Aprire un’agenzia di viaggi richiede molto più della sola apertura della Partita IVA. L’attività è un’impresa regolamentata: bisogna individuare il modello operativo, scegliere il codice ATECO corretto, iscrivere l’impresa, presentare la SCIA al SUAP competente, disporre di un direttore tecnico abilitato quando richiesto dalla disciplina applicabile e verificare le garanzie a tutela dei viaggiatori. Anche il trattamento IVA è particolare: per molte operazioni delle agenzie di viaggio entra in gioco il regime speciale dell’articolo 74-ter del DPR 633/1972.
Il punto decisivo è capire che cosa venderà realmente l’agenzia. Intermediare pacchetti predisposti da altri operatori, organizzare direttamente viaggi, vendere singoli servizi o limitarsi alla consulenza turistica non sono attività equivalenti. Da questa distinzione dipendono ATECO, adempimenti, IVA e inquadramento previdenziale.
Agenzia di viaggi: quando serve la Partita IVA
Se l’attività viene svolta in modo abituale e organizzato con finalità economica, la Partita IVA è necessaria. Un’agenzia che promuove stabilmente viaggi, conclude contratti, intermedia pacchetti o servizi turistici e incassa compensi opera come impresa: non si tratta di una prestazione occasionale.
La forma può essere individuale o societaria. Prima di scegliere conviene valutare capitale iniziale, responsabilità, numero di soci, rischio operativo e volumi previsti. APIVA approfondisce il confronto nella guida ditta individuale o SRL.
Codice ATECO 2025 per agenzia di viaggi
La classificazione ATECO 2025 individua il codice 79.11.00 – Attività di agenzie di viaggio. Le note ISTAT comprendono, tra l’altro, la vendita di pacchetti turistici e crociere, la prenotazione di pacchetti preconfezionati o personalizzati per gruppi e l’intermediazione per la conclusione di contratti di servizi turistici da parte di tour operator.
Il codice comprende anche i consulenti di viaggio indipendenti quando svolgono le stesse attività tipiche dell’agenzia, per esempio la vendita di pacchetti e crociere accompagnata da consulenza sul soggiorno. Non basta quindi definirsi “travel planner” o “consulente”: conta l’attività concreta.
Agenzia di viaggi e tour operator non sono la stessa cosa
ATECO 2025 distingue nettamente il codice 79.11.00 dal 79.12.00 – Attività di tour operator. L’agenzia è tipicamente focalizzata sulla vendita e intermediazione di pacchetti e servizi; il tour operator organizza e assembla direttamente i pacchetti turistici combinando servizi come trasporto, alloggio e altri elementi del viaggio.
Se l’impresa svolge entrambe le attività, la classificazione va verificata sulla base dell’attività prevalente e delle eventuali attività secondarie. Per la scelta del codice puoi consultare anche la guida APIVA su come scegliere il codice ATECO.
Consulente di viaggio indipendente: attenzione all’attività reale
Chi prepara itinerari o fornisce consulenza senza vendere né intermediare servizi turistici può trovarsi in un perimetro diverso da quello dell’agenzia. Se invece il consulente vende pacchetti, incassa per servizi di viaggio o intermedia la conclusione dei relativi contratti, la semplice etichetta “consulente” non evita le regole dell’agenzia di viaggio.
È quindi opportuno descrivere con precisione il flusso: chi conclude il contratto con il viaggiatore, chi incassa, chi fattura, chi sceglie i fornitori e chi assume la responsabilità dell’organizzazione.
SCIA per aprire un’agenzia di viaggi
L’avvio dell’attività è soggetto alla disciplina amministrativa regionale e alla presentazione della SCIA al SUAP competente. Le regole di dettaglio possono variare da Regione a Regione, quindi non è corretto applicare automaticamente la procedura di una Regione a tutto il territorio nazionale.
Per esempio, il Testo unico del turismo della Toscana prevede espressamente la SCIA telematica al SUAP per l’apertura dell’agenzia e disciplina anche variazioni, filiali e agenzie che operano esclusivamente online. Prima dell’avvio va sempre verificata la normativa della Regione e del SUAP territorialmente competente.
Direttore tecnico: perché è una figura centrale
Il direttore tecnico è il soggetto responsabile della parte tecnica dell’agenzia. Il Decreto del Ministro del Turismo 5 agosto 2021 n. 1432 ha definito requisiti professionali nazionali e funzioni della figura: sovrintende alle attività aziendali e svolge funzioni tecnico-specialistiche relative alla produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e prodotti turistici.
L’abilitazione è rilasciata dalle Regioni o Province autonome secondo le procedure applicabili, previo accertamento dei requisiti previsti. Se il titolare non possiede personalmente l’abilitazione, l’impresa deve organizzarsi con un soggetto abilitato secondo la disciplina regionale vigente.
Agenzia online: non significa agenzia senza requisiti
Operare soltanto via sito web o social non trasforma l’attività in una semplice attività digitale. La normativa regionale può eliminare il requisito del locale aperto al pubblico, ma mantiene gli altri obblighi dell’agenzia.
La Toscana, per esempio, assoggetta le agenzie esclusivamente online alla disciplina delle agenzie tradizionali per quanto compatibile, con l’eccezione della disponibilità del locale. È quindi sbagliato partire dal presupposto che “online” significhi assenza di SCIA, direttore tecnico o garanzie.
Polizza RC e garanzia contro insolvenza
Le agenzie che operano nel perimetro disciplinato dal Codice del Turismo devono verificare le coperture previste a tutela del viaggiatore. La normativa contempla la responsabilità civile e le garanzie per insolvenza o fallimento, con l’obiettivo di proteggere le somme pagate dai clienti e, nei casi previsti, il rientro del viaggiatore.
Importi, modalità operative e adempimenti verso l’ente competente vanno controllati nella normativa regionale e nelle condizioni della copertura scelta. Non conviene inserire una cifra standard in un business plan senza un preventivo aggiornato.
Registro Imprese e ComUnica
L’agenzia di viaggi è un’attività d’impresa. L’avvio deve quindi essere coordinato con Registro Imprese, posizione fiscale e previdenziale e con gli adempimenti amministrativi richiesti. Per una ditta individuale, la Comunicazione Unica consente di trasmettere le informazioni ai diversi enti coinvolti, fermo restando il procedimento SUAP.
La sequenza concreta va preparata prima della data di apertura, evitando di aprire la Partita IVA e solo dopo scoprire che mancano direttore tecnico, garanzie o documenti necessari per la SCIA.
INPS: quando entra in gioco la Gestione Commercianti
Per il titolare di un’impresa che opera nel commercio, terziario o turismo e partecipa personalmente al lavoro aziendale in modo abituale e prevalente, il riferimento ordinario è la Gestione Commercianti INPS. L’INPS include espressamente tra i destinatari l’imprenditore commerciale che opera anche nel settore turismo.
La situazione cambia nelle società in base al ruolo del socio e all’attività effettivamente prestata. Il codice ATECO, da solo, non basta a determinare ogni obbligo personale. APIVA approfondisce i criteri nella guida su codice ATECO e Gestione Commercianti.
Contributi INPS Commercianti nel 2026
Per il 2026 l’INPS indica per i commercianti un’aliquota complessiva del 24,48%, composta dall’aliquota pensionistica del 24% e dall’aliquota aggiuntiva dello 0,48%, oltre al contributo maternità previsto. La gestione prevede inoltre un minimale di reddito: esiste quindi una contribuzione minima anche quando il reddito effettivo dell’impresa è inferiore al minimale.
Questi valori riguardano l’anno 2026 e vanno ricontrollati negli anni successivi. Per una società occorre inoltre distinguere posizione della società, amministratore e soci che lavorano abitualmente nell’impresa.
Agenzia di viaggi e regime forfettario: non va dato per scontato
Questo è uno dei punti più delicati. L’Agenzia delle Entrate chiarisce che non possono applicare il regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali IVA obbligatori. Tra le attività indicate rientrano espressamente le agenzie di viaggi e turismo soggette all’articolo 74-ter del DPR 633/1972.
Non è quindi corretto associare automaticamente il codice 79.11.00 a un coefficiente di redditività e concludere che l’agenzia possa usare il forfettario. Prima bisogna stabilire quali operazioni vengono effettivamente svolte e quale disciplina IVA si applica.
Che cos’è il regime IVA speciale dell’articolo 74-ter
L’articolo 74-ter disciplina le operazioni delle agenzie di viaggio relative all’organizzazione di pacchetti turistici e prevede un meccanismo IVA speciale. In sintesi, per le operazioni che rientrano nel regime, il trattamento dell’imposta non segue il normale schema di detrazione dell’IVA acquisti e IVA vendite tipico di molte altre imprese.
La contabilità di un’agenzia richiede quindi particolare attenzione a corrispettivi, costi dei servizi acquistati a diretto vantaggio del viaggiatore, documentazione e momento di effettuazione delle operazioni.
Intermediazione in nome e per conto: perché va distinta
Lo stesso articolo 74-ter precisa che il regime speciale non si applica alle agenzie che agiscono in nome e per conto dei clienti. Anche la prassi fiscale distingue le operazioni di intermediazione, nelle quali l’agenzia percepisce una provvigione, dalle operazioni in cui organizza o vende il pacchetto nel proprio perimetro.
Questa distinzione può cambiare radicalmente il trattamento fiscale. Se l’attività è esclusivamente di intermediazione fuori dal 74-ter, l’eventuale compatibilità con il forfettario va verificata separatamente sulla base del modello reale e di tutte le cause di esclusione: non va né affermata né esclusa soltanto leggendo il nome dell’attività.
Fatturazione e documenti: partire dal modello contrattuale
Prima di impostare fatture e registrazioni bisogna capire se l’agenzia opera come organizzatore, venditore, intermediario con rappresentanza o in altro ruolo contrattuale. Il trattamento documentale cambia in funzione dell’operazione e del regime IVA applicabile.
È utile predisporre fin dall’inizio un flusso che colleghi pratica cliente, contratto, fornitori, incassi, eventuali acconti, commissioni, cancellazioni e rimborsi. Nel turismo, la riconciliazione non dovrebbe iniziare quando arriva il primo problema con un viaggio.
Agenzia fisica o online: come cambia il progetto
Una sede fisica comporta costi di locazione, allestimento, utenze e organizzazione del punto vendita. Un’agenzia online elimina parte dei costi immobiliari ma richiede investimenti in sito, sistemi di prenotazione, pagamenti, assistenza, marketing, privacy, sicurezza e gestione delle richieste.
Dal punto di vista autorizzativo, l’online non deve essere confuso con un’attività libera da requisiti. Prima di scegliere il modello è utile costruire un business plan con volumi, commissioni, costi fissi e capitale circolante.
Costi da prevedere prima dell’apertura
- apertura e pratiche dell’impresa;
- diritto camerale e altri costi amministrativi;
- eventuale costituzione societaria;
- direttore tecnico, se esterno;
- polizza di responsabilità civile;
- garanzia contro insolvenza o fallimento;
- locale e allestimento, se l’agenzia è fisica;
- sito, booking engine e software gestionali;
- servizi di pagamento;
- commercialista e contabilità;
- contributi previdenziali;
- marketing e acquisizione clienti;
- capitale necessario a gestire anticipi, rimborsi e tempi di incasso.
Ditta individuale o società?
La ditta individuale può essere più semplice da avviare, ma il titolare risponde personalmente dell’attività secondo le regole proprie dell’impresa individuale. Una società consente una struttura diversa, particolarmente utile quando esistono più soci, investimenti significativi, personale o un progetto destinato a crescere.
La scelta non va fatta soltanto confrontando il costo iniziale. Per un’agenzia incidono anche responsabilità verso clienti e fornitori, garanzie richieste, finanziamenti, ruoli dei soci e previdenza.
Agenzia di viaggi senza locale aperto al pubblico
Un modello esclusivamente online può essere ammesso dalla disciplina regionale senza un locale aperto al pubblico. Tuttavia restano da verificare sede dell’impresa, SUAP competente, direttore tecnico, SCIA, assicurazioni, garanzie e obblighi informativi sul sito.
Chi lavora da casa non deve quindi limitarsi a verificare se il Comune consente l’uso dell’indirizzo: deve prima accertare che il modello organizzativo sia compatibile con la normativa turistica regionale.
Vendere solo voli o hotel non equivale sempre a vendere pacchetti
La classificazione ISTAT distingue l’attività delle agenzie da alcune forme di intermediazione per il solo trasporto o il solo alloggio. Inoltre il Codice del Turismo distingue pacchetti e servizi turistici collegati. Per questo non è prudente scegliere il codice 79.11.00 soltanto perché l’attività “riguarda i viaggi”.
Va ricostruito cosa compra il cliente, chi sono le controparti contrattuali e se i servizi vengono combinati. Questo controllo evita errori ATECO e soprattutto errori nel regime IVA.
Errori frequenti nell’apertura di un’agenzia di viaggi
- aprire la Partita IVA prima di verificare i requisiti regionali;
- confondere agenzia di viaggi e tour operator;
- pensare che un’agenzia online non richieda SCIA o direttore tecnico;
- usare il codice di una generica consulenza quando in realtà si vendono pacchetti;
- dare per scontato il regime forfettario senza verificare l’articolo 74-ter;
- iscriversi alla Gestione Separata come se l’attività fosse sempre professionale;
- sottovalutare polizza RC e garanzia insolvenza;
- non definire nel contratto il ruolo dell’agenzia;
- non distinguere provvigioni, corrispettivi dei pacchetti e somme incassate per conto altrui;
- stimare i costi senza considerare rimborsi, cancellazioni e capitale circolante.
Checklist prima della SCIA
- definisci se farai intermediazione, organizzazione o entrambe;
- verifica ATECO 79.11.00 e l’eventuale 79.12.00;
- scegli forma individuale o societaria;
- controlla la normativa della Regione competente;
- verifica il direttore tecnico e la relativa abilitazione;
- ottieni preventivi per RC e garanzia insolvenza;
- predisponi Partita IVA, Registro Imprese e posizione INPS;
- prepara la SCIA SUAP;
- definisci contratti e ruolo dell’agenzia;
- imposta correttamente il regime IVA;
- organizza fatturazione, contabilità e riconciliazione delle pratiche;
- verifica gli obblighi del sito se operi online.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO di un’agenzia di viaggi?
ATECO 2025 indica il 79.11.00 per le attività di agenzie di viaggio. Il tour operator è distinto con il codice 79.12.00.
Posso aprire un’agenzia di viaggi in regime forfettario?
Non va dato per scontato. Le operazioni soggette al regime speciale IVA dell’articolo 74-ter sono incompatibili con il forfettario. Se svolgi esclusivamente operazioni di intermediazione fuori dal 74-ter, la situazione va verificata sulla base del modello concreto e di tutte le altre condizioni.
Serve il direttore tecnico?
L’attività di agenzia è legata alla figura del direttore tecnico secondo la disciplina nazionale e regionale applicabile. L’abilitazione è rilasciata dagli enti territorialmente competenti secondo le procedure previste.
Un’agenzia solo online deve presentare la SCIA?
La disciplina va verificata Regione per Regione. Dove è prevista l’agenzia esclusivamente online, l’assenza di un locale aperto al pubblico non elimina automaticamente gli altri requisiti dell’attività.
Quale INPS si applica?
Per il titolare di impresa commerciale o turistica che lavora abitualmente e prevalentemente nell’attività, il riferimento ordinario è la Gestione Commercianti. Nelle società l’inquadramento va verificato sul ruolo concreto del socio.
Prima di aprire: la decisione più importante
Per aprire correttamente un’agenzia di viaggi bisogna partire dal modello commerciale, non dal modulo di apertura della Partita IVA. Stabilire chi organizza il viaggio, chi vende, chi incassa e chi assume gli obblighi verso il cliente permette di scegliere ATECO, autorizzazioni, previdenza e IVA in modo coerente.
Solo dopo questa mappatura ha senso completare Partita IVA, Registro Imprese, SCIA, direttore tecnico, garanzie e sistema contabile. Se il progetto è ancora in fase iniziale, può essere utile affiancare alla verifica normativa un business plan con ricavi, costi e cash flow.
Fonti ufficiali: ISTAT – ATECO 2025, struttura e note esplicative; Ministero del Turismo – Direttore tecnico di agenzia di viaggi e turismo; Regione Toscana – Testo unico del turismo, agenzie di viaggio; INPS – Iscrizione Gestione Commercianti; Agenzia delle Entrate – regime forfetario e regimi speciali IVA.