano autonomamente per un datore con più di 250 dipendenti e vengono contestualmente assunti con contratto subordinato part-time a tempo indeterminato.
Il part-time deve essere compreso tra il 40% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo applicato; il professionista deve avere un domicilio professionale distinto e il contratto autonomo deve essere certificato dagli organismi previsti dalla legge, senza sovrapposizione tra attività subordinata e autonoma.
È una deroga molto specifica: non elimina quindi in generale la regola sull’attività prevalente verso il proprio datore di lavoro.
Partecipare a una società esclude dal regime forfettario?
Dipende dal tipo di partecipazione. Sono incompatibili con il regime, durante l’esercizio dell’attività, le partecipazioni a società di persone e associazioni professionali previste dalla norma. Anche la partecipazione come collaboratore a un’altra impresa familiare rientra nella causa ostativa.
Va però fatta una distinzione importante: il titolare di una propria impresa familiare può applicare il regime forfettario se possiede tutti gli altri requisiti. In questo caso l’imposta sostitutiva è calcolata sul reddito dell’impresa al lordo delle quote attribuite al coniuge e ai collaboratori familiari ed è dovuta dall’imprenditore, come previsto dal comma 64 della Legge 190/2014.
Una partecipazione in una società a responsabilità limitata, invece, non determina automaticamente l’esclusione. La causa ostativa richiede contemporaneamente:
- il controllo diretto o indiretto della S.r.l. o dell’associazione in partecipazione;
- lo svolgimento, da parte della società controllata, di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata individualmente.
Queste condizioni devono quindi essere analizzate insieme: la semplice titolarità di una quota in una S.r.l. non equivale automaticamente all’esclusione dal forfettario.
Un non residente può utilizzare il regime forfettario?
In linea generale i soggetti non residenti sono esclusi. Esiste però un’eccezione per chi risiede in uno Stato dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di informazioni e produce in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.
La posizione dei soggetti non residenti richiede comunque una verifica specifica anche per le regole IVA transfrontaliere applicabili dal 2025.
Quali altre attività o situazioni escludono dal forfettario?
Tra le ulteriori cause di esclusione previste dalla legge rientrano:
- l’utilizzo di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito incompatibili;
- l’effettuazione in via esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato;
- l’effettuazione in via esclusiva o prevalente di cessioni di terreni edificabili;
- l’effettuazione in via esclusiva o prevalente di cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le partecipazioni societarie incompatibili già descritte;
- la causa ostativa relativa a datore ed ex datore di lavoro;
- il superamento, quando rilevante, del limite di reddito da lavoro dipendente o assimilato previsto per l’anno.
Esiste ancora un limite per i beni strumentali?
No, non esiste oggi uno specifico limite generale al valore dei beni strumentali come requisito di accesso al forfettario. Il vecchio limite previsto nelle prime versioni del regime è stato eliminato.
Questo non significa che gli investimenti siano irrilevanti sotto il profilo economico: nel forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente e l’IVA sugli acquisti non viene normalmente detratta. Investimenti elevati possono quindi incidere sulla convenienza del regime, tema approfondito in forfettario o ordinario: quale scegliere.
Cosa succede se supero 85.000 o 100.000 euro?
Se nel corso dell’anno ricavi o compensi superano 85.000 euro ma non 100.000 euro, il regime cessa normalmente dall’anno successivo.
Se invece vengono superati 100.000 euro, la cessazione avviene nello stesso anno. In questo caso l’IVA diventa dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento della soglia.
Per la disciplina completa consulta la guida sul limite di 85.000 e 100.000 euro nel regime forfettario.
Il 5% è un requisito per entrare nel regime forfettario?
No. L’aliquota ridotta del 5% riguarda soltanto l’imposta sostitutiva delle nuove attività che rispettano ulteriori condizioni. Non è un requisito generale per entrare nel forfettario.
Chi possiede i requisiti del regime ma non quelli specifici per il 5% applica normalmente l’imposta sostitutiva del 15%. Consulta regime forfettario al 5%: requisiti e durata.
Checklist requisiti regime forfettario 2026
- sei una persona fisica che esercita impresa, arte o professione;
- hai verificato il limite di 85.000 euro e l’eventuale ragguaglio ad anno;
- se svolgi più attività, hai sommato ricavi e compensi;
- le spese rilevanti per personale non superano 20.000 euro lordi;
- hai verificato la soglia di 35.000 euro per lavoro dipendente o assimilato, quando applicabile;
- hai controllato separatamente la regola sul datore o ex datore di lavoro;
- non utilizzi regimi speciali incompatibili;
- hai verificato eventuali partecipazioni in società, associazioni o, come collaboratore, in altre imprese familiari;
- se non sei residente, hai verificato le condizioni specifiche previste dalla legge;
- hai controllato eventuali ulteriori cause ostative prima di applicare il regime.
Domande frequenti sui requisiti del regime forfettario 2026
Se guadagno meno di 85.000 euro posso sicuramente essere forfettario?
No. La soglia di 85.000 euro è soltanto uno dei requisiti. Devi rispettare anche il limite relativo al personale e non ricadere in nessuna causa di esclusione.
Nel 2026 il limite da lavoro dipendente è 30.000 o 35.000 euro?
Per il 2026 è 35.000 euro. La legge di bilancio 2026 ha prorogato per quest’anno l’innalzamento della soglia introdotto per il 2025.
Posso avere una S.r.l. e contemporaneamente essere forfettario?
La partecipazione in una S.r.l. non esclude automaticamente dal regime. Bisogna verificare insieme il controllo diretto o indiretto della società e la riconducibilità dell’attività economica svolta dalla società a quella esercitata individualmente.
Per gli approfondimenti del cluster consulta tutte le guide sul regime fiscale della Partita IVA.