Per aprire la Partita IVA come broker assicurativo nel 2026 non basta scegliere un codice ATECO: l’attività è regolamentata e richiede l’iscrizione nella sezione B del RUI presso IVASS. Il broker agisce su incarico del cliente e, a differenza dell’agente, non opera in nome o per conto di una compagnia di assicurazione.
Dal 1° aprile 2025 broker, agenti, subagenti e altri intermediari assicurativi sono ricondotti al nuovo codice ATECO 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. Per il broker individuale vanno poi verificati Registro Imprese, previdenza INPS Commercianti, regime fiscale, polizza RC professionale e Fondo di garanzia.
Chi è il broker assicurativo
IVASS definisce la sezione B del RUI come quella dei broker, cioè intermediari che agiscono su incarico del cliente e non hanno poteri di rappresentanza delle imprese di assicurazione o riassicurazione.
Il broker analizza le esigenze del cliente, ricerca coperture sul mercato e assiste nella scelta e gestione delle polizze. È quindi una figura distinta dall’agente assicurativo legato a una o più imprese.
Broker e agente assicurativo: qual è la differenza
Nel RUI la differenza è esplicita: gli agenti sono iscritti nella sezione A e operano in nome o per conto di una o più imprese; i broker sono iscritti nella sezione B e operano su incarico del cliente.
Questa distinzione incide su ruolo professionale, requisiti RUI, rapporti contrattuali e organizzazione dell’attività. Non è quindi corretto usare “agente” e “broker” come sinonimi.
Qual è il codice ATECO del broker assicurativo
Con ATECO 2025 il codice di riferimento è 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni. La nuova classificazione ha accorpato i vecchi codici distinti per broker, agenti, subagenti e altri intermediari.
L’INPS ha confermato nel 2026 che i precedenti codici ATECO 2007 66.22.01, 66.22.02, 66.22.03 e 66.22.04 sono confluiti nel nuovo 66.22.00 dal 1° aprile 2025.
Il vecchio ATECO 66.22.01 è ancora corretto?
No per una nuova classificazione ATECO 2025. Il vecchio 66.22.01 – Broker di assicurazioni apparteneva alla classificazione precedente.
Dal 1° aprile 2025 le posizioni sono state riclassificate nel codice 66.22.00. Le vecchie guide che continuano a indicare 66.22.01 come codice attuale devono quindi essere lette con cautela.
Serve l’iscrizione al RUI
Sì. Per esercitare come broker assicurativo occorre l’iscrizione nella sezione B del Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi, tenuto da IVASS.
Il RUI è pubblico e permette di verificare se il broker è operativo, la data di iscrizione e altre informazioni previste dal Regolamento IVASS n. 40/2018.
Quali requisiti servono per il RUI sezione B
Il Regolamento IVASS n. 40/2018 prevede per le persone fisiche diversi requisiti. Tra quelli centrali ci sono il possesso dei requisiti previsti dal Codice delle assicurazioni, il superamento della prova di idoneità, la copertura di responsabilità civile e, per la sezione B, l’adesione al Fondo di garanzia.
La domanda di iscrizione va quindi preparata solo dopo aver verificato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
Serve un diploma per l’esame IVASS?
Sì. IVASS indica che per partecipare alla prova di idoneità per le sezioni A o B è necessario un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o un titolo estero equivalente.
La prova è scritta e si svolge con quesiti a risposta multipla sulle materie assicurative, giuridiche e tecniche previste dal regolamento.
Cosa comprende l’esame per diventare broker
- diritto delle assicurazioni e regolamentazione IVASS;
- previdenza complementare;
- attività di agenzia e mediazione;
- tecnica assicurativa;
- tutela del consumatore;
- nozioni di diritto privato;
- nozioni di diritto tributario applicate al settore assicurativo.
Per chi vuole esercitare anche intermediazione riassicurativa sono previste ulteriori materie dedicate alla riassicurazione.
Polizza RC professionale obbligatoria
Gli intermediari delle sezioni A e B devono essere coperti da un contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale conforme all’articolo 11 del Regolamento IVASS n. 40/2018.
La copertura deve proteggere dai danni arrecati a terzi nell’attività di distribuzione per negligenze ed errori professionali dell’intermediario e, nei limiti previsti, dei soggetti del cui operato deve rispondere.
Cosa succede se manca la RC professionale
Il Regolamento IVASS prevede che un broker privo della copertura richiesta possa risultare iscritto come inoperativo. La polizza non è quindi un accessorio facoltativo: è uno dei requisiti per poter esercitare operativamente l’attività.
La copertura deve inoltre essere mantenuta e rinnovata secondo le regole previste.
