“Permesso per cure mediche” non identifica un’unica situazione e non consente sempre la stessa attività lavorativa. Nel 2026 bisogna distinguere almeno il permesso rilasciato dopo ingresso con visto per cure mediche ai sensi dell’articolo 36 TUI, quello collegato alla gravidanza e quello rilasciato per gravi condizioni di salute ai sensi dell’articolo 19.
Per la Partita IVA questa distinzione è decisiva. Il Portale Integrazione Migranti specifica che il permesso ex articolo 36, ottenuto dopo un corrispondente visto di ingresso per cure, consente lo svolgimento di attività lavorativa; non è corretto estendere automaticamente questa possibilità a ogni permesso che riporta la dicitura cure mediche.
Le tre principali tipologie di permesso per cure mediche
La fonte istituzionale distingue: ingresso con visto per cure mediche ex articolo 36; permesso collegato a gravidanza e periodo successivo al parto; permesso rilasciato a persone che non possono essere espulse per gravi condizioni psicofisiche o patologie che renderebbero pericoloso il rientro nel paese di origine.
Durata, iscrizione sanitaria, lavoro e conversione non coincidono. Prima di aprire una posizione fiscale bisogna quindi leggere il riferimento normativo riportato sul proprio titolo e non basarsi soltanto sulla descrizione generica.
Permesso ex articolo 36: il lavoro è ammesso
Secondo le FAQ ufficiali del Portale Integrazione Migranti, il permesso rilasciato a seguito di visto per cure mediche ex articolo 36 consente attività lavorativa, pur non essendo normalmente convertibile in un permesso per motivi di lavoro.
Se il titolare vuole svolgere un’attività autonoma, deve comunque verificare che la durata e le finalità del soggiorno restino compatibili con la situazione concreta e che l’attività rispetti tutti i requisiti fiscali e amministrativi.
Gravidanza e gravi patologie: non applicare automaticamente la stessa regola
I permessi rilasciati per gravidanza o per gravi condizioni di salute derivano da presupposti diversi dall’ingresso programmato per cure ex articolo 36. Le fonti istituzionali distinguono espressamente le possibilità di conversione e non attribuiscono in modo uniforme a tutte le categorie le stesse facoltà lavorative.
Per questi titoli è quindi prudente verificare presso Questura o patronato qualificato se lo specifico permesso in corso di validità abilita effettivamente al lavoro autonomo prima di iniziare a fatturare.
Aprire Partita IVA non significa poter lavorare
L’attribuzione di un numero di Partita IVA è un adempimento fiscale. Non sana un eventuale limite del titolo di soggiorno. Se il permesso non abilita al lavoro, la mera apertura fiscale non rende lecita l’attività.
Per questo la sequenza corretta è: verificare il titolo di soggiorno, poi i requisiti dell’attività e soltanto dopo procedere con apertura e previdenza.
Se il titolo abilita al lavoro: professionista o ditta
Quando l’attività autonoma è consentita, un libero professionista può aprire la posizione fiscale e previdenziale necessaria. Una ditta individuale può richiedere anche Registro Imprese, Comunicazione Unica, INPS, INAