Diritti d’autore e regime forfettario possono convivere nel 2026, ma la tassazione cambia in base al collegamento tra le royalties e l’attività svolta con Partita IVA. La domanda decisiva è se quei proventi sarebbero stati percepiti anche senza l’attività professionale esercitata in forfettario.
Se i diritti d’autore sono correlati alla professione, entrano nel regime con regole proprie di determinazione dell’imponibile; se non sono correlati, restano fuori dal quadro LM e seguono la disciplina ordinaria dei proventi da utilizzazione economica delle opere dell’ingegno.
Diritti d’autore correlati e non correlati: la distinzione fondamentale
La circolare 9/E/2019 e la risposta a interpello 517/2019 dell’Agenzia delle Entrate hanno chiarito che la correlazione esiste quando, valutando i fatti concreti, il compenso da diritto d’autore non sarebbe stato conseguito senza lo svolgimento dell’attività professionale.
Esempi tipici sono il grafico che cede i diritti sulle proprie illustrazioni professionali o il consulente che pubblica un manuale direttamente collegato alla propria attività. Diverso è il caso del commercialista che pubblica un romanzo senza legame con la professione.
Royalties correlate: soglia 85.000 euro e imponibile
Quando i proventi sono correlati, concorrono alla verifica del limite di 85.000 euro per l’accesso e la permanenza nel regime. Il controllo va fatto sui compensi rilevanti, senza confondere la soglia con il reddito imponibile ridotto.
Le istruzioni dell’Agenzia per il quadro LM prevedono appositi campi per i compensi da diritti d’autore correlati all’attività forfettaria.
Per determinare l’imponibile resta la riduzione propria del diritto d’autore: 25% in via ordinaria, quindi imponibile al 75%, oppure 40% per chi ha meno di 35 anni, quindi imponibile al 60%. Non si applica una seconda volta il normale coefficiente di redditività della professione su quel compenso già ridotto.
Esempio. Un grafico di 40 anni incassa 30.000 euro di compensi professionali e 10.000 euro di diritti d’autore correlati. I 10.000 euro rilevano anche per il limite degli 85.000 euro, mentre ai fini dell’imponibile specifico diventano 7.500 euro. Questo importo viene sommato al reddito forfettario ottenuto dagli altri compensi e sul totale si applica l’imposta sostitutiva.
Ritenuta d’acconto sui diritti correlati
La risposta 517/2019 ha chiarito che il sostituto d’imposta non applica la ritenuta sui compensi da diritti d’autore effettivamente correlati all’attività di un professionista forfettario.
Il professionista deve però rilasciare al soggetto pagatore una dichiarazione, sotto la propria responsabilità, che attesti la correlazione dei compensi con l’attività esercitata nel regime forfettario. Non è quindi sufficiente chiamare genericamente “royalty” un pagamento per escludere la ritenuta.
Diritti non correlati: fuori dal quadro LM e documentazione
Se il compenso non è collegato all’attività professionale, non entra nel regime forfettario e non concorre alla soglia degli 85.000 euro della Partita IVA. Il provento resta un reddito derivante dall’utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno e viene dichiarato secondo le regole proprie, normalmente nel quadro RL.
In questo caso possono tornare applicabili le regole ordinarie sulla ritenuta da parte del sostituto d’imposta italiano e la riduzione del 25% o 40% prevista dalla disciplina del diritto d’autore.
Per i compensi correlati la certificazione deve invece essere coerente con la permanenza nel regime forfettario e con la natura del diritto ceduto. È utile conservare il contratto che individua l’opera, i diritti ceduti, il periodo di sfruttamento, il compenso, la dichiarazione sulla correlazione e le certificazioni ricevute.
Ebook, corsi, software, fotografie e musica: non tutto è diritto d’autore
Vendere un ebook, un corso online o un file digitale non significa automaticamente percepire un compenso da diritto d’autore. Bisogna verificare che esista un’opera protetta e che il pagamento remuneri effettivamente la cessione o concessione di diritti di utilizzazione economica.
Se il cliente paga invece una consulenza, una licenza commerciale, un servizio digitale o l’accesso a una piattaforma, la qualificazione fiscale può essere diversa. Per casi legati alle piattaforme consulta anche Amazon KDP e Partita IVA e Shutterstock e Adobe Stock.
Royalties estere e previdenza: due verifiche separate
Se il soggetto pagatore è estero occorre considerare anche eventuali ritenute nel Paese della fonte, convenzioni contro le doppie imposizioni e documentazione richiesta dalla piattaforma o dall’editore. Il fatto che una ritenuta sia stata applicata all’estero non chiude automaticamente gli obblighi italiani.
Anche l’aspetto previdenziale va verificato separatamente. La disciplina contributiva dei diritti d’autore non coincide automaticamente con quella del compenso professionale e può cambiare per categorie soggette a FPLS o Casse professionali. Evita quindi di applicare in modo automatico l’aliquota della Gestione Separata a ogni royalty.
Checklist per diritti d’autore e forfettario
- verifica che esista una vera opera dell’ingegno e un diritto economico ceduto;
- stabilisci se il compenso è correlato alla professione;
- se è correlato, includilo nella verifica degli 85.000 euro;
- calcola l’imponibile con riduzione 25% o 40%;
- non applicare anche il coefficiente di redditività al compenso già ridotto;
- gestisci correttamente ritenuta e dichiarazione al committente;
- se non è correlato, verifica la dichiarazione nel quadro RL;
- per royalties estere controlla ritenute e convenzioni;
- verifica separatamente la previdenza.
Per il quadro generale consulta anche i requisiti del regime forfettario 2026.
Domande frequenti
Le royalties contano sempre negli 85.000 euro?
No. Contano quando sono correlate all’attività professionale esercitata in forfettario.
Qual è la riduzione per il diritto d’autore?
25% in via ordinaria e 40% per chi ha meno di 35 anni.
Sui diritti correlati si applica la ritenuta del 20%?
No, se il compenso è effettivamente correlato e il professionista forfettario rilascia al pagatore la dichiarazione prevista.
Un ebook venduto online è sempre diritto d’autore?
No. Dipende dalla struttura del rapporto e da ciò che il pagamento remunera realmente.