Le dimissioni dell’amministratore di una SRL e la revoca decisa dai soci non producono sempre gli stessi effetti nello stesso momento. Nel 2026 bisogna distinguere tra amministratore unico, consiglio di amministrazione, revoca con o senza giusta causa, scadenza della carica e adempimenti al Registro Imprese.
Il punto più delicato è questo: un amministratore può comunicare la propria rinuncia, ma in alcune configurazioni societarie resta temporaneamente in carica in prorogatio finché non viene ricostituito l’organo amministrativo. Al contrario, la revoca è una decisione dei soci e può esporre la società a una richiesta di risarcimento quando avviene senza giusta causa.
Dimissioni e revoca amministratore SRL: risposta rapida
| Situazione | Chi decide | Quando produce effetto |
|---|---|---|
| Dimissioni con maggioranza del CdA ancora in carica | Amministratore | In linea generale immediatamente dalla comunicazione |
| Dimissioni che fanno venir meno la maggioranza del CdA | Amministratore | Quando la maggioranza viene ricostituita con i nuovi amministratori |
| Dimissioni amministratore unico | Amministratore unico | La prassi camerale applica la prorogatio fino alla nomina e accettazione del sostituto |
| Revoca | Soci | Secondo la decisione adottata e le regole societarie applicabili |
| Scadenza del termine | Evento previsto dalla nomina | Può operare la prorogatio fino alla ricostituzione dell’organo |
Un amministratore di SRL può dimettersi quando vuole?
In linea generale sì: la rinuncia alla carica è un atto unilaterale e non richiede che i soci la “approvino” come se fosse una domanda. La disciplina della SRL non contiene una norma completa e autonoma equivalente all’articolo 2385 previsto per la SPA, ma giurisprudenza e prassi camerale applicano il relativo principio anche alle SRL.
L’amministratore deve però comunicare le dimissioni in modo chiaro e documentabile. È opportuno utilizzare una comunicazione scritta, normalmente PEC o raccomandata, indirizzata alla società e agli altri componenti dell’organo quando presenti, verificando sempre cosa prevede lo statuto.
Le dimissioni devono essere accettate dai soci?
Non bisogna presentare l’accettazione dei soci come condizione generale di validità della rinuncia. L’amministratore manifesta unilateralmente la volontà di cessare dall’incarico; ciò che cambia è il momento in cui la cessazione diventa efficace in base alla composizione dell’organo amministrativo.
Quando, dopo le dimissioni, resta in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, il principio dell’articolo 2385 porta all’efficacia immediata. Se invece la maggioranza viene meno, la cessazione resta sospesa fino alla ricostituzione della maggioranza mediante l’accettazione dei nuovi amministratori.
Amministratore unico dimissionario: perché può restare in prorogatio?
È uno dei casi più importanti. La Camera di Commercio di Torino chiarisce che le dimissioni dell’amministratore unico non possono avere effetto finché i soci non nominano un nuovo organo amministrativo, il nuovo amministratore accetta la carica e viene richiesta l’iscrizione della nomina nel Registro Imprese.
La ragione è evitare che la società resti priva dell’organo necessario per amministrarla e rappresentarla. Quindi “ho inviato la PEC di dimissioni” non significa automaticamente che, dal minuto successivo, l’amministratore unico sia completamente fuori dalla società.
CdA di due persone: basta che uno si dimetta?
Non sempre. La giurisprudenza recente ha affrontato proprio il caso di un consiglio composto da due membri: se uno si dimette, resta in carica soltanto metà del consiglio e non la maggioranza. In questa situazione la cessazione non diventa immediatamente efficace secondo il principio dell’articolo 2385, ma occorre ricostituire la maggioranza dell’organo.
Lo statuto può inoltre contenere clausole come simul stabunt simul cadent, che fanno decadere l’intero consiglio quando viene meno uno o più amministratori secondo le condizioni previste. Per questo la lettura dello statuto viene prima della pratica camerale.
Come si revoca un amministratore di SRL?
La revoca non parte dall’amministratore ma dai soci. L’articolo 2479 c.c. riserva ai soci la nomina degli amministratori e la giurisprudenza riconosce, in via interpretativa, anche il potere di revocarli. Bisogna quindi convocare o assumere la decisione dei soci secondo statuto e legge, verbalizzando correttamente la cessazione e l’eventuale nuova nomina.
Se cambia l’organo amministrativo, la società deve coordinare revoca, nomina del sostituto, accettazione della carica, poteri di rappresentanza e deposito al Registro Imprese. Una sostituzione formalmente incompleta può creare problemi con banche, clienti, fornitori e amministrazioni.
Serve una giusta causa per revocare l’amministratore?
La revoca può essere deliberata anche senza giusta causa, ma l’assenza di giusta causa può avere conseguenze economiche. Il Tribunale di Milano, con decisione del 18 gennaio 2025, ha ribadito per la SRL che la revoca è liberamente adottabile dai soci e che la mancanza di giusta causa rileva soprattutto sul piano del risarcimento del danno.
In pratica bisogna distinguere due domande: “i soci possono revocare?” e “la società dovrà risarcire l’amministratore?”. La risposta alla prima può essere sì anche quando la seconda resta aperta.
Quali fatti possono costituire giusta causa?
Non esiste un elenco universale valido per ogni SRL. La giusta causa richiede normalmente una circostanza capace di compromettere il rapporto fiduciario o rendere non ragionevole la prosecuzione dell’incarico. Possono assumere rilievo, a seconda del caso, gravi violazioni dei doveri gestori, conflitti d’interesse non gestiti, irregolarità rilevanti, inosservanza delle decisioni societarie o altri fatti seriamente incompatibili con la carica.
Una divergenza personale o strategica non va automaticamente etichettata come giusta causa. Se la società intende basare la revoca su una causa specifica, è opportuno documentarla e verbalizzarla con precisione.
Revoca senza giusta causa: quanto può costare?
Non esiste un importo automatico. Il danno dipende dal rapporto concreto, dalla durata residua dell’incarico, dal compenso previsto e dalle circostanze della revoca. Se l’amministratore era nominato per un periodo determinato e percepiva un compenso, il rischio economico può essere più significativo rispetto a una carica gratuita o già prossima alla scadenza.
Per valutare l’effetto economico del venir meno della remunerazione vedi anche amministratore SRL senza compenso e compenso amministratore o dividendi.
Chi comunica la cessazione al Registro Imprese?
La cessazione deve essere resa pubblica nel Registro Imprese secondo la pratica applicabile. Per le SRL la disciplina non individua sempre in modo lineare lo stesso soggetto obbligato previsto per le SPA e la prassi delle Camere di Commercio assume particolare importanza.
Un punto pratico importante emerge dalle decisioni del Giudice del Registro delle Marche: l’amministratore le cui dimissioni sono già divenute efficaci può non essere più legittimato a depositare autonomamente la pratica societaria relativa alla propria cessazione. Se nessun soggetto obbligato provvede, può essere necessario attivare il Conservatore per l’iscrizione d’ufficio ai sensi dell’articolo 2190 c.c.
Entro quanti giorni va iscritta la cessazione?
Il principio dell’articolo 2385 prevede l’iscrizione della cessazione entro 30 giorni. La giurisprudenza ha chiarito che il termine va collegato al momento in cui la cessazione è effettiva: non avrebbe senso iscrivere come cessato un amministratore che, per effetto della prorogatio, conserva ancora il potere di amministrare.
La pratica concreta dipende dal tipo di cessazione e dalla configurazione della società. Le Camere di Commercio distinguono, ad esempio, rinuncia, revoca, scadenza, decesso e cessazione parziale da una sola qualifica.
Cosa succede a firma digitale, banca, PEC e poteri?
La cessazione dalla carica non si esaurisce nel verbale. Dopo la sostituzione vanno aggiornati, quando necessario, poteri bancari, deleghe, firme autorizzate, accessi ai portali, procure, PEC operative e rapporti con consulenti e fornitori. Se l’ex amministratore mantiene altre cariche, bisogna distinguere con precisione ciò che cessa da ciò che resta.
La Camera di Commercio di Torino richiama espressamente il caso dell’amministratore che cessa da una carica ma conserva un’altra qualifica, per esempio resta procuratore. Non bisogna quindi cancellare indiscriminatamente tutte le posizioni riferite alla persona.
Le dimissioni cancellano le responsabilità per il passato?
No. La cessazione interrompe il ruolo per il futuro quando diventa efficace, ma non elimina eventuali responsabilità maturate durante il periodo in cui l’amministratore era in carica. Se esistono violazioni dei doveri gestori, danni alla società, omissioni fiscali o altre condotte rilevanti, la successiva dimissione non cancella automaticamente ciò che è avvenuto prima.
Per il tema fiscale vedi debiti fiscali SRL e responsabilità dell’amministratore.
Cosa succede al compenso dell’amministratore che cessa?
Occorre verificare la delibera che ha stabilito il compenso, la durata dell’incarico, gli importi già maturati e quelli eventualmente collegati alla permanenza in carica. Le dimissioni non trasformano automaticamente in inesistenti i compensi già maturati; allo stesso modo, una revoca senza giusta causa può aprire un tema risarcitorio distinto dal pagamento del compenso già spettante.
Cessazione della carica e INPS
Se l’amministratore percepiva un compenso soggetto a Gestione Separata, la fine della carica interrompe la maturazione dei futuri compensi amministrativi, ma vanno comunque gestiti correttamente quelli già corrisposti o maturati secondo il rapporto esistente. Se il soggetto resta socio lavoratore, invece, la cessazione come amministratore non determina automaticamente la cancellazione dalla Gestione Artigiani o Commercianti.
È quindi fondamentale separare ancora una volta carica amministrativa e lavoro operativo. Vedi socio lavoratore SRL e INPS.
Dimissioni amministratore e regime forfettario
La cessazione dalla carica può avere effetti sul reddito assimilato derivante dal compenso amministratore e può incidere su alcune valutazioni legate al regime forfettario, ma non elimina automaticamente la causa ostativa collegata al controllo di una SRL. Il controllo societario, l’attività svolta e i rapporti economici con la società vanno verificati separatamente.
Per il quadro completo vedi amministratore SRL e Partita IVA e socio SRL e regime forfettario.
Esempio: amministratore unico che si dimette
Un amministratore unico invia una PEC alla società dichiarando di dimettersi con effetto immediato. I soci non nominano subito il sostituto. Non è prudente considerare automaticamente cessati tutti i suoi poteri il giorno della PEC: la prassi camerale applica la prorogatio fino alla ricostituzione dell’organo amministrativo. I soci devono quindi procedere rapidamente alla nuova nomina e al deposito.
Esempio: revoca senza giusta causa
Una SRL revoca un amministratore nominato per tre anni dopo pochi mesi, senza contestare inadempimenti e senza una causa specifica. La revoca può essere efficace, ma l’amministratore può valutare una richiesta di risarcimento per la cessazione anticipata. La società deve quindi distinguere la validità della decisione dal suo possibile costo economico.
Checklist per cambiare amministratore senza lasciare problemi aperti
- leggere statuto, durata della carica e regole di cessazione;
- distinguere dimissioni, revoca, scadenza e decadenza;
- verificare se dopo le dimissioni resta in carica la maggioranza del CdA;
- se c’è un amministratore unico, organizzare subito la sostituzione;
- formalizzare la comunicazione o la decisione dei soci;
- verificare l’eventuale giusta causa in caso di revoca;
- gestire compensi maturati e possibile risarcimento;
- depositare correttamente cessazione e nuova nomina al Registro Imprese;
- aggiornare banca, deleghe, procure e accessi operativi;
- verificare separatamente INPS e posizione del socio lavoratore.
Per la disciplina della cessazione degli amministratori è utile il testo dell’articolo 2385 del Codice civile, mentre per l’applicazione pratica alle SRL sono particolarmente utili le indicazioni della Camera di Commercio di Torino.
Domande frequenti
Le dimissioni dell’amministratore SRL devono essere accettate?
Non come regola generale di validità. La rinuncia è un atto unilaterale; occorre però verificare quando diventa efficace in base alla composizione dell’organo e all’eventuale prorogatio.
L’amministratore unico può smettere immediatamente dopo la PEC?
Non necessariamente. La prassi camerale considera applicabile la prorogatio finché non viene nominato e non accetta il nuovo organo amministrativo.
I soci possono revocare un amministratore senza giusta causa?
Sì, secondo la giurisprudenza la revoca può essere adottata anche senza giusta causa, ma l’assenza di giusta causa può comportare un obbligo risarcitorio.
Entro quanto va comunicata la cessazione al Registro Imprese?
Il principio applicato è quello dei 30 giorni dalla cessazione effettiva della carica. Nei casi di prorogatio bisogna prima individuare correttamente quando la cessazione è divenuta efficace.
Le dimissioni cancellano le responsabilità pregresse?
No. Restano valutabili gli atti e le omissioni riferibili al periodo in cui l’amministratore era in carica.
Dimettersi da amministratore elimina automaticamente l’INPS?
No. Può cessare il profilo contributivo collegato ai futuri compensi amministrativi, ma se la persona resta socio lavoratore può continuare a essere iscritta alla Gestione Artigiani o Commercianti.