La dichiarazione IVA 2026, relativa all’anno d’imposta 2025, aveva scadenza ordinaria il 30 aprile 2026. Se è stata trasmessa entro i successivi 90 giorni, cioè entro il 29 luglio 2026, è tardiva ma ancora valida. In questo caso la sanzione minima di 250 euro può essere ridotta con ravvedimento a 25 euro. Dal 30 luglio, invece, la dichiarazione è considerata omessa anche se viene successivamente trasmessa. Nel 2026, però, la disciplina dell’omissione contiene sia una riduzione specifica per chi presenta spontaneamente prima dei controlli sia una nuova procedura di liquidazione automatizzata dell’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Dichiarazione IVA tardiva o omessa: tabella rapida
| Situazione | Effetto generale nel 2026 |
|---|---|
| Invio entro 30 aprile 2026 | Dichiarazione tempestiva |
| Invio dal 1° maggio al 29 luglio 2026 | Dichiarazione tardiva ma valida |
| Sanzione per sola tardività entro 90 giorni | 250 euro, riducibili a 25 euro con ravvedimento quando applicabile |
| Invio dal 30 luglio 2026 | Dichiarazione considerata omessa |
| Omessa con IVA dovuta, presentata spontaneamente prima dei controlli e nei termini di accertamento | Sanzione pari al 75% dell’imposta dovuta secondo l’art. 5, comma 1-bis |
| Omessa con IVA dovuta senza condizioni per la riduzione | Sanzione ordinaria del 120% dell’imposta dovuta, minimo 250 euro |
| IVA anche non versata | Violazione distinta: imposta, interessi e sanzione per tardivo/omesso versamento |
| Liquidazione automatizzata dell’omessa dichiarazione | Dal 2026 l’Agenzia può usare fatture elettroniche, corrispettivi e LIPE |
Qual era la scadenza della dichiarazione IVA 2026?
Il modello IVA 2026, relativo alle operazioni del 2025, doveva essere trasmesso entro il 30 aprile 2026. Per obblighi, esoneri, modello IVA BASE e principali quadri consulta dichiarazione IVA 2026.
Il termine della dichiarazione non coincide con quello del saldo IVA: il saldo annuale relativo al 2025 aveva la propria scadenza ordinaria il 16 marzo 2026, salvo differimenti e rateizzazioni consentiti.
Perché il 29 luglio 2026 era l’ultimo giorno per la dichiarazione tardiva?
L’articolo 8 del DPR 322/1998 richiama per la dichiarazione IVA la regola dell’articolo 2, comma 7: le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ferma restando la sanzione per il ritardo.
Contando 90 giorni dal 30 aprile, il termine finale per il modello IVA 2026 era il 29 luglio 2026. Dal giorno successivo cambia la qualificazione fiscale: non si parla più di semplice dichiarazione tardiva ma di dichiarazione omessa.
Quanto costa presentare la dichiarazione IVA entro 90 giorni?
Per la sola tardività la sanzione minima è pari a 250 euro. L’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 prevede, alla lettera c), la riduzione a un decimo del minimo quando la dichiarazione omessa alla scadenza viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Il calcolo è quindi 250 ÷ 10 = 25 euro, se il ravvedimento è ancora utilizzabile e la dichiarazione viene effettivamente trasmessa entro il termine dei 90 giorni.
Quale codice tributo si usa per la sanzione?
Per il versamento della sanzione dichiarativa viene normalmente utilizzato il codice tributo 8911 nel modello F24, indicando l’anno di riferimento coerente con la violazione.
Per la compilazione generale consulta modello F24 e Partita IVA.
I 25 euro sanano anche l’IVA non pagata?
No. La sanzione di 25 euro riguarda la tardiva presentazione della dichiarazione. Se il contribuente ha anche omesso o ritardato il versamento dell’IVA, deve regolarizzare separatamente il tributo, gli interessi e la sanzione prevista per il mancato pagamento.
La sanzione ordinaria per omessi versamenti è pari al 25% dal nuovo sistema sanzionatorio, con riduzioni diverse in funzione del momento in cui viene effettuato il ravvedimento. Per il meccanismo generale consulta ravvedimento operoso.