Fondo di garanzia dei broker
Per l’iscrizione nella sezione B il broker deve aderire al Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione. Il Regolamento IVASS prevede inoltre il pagamento del relativo contributo secondo la misura stabilita annualmente.
Il broker deve quindi considerare tra gli adempimenti ricorrenti non solo assicurazione RC e contributo di vigilanza, ma anche il Fondo di garanzia.
Si può aprire come broker individuale?
Sì. Il RUI prevede l’operatività sia di persone fisiche sia di società. Un broker persona fisica può quindi esercitare individualmente se possiede tutti i requisiti previsti.
La scelta tra attività individuale e società va valutata in base a dimensione, collaboratori, responsabilità, volumi e organizzazione commerciale.
Registro Imprese e attività d’impresa
Il broker individuale svolge normalmente un’attività di intermediazione organizzata in forma d’impresa. Nell’apertura vanno quindi coordinati posizione IVA, Registro Imprese e iscrizione RUI.
La pratica fiscale non sostituisce quella IVASS: avere una Partita IVA con ATECO 66.22.00 non autorizza da sola a distribuire polizze.
Quale INPS paga il broker assicurativo
Per il broker individuale che esercita l’attività come impresa va verificata l’iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. La mediazione assicurativa rientra tra le attività ausiliarie del commercio quando ricorrono i requisiti per l’iscrizione.
Non va confusa questa figura con altri produttori o collaboratori assicurativi per i quali possono esistere regole previdenziali specifiche. L’inquadramento va verificato sulla forma concreta dell’attività.
Contributi Commercianti nel 2026
Nel 2026 l’aliquota complessiva ordinaria per i commercianti è del 24,48%: 24% per la contribuzione pensionistica e 0,48% di aliquota aggiuntiva per l’indennizzo in caso di cessazione dell’attività commerciale. È inoltre dovuto il contributo maternità.
Il reddito minimale per artigiani e commercianti nel 2026 è pari a 18.808 euro. I contributi minimi sono dovuti anche se il reddito effettivo è inferiore al minimale, salvo specifiche agevolazioni applicabili.
Broker assicurativo e regime forfettario
Il broker persona fisica può valutare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge e non ricade in cause di esclusione. L’attività 66.22 rientra nel gruppo dei servizi finanziari e assicurativi cui, nella disciplina del forfettario, è associato il coefficiente di redditività del 78%.
Il coefficiente fiscale non rappresenta il margine reale dell’attività: costi RC, Fondo di garanzia, software, collaboratori, sede e marketing riducono comunque la liquidità disponibile.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
Nel forfettario l’aliquota ordinaria è del 15%. Può scendere al 5% per il periodo d’imposta di inizio e i quattro successivi se sono rispettate tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire una nuova Partita IVA: devono essere verificate anche assenza di attività precedente incompatibile, mancata prosecuzione di attività già svolta e le altre condizioni di legge. Per il quadro generale consulta i requisiti del regime forfettario.
Come viene pagato un broker assicurativo
La remunerazione può derivare dalle commissioni riconosciute nell’ambito dei contratti intermediati o da forme di compenso concordate, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e delle regole sulla distribuzione assicurativa.
Nel business plan è utile distinguere provvigioni ricorrenti, nuovi contratti, rinnovi e eventuali compensi accessori, perché hanno tempi di incasso differenti.
Fatturazione del broker
La gestione fiscale dei compensi dipende dalla natura delle operazioni e dal regime applicato. Il broker deve coordinare correttamente fatture, commissioni, documentazione ricevuta dalle imprese e incassi.
La qualificazione IVA delle singole operazioni va verificata con attenzione, perché i servizi di intermediazione assicurativa sono soggetti a regole specifiche previste dalla disciplina IVA.
Incasso dei premi assicurativi
Un broker non può trattare liberamente l’incasso dei premi come un normale incasso commerciale. Il Regolamento IVASS disciplina in modo specifico quando gli intermediari della sezione B possono essere autorizzati a incassare premi o pagare somme agli assicurati.
Prima di impostare procedure di incasso bisogna quindi verificare gli accordi con le imprese e gli obblighi di separazione e tutela delle somme gestite.
Collaboratori del broker
Un broker può avvalersi di collaboratori, ma la distribuzione assicurativa è regolamentata anche per loro. I soggetti che operano fuori dai locali dell’intermediario vengono normalmente iscritti nella sezione E del RUI quando ricorrono i presupposti.
Formazione, aggiornamento e controllo dei collaboratori devono essere gestiti secondo la normativa IVASS.
Sito web e vendita online di polizze
Se il broker utilizza un sito per promuovere o collocare contratti, deve rispettare gli obblighi di informazione e le regole IVASS sulla distribuzione a distanza. Il RUI riporta anche i siti internet utilizzati dagli intermediari e dai collaboratori per la promozione o il collocamento di polizze.
Un semplice sito vetrina e un portale che permette di distribuire contratti non hanno quindi lo stesso livello di adempimenti.
Quanto costa aprire come broker
I costi possono comprendere:
- pratica di apertura e Registro Imprese;
- contributi INPS Commercianti;
- polizza RC professionale;
- contributo al Fondo di garanzia;
- contributo di vigilanza;
- PEC e firma digitale;
- software gestionali e comparativi;
- eventuale sede e personale;
- formazione e aggiornamento;
- commercialista e adempimenti amministrativi.
Come aprire la Partita IVA da broker assicurativo
- verificare i requisiti personali per la sezione B;
- superare la prova di idoneità IVASS;
- predisporre la copertura RC professionale;
- aderire al Fondo di garanzia;
- presentare la domanda di iscrizione al RUI;
- scegliere forma individuale o societaria;
- aprire la Partita IVA con ATECO 66.22.00;
- coordinare Registro Imprese e previdenza;
- scegliere il regime fiscale;
- organizzare procedure, sito, collaboratori e documentazione IVASS.
Broker individuale o società
Per iniziare con una struttura piccola può essere sufficiente l’attività individuale. Una società può diventare interessante quando aumentano collaboratori, volumi, responsabilità organizzative o necessità di separare patrimonio personale e attività.
Le società iscritte nelle sezioni A o B hanno requisiti specifici previsti dal Regolamento IVASS e devono individuare i soggetti responsabili richiesti.
Broker assicurativo e business plan
Prima di aprire è utile stimare ricavi ricorrenti, numero di clienti, tasso di rinnovo, commissioni medie, costi RC, contributi, software e struttura. Questo aiuta a capire quanti clienti servono per coprire i costi fissi.
Puoi utilizzare la guida APIVA sul business plan per Partita IVA per costruire scenari di ricavi, cash flow e break-even.
Errori frequenti nell’apertura
- aprire la Partita IVA prima di verificare i requisiti IVASS;
- usare ancora il vecchio ATECO 66.22.01;
- confondere broker e agente;
- pensare che il RUI sia facoltativo;
- non predisporre la RC professionale;
- dimenticare Fondo di garanzia e contributo di vigilanza;
- applicare automaticamente la Gestione Separata;
- non verificare le regole sull’incasso dei premi;
- utilizzare collaboratori senza corretto inquadramento RUI;
- valutare il forfettario guardando solo l’imposta e non i contributi.
Checklist prima di iniziare
- hai superato la prova IVASS?
- hai verificato i requisiti della sezione B?
- hai la RC professionale conforme?
- hai aderito al Fondo di garanzia?
- ATECO 66.22.00 è impostato correttamente?
- hai verificato Registro Imprese e Gestione Commercianti?
- hai simulato contributi e imposte?
- hai procedure per documentazione e reclami?
- il sito rispetta gli obblighi IVASS?
- eventuali collaboratori sono correttamente inquadrati?
Domande frequenti sulla Partita IVA del broker assicurativo
Qual è il codice ATECO del broker nel 2026?
ATECO 2025 utilizza il codice 66.22.00 – Attività di agenti e intermediari delle assicurazioni.
Il broker deve iscriversi al RUI?
Sì, nella sezione B, se esercita direttamente l’attività di broker assicurativo.
Serve superare un esame?
Sì. Per l’iscrizione nelle sezioni A o B IVASS richiede il superamento della prova di idoneità.
La RC professionale è obbligatoria?
Sì. Il Regolamento IVASS prevede una copertura di responsabilità civile per gli intermediari delle sezioni A e B.
Il broker può usare il forfettario?
Può valutarlo se opera come persona fisica e rispetta tutti i requisiti e le cause di esclusione previste.
Partita IVA broker assicurativo: cosa viene prima
La sequenza corretta è requisiti IVASS → prova di idoneità → RUI sezione B → RC e Fondo di garanzia → ATECO 66.22.00 → Registro Imprese e INPS → regime fiscale. La Partita IVA è quindi solo uno dei passaggi di un’attività professionale fortemente regolamentata.
Fonti ufficiali: IVASS — Registro Unico Intermediari; IVASS — prova di idoneità sezioni A e B; IVASS — Regolamento n. 40/2018 consolidato; INPS — riclassificazione ATECO 2025 degli intermediari assicurativi; INPS — contributi Commercianti 2026.