Un professionista in regime forfettario può partecipare a una rete-contratto senza perdere automaticamente il regime. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 24 del 9 febbraio 2026, che ha distinto la rete-contratto dalle forme associative e societarie espressamente richiamate tra le cause ostative.
Il chiarimento è importante perché consente a più professionisti di collaborare e condividere alcune risorse mantenendo, in determinate condizioni, le proprie Partite IVA. Ma non significa che ogni struttura chiamata “rete” sia compatibile: forma giuridica e funzionamento concreto devono coincidere.
Cosa ha chiarito l’interpello 24/2026
Nel caso esaminato dall’Agenzia alcuni professionisti intendevano utilizzare una rete-contratto mantenendo autonomia individuale. La semplice partecipazione non è stata equiparata alla partecipazione in una società di persone, a un’associazione professionale o a una SRL controllata.
Il motivo è che la rete-contratto, se costruita come tale, non crea necessariamente un nuovo soggetto distinto che sostituisce i singoli professionisti. Ogni retista può continuare a esercitare la propria attività e a fatturare secondo il proprio rapporto con i clienti.
Rete-contratto e rete-soggetto: non sono la stessa cosa
La risposta 24/2026 riguarda una specifica rete-contratto. Non va estesa automaticamente a una rete-soggetto dotata di autonoma soggettività. Prima di applicare il chiarimento bisogna quindi leggere l’atto costitutivo, verificare l’eventuale fondo patrimoniale e capire se la rete opera come struttura autonoma rispetto ai partecipanti.
Una denominazione commerciale non basta. Se la rete assume caratteristiche diverse da quelle considerate dall’interpello, la compatibilità con il forfettario deve essere rivalutata.
Personale condiviso e codatorialità
Una rete può essere utilizzata anche per condividere personale e servizi. L’interpello 24/2026 è particolarmente utile perché mostra che la presenza di risorse comuni non trasforma automaticamente la collaborazione in studio associato.
Resta però necessario rispettare la disciplina lavoristica applicabile e, per ciascun forfettario, il limite previsto per le spese di lavoro dipendente e assimilate. La compatibilità della rete non cancella gli altri requisiti del regime.
Clientela, fatturazione e costi comuni devono restare coerenti
Se i professionisti mantengono incarichi propri, fatture proprie e responsabilità professionali distinte, la rete conserva una funzione di coordinamento. Se invece tutti gli incassi confluiscono in una struttura unica che poi distribuisce utili, il modello può avvicinarsi a un’associazione professionale o ad altra forma collettiva.
I costi comuni devono essere ripartiti e documentati secondo il contratto. Il contribuente forfettario non deduce analiticamente le spese nella determinazione ordinaria del reddito, ma questo non rende irrilevanti fatture, riaddebiti, IVA eventualmente dovuta e corretta documentazione contabile.
Quando una rete può diventare problematica per il forfettario
Il rischio aumenta quando la realtà operativa non corrisponde più a una collaborazione tra soggetti autonomi. Indici da controllare sono una clientela sostanzialmente comune, un unico centro decisionale, ripartizione sistematica degli utili, perdita dell’autonomia professionale e uso della rete come soggetto economico unitario.
In casi estremi può essere necessario verificare se esista una società di fatto o un’associazione professionale. In quel caso la causa ostativa non dipenderebbe più dal semplice contratto di rete ma dalla diversa qualificazione della struttura realmente utilizzata.
Gli altri requisiti del regime restano invariati
La risposta 24/2026 risolve soltanto la specifica causa ostativa collegata alla partecipazione. Ogni retista deve continuare a controllare autonomamente il limite di 85.000 euro, le spese per personale, i redditi da lavoro dipendente e tutte le altre esclusioni.
Per il controllo complessivo vedi regime forfettario 2026: requisiti e cause di esclusione.
Esempio pratico
Tre medici con Partite IVA individuali sottoscrivono una rete-contratto per condividere una segreteria e alcuni servizi amministrativi. Ogni medico mantiene i propri pazienti, emette le proprie fatture e sostiene una quota documentata dei costi comuni. In una struttura coerente con quella esaminata dall’Agenzia, la partecipazione alla rete non esclude da sola il forfettario.
Diverso sarebbe un sistema in cui tutti i compensi confluiscono in un unico conto e vengono poi distribuiti tra i professionisti come risultato comune: in quel caso la qualificazione della struttura deve essere riesaminata.
Checklist prima di firmare un contratto di rete
- verifica che si tratti realmente di una rete-contratto;
- controlla se nasce o meno un soggetto autonomo;
- definisci clientela, incarichi e fatturazione dei singoli;
- regola in modo trasparente personale e costi condivisi;
- evita modalità di ripartizione tipiche di un utile societario;
- controlla separatamente tutti i requisiti del forfettario.
Domande frequenti
Il contratto di rete fa perdere il forfettario?
Non la rete-contratto nelle condizioni considerate dall’interpello 24/2026. La forma concreta deve però essere coerente con quel modello.
Posso condividere un dipendente con altri professionisti?
Può essere possibile, rispettando la disciplina lavoristica e i limiti del regime forfettario.
L’interpello 24/2026 vale anche per una rete-soggetto?
No, non va esteso automaticamente. La rete-soggetto richiede una verifica specifica.
Una rete può essere riqualificata come società di fatto?
Se il funzionamento concreto supera il coordinamento previsto e crea un’attività comune sostanzialmente societaria, la qualificazione deve essere riesaminata.