Cosa succede dal 30 luglio 2026?
Superati i 90 giorni, la dichiarazione si considera omessa. La successiva trasmissione non trasforma più il modello in una dichiarazione tardiva valida ai sensi della regola dei 90 giorni.
Questo non significa che inviare successivamente il modello sia sempre inutile: il testo vigente prevede effetti specifici quando la dichiarazione omessa viene comunque presentata spontaneamente prima dell’inizio dei controlli e nei termini previsti per l’accertamento.
Qual è la sanzione ordinaria per dichiarazione IVA omessa?
L’articolo 5 del D.Lgs. 471/1997, nel testo vigente nel 2026, prevede in via generale una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro.
Per determinare l’imposta dovuta, la norma considera i versamenti relativi al periodo, il credito precedente non chiesto a rimborso e le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite secondo le condizioni previste.
Perché si parla anche di sanzione del 75%?
Il comma 1-bis dell’articolo 5 prevede una disciplina più favorevole se la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini dell’accertamento e, soprattutto, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di attività di accertamento.
In questa situazione la sanzione è quella prevista per l’omesso versamento, pari al 25%, aumentata al triplo: 75% dell’imposta dovuta.
Il 75% è un ravvedimento operoso?
No. Questa distinzione è importante. Dopo i 90 giorni non si applica più la riduzione a 25 euro prevista per la dichiarazione tardiva. Il 75% deriva direttamente dalla disciplina sanzionatoria della dichiarazione omessa presentata spontaneamente prima dei controlli, non dal normale ravvedimento della tardiva dichiarazione.
E se dalla dichiarazione non emerge IVA da versare?
La mancanza di un debito IVA non rende irrilevante l’omissione. L’articolo 5 contiene specifiche sanzioni fisse per i casi nei quali non è dovuta imposta e per i soggetti che effettuano esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta IVA.
In particolare, per i casi disciplinati dal comma 3 la sanzione ordinaria va da 250 a 2.000 euro e, se la dichiarazione omessa viene presentata oltre 90 giorni ma entro i termini di accertamento e prima della formale conoscenza dei controlli, la sanzione prevista va da 150 a 1.000 euro. La corretta qualificazione dipende però dalla concreta posizione IVA del contribuente.
Dal 2026 l’Agenzia può liquidare automaticamente l’IVA omessa?
Sì. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto l’articolo 54-bis.1 del DPR 633/1972, dedicato alla liquidazione IVA nel caso di dichiarazioni omesse.
L’Agenzia può ricostruire l’imposta dovuta anche con procedure automatizzate utilizzando i dati già disponibili: fatture elettroniche emesse e ricevute, corrispettivi telematici e comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.
Una dichiarazione incompleta può essere trattata come omessa?
Ai fini della nuova liquidazione automatizzata, la norma considera omessa anche la dichiarazione presentata senza i quadri dichiarativi necessari per determinare l’imposta dovuta.
Questo rende ancora più importante non limitarsi alla ricevuta di trasmissione: occorre controllare che il modello inviato contenga effettivamente i quadri richiesti dalla posizione del contribuente. Una dichiarazione tardiva o omessa non va confusa con una dichiarazione validamente presentata ma da correggere: per questo secondo caso consulta la guida alla dichiarazione IVA correttiva e integrativa.
Cosa considera l’Agenzia nella liquidazione automatizzata?
La procedura utilizza i dati disponibili all’amministrazione. Un elemento particolarmente importante è che, nella liquidazione automatizzata dell’omessa dichiarazione, non viene considerato il credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo precedente; dall’imposta dovuta sono scomputati i versamenti effettuati.
Questo può rendere la comunicazione molto diversa dal risultato che il contribuente avrebbe esposto presentando correttamente il modello annuale.
Cosa succede quando arriva la comunicazione di liquidazione?
Quando emerge IVA da versare, il contribuente riceve una comunicazione e ha 60 giorni per segnalare dati o elementi non considerati o valutati erroneamente oppure per pagare imposta, interessi e sanzioni secondo quanto richiesto.
Se gli elementi forniti modificano il calcolo, l’Agenzia comunica il nuovo esito e si apre un nuovo termine. In caso di mancata risposta o pagamento, le somme possono essere iscritte a ruolo secondo la disciplina prevista.
Dopo la comunicazione posso ancora ottenere il 75%?
No, la nuova disciplina stabilisce che la comunicazione degli esiti della liquidazione preclude l’applicazione della riduzione prevista dall’articolo 5, comma 1-bis. Per questo il momento in cui il contribuente interviene è determinante.
Se invece il contribuente paga quanto richiesto entro i 60 giorni della comunicazione, la sanzione per omessa dichiarazione applicata nella liquidazione è ridotta a un terzo, secondo l’articolo 54-bis.1.
Dichiarazione tardiva e credito IVA
La dichiarazione presentata entro 90 giorni è valida. Questo è importante anche quando il modello espone un credito IVA, perché il credito deve risultare da una dichiarazione fiscalmente valida e va poi utilizzato secondo le regole di compensazione, riporto o rimborso.
Per soglie, visto di conformità e modalità di utilizzo consulta credito IVA: compensazione e rimborso.
LIPE corrette ma dichiarazione annuale omessa
Avere trasmesso correttamente le LIPE non sostituisce la dichiarazione annuale quando questa è obbligatoria. I dati LIPE possono anzi essere utilizzati dall’Agenzia nella nuova procedura di liquidazione dell’omessa dichiarazione.
Se il problema riguarda invece una comunicazione periodica omessa o errata consulta LIPE omessa o tardiva 2026.
Esempio: dichiarazione inviata il 20 luglio 2026
Un professionista obbligato al modello IVA 2026 non presenta la dichiarazione entro il 30 aprile ma la trasmette il 20 luglio. È ancora entro i 90 giorni: la dichiarazione è tardiva ma valida. Se ricorrono le condizioni del ravvedimento, versa 25 euro per la tardività. Eventuali saldi IVA non pagati devono essere regolarizzati separatamente.
Esempio: dichiarazione presentata a settembre prima dei controlli
Un contribuente presenta il modello a settembre 2026, quindi oltre i 90 giorni, senza aver ricevuto comunicazioni di controllo. La dichiarazione resta qualificata come omessa, ma la presentazione spontanea può consentire l’applicazione della disciplina del comma 1-bis: se emerge IVA dovuta e sono rispettate tutte le condizioni, la sanzione proporzionale è pari al 75% invece del 120% ordinario.
Errori frequenti
- pensare che dopo il 30 aprile la dichiarazione sia subito omessa;
- confondere il termine del 29 luglio con una proroga della scadenza ordinaria;
- pagare 25 euro senza trasmettere il modello entro i 90 giorni;
- pensare che i 25 euro sanino anche l’IVA non versata;
- chiamare ravvedimento la riduzione al 75% prevista dopo i 90 giorni;
- credere che la trasmissione oltre 90 giorni renda la dichiarazione nuovamente valida;
- ignorare la nuova liquidazione automatizzata introdotta nel 2026;
- trascurare una comunicazione dell’Agenzia, perdendo la possibilità di far valere tempestivamente dati e documenti.
Checklist dichiarazione IVA in ritardo
- verifica la scadenza ordinaria del modello;
- calcola se sono trascorsi meno o più di 90 giorni;
- entro 90 giorni trasmetti la dichiarazione e verifica il ravvedimento della tardività;
- controlla separatamente eventuali IVA non versate;
- dopo 90 giorni verifica se sono già iniziati controlli formalmente conosciuti;
- valuta comunque la presentazione del modello omesso e i suoi effetti sanzionatori;
- riconcilia fatture elettroniche, registri, LIPE e versamenti;
- verifica eventuali crediti IVA;
- se arriva una liquidazione automatizzata, controlla immediatamente i dati utilizzati dall’Agenzia;
- rispetta il termine di 60 giorni indicato nella comunicazione.