Essere socio di una SRL non esclude automaticamente dal regime forfettario nel 2026. La causa ostativa scatta quando esistono insieme due condizioni: controllo diretto o indiretto della società e attività della SRL direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta con la Partita IVA personale.
È una regola molto diversa da quella prevista per SNC, SAS o studi associati, dove la partecipazione può essere ostativa di per sé. Nelle SRL bisogna invece ricostruire il controllo reale e il rapporto economico tra persona fisica e società.
Socio SRL e forfettario: le due condizioni da verificare
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della Legge 190/2014 esclude dal forfettario chi controlla direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività riconducibili a quelle esercitate individualmente. Le due condizioni devono coesistere.
Questo significa che una quota di SRL può essere compatibile se manca il controllo, oppure se la società controllata svolge un’attività realmente diversa e non riconducibile a quella individuale. Non basta quindi leggere la percentuale della quota o confrontare due codici ATECO.
Quando esiste il controllo diretto o indiretto
Il riferimento è l’articolo 2359 del Codice civile: maggioranza dei voti esercitabili, voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante oppure particolari vincoli contrattuali. Anche una partecipazione inferiore al 50% può quindi essere problematica se, nella sostanza, consente di determinare le decisioni societarie.
La prassi dell’Agenzia considera inoltre il controllo indiretto e le partecipazioni riconducibili a soggetti collegati. Le quote detenute da coniuge, parenti o soggetti interposti non devono essere ignorate quando, nel loro insieme, attribuiscono un potere dominante.
Per questo formule come “con il 49% sono sempre compatibile” oppure “sotto il 50% non c’è mai controllo” sono scorrette.
Attività riconducibili: non basta confrontare i codici ATECO
La seconda condizione riguarda la sostanza economica delle attività. Due codici ATECO diversi non garantiscono che le attività siano diverse; allo stesso modo due codici simili non bastano, da soli, a dimostrare la riconducibilità.
Occorre guardare a servizi realmente prestati, clienti, organizzazione, costi sostenuti dalla SRL e funzione economica delle fatture. Il rischio cresce quando il socio controllante emette fatture alla propria società per attività che confluiscono direttamente nel servizio o prodotto venduto dalla SRL.
Fatture alla propria SRL: il punto più delicato
Fatturare alla SRL di cui si è soci non è vietato in assoluto. Se però il socio controlla la società, la fatturazione diventa uno degli elementi più importanti per verificare la riconducibilità. La prassi ha dato rilievo anche al modo in cui la SRL contabilizza il costo delle prestazioni del socio.
Un consulente che controlla una SRL e fattura alla stessa società proprio i servizi che la SRL rivende ai clienti finali si trova in una situazione molto diversa da chi possiede una SRL immobiliare e svolge individualmente una professione sanitaria senza rapporti commerciali con la società.
Socio, amministratore e professionista: tre ruoli distinti
La qualità di socio, la carica di amministratore e l’attività professionale personale non devono essere sovrapposte. Un socio può non essere amministratore; un amministratore può ricevere un compenso assimilato al lavoro dipendente; una consulenza autonoma ulteriore può invece richiedere fattura.
Quando la stessa persona ricopre più ruoli è necessario classificare correttamente ciascun flusso di reddito. Approfondisci in amministratore SRL e Partita IVA.
Dividendi e limite di 85.000 euro
I dividendi ricevuti come socio non si sommano automaticamente ai ricavi o compensi della Partita IVA per verificare il limite di 85.000 euro. Sono redditi con una disciplina distinta. La partecipazione deve comunque essere esaminata per la causa ostativa controllo + riconducibilità.
Anche il compenso da amministratore, quando mantiene natura di reddito assimilato, non è un ricavo della Partita IVA; può però incidere su altre condizioni del forfettario collegate ai redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Tre esempi pratici
Quota del 20% senza controllo. Un consulente possiede il 20% di una SRL, non ha accordi con gli altri soci e non esercita influenza dominante: la partecipazione, da sola, non determina la causa ostativa.
Quota del 60% in società con attività diversa. Un fisioterapista controlla una SRL immobiliare che gestisce un immobile e non ha rapporti economici con la professione sanitaria. Esiste il controllo, ma va verificata la seconda condizione della riconducibilità.
SRL controllata e fatture professionali. Un consulente marketing controlla una società che vende servizi di marketing e fattura alla stessa società la parte principale del lavoro operativo: qui entrambe le condizioni possono risultare presenti.
Checklist socio SRL e forfettario
- percentuale di partecipazione e diritti di voto;
- eventuali patti o accordi tra soci;
- quote detenute da familiari o soggetti collegati;
- controllo di fatto, non solo formale;
- attività concreta della SRL;
- attività concreta della Partita IVA personale;
- fatture tra socio e società;
- ruolo di amministratore o dipendente;
- altre cause ostative del regime forfettario.
Per il quadro generale consulta i requisiti del regime forfettario e la Legge 190/2014.
Domande frequenti
Avere una quota SRL fa perdere sempre il forfettario?
No. Devono coesistere controllo diretto o indiretto e attività riconducibile.
Con il 49% sono sicuramente compatibile?
No. Va escluso anche un eventuale controllo di fatto o indiretto.
Posso fatturare alla SRL di cui sono socio?
Sì in astratto, ma se esiste controllo la fatturazione può diventare decisiva nella verifica della riconducibilità.
I dividendi entrano negli 85.000 euro?
Non come ricavi o compensi della Partita IVA; seguono una disciplina fiscale distinta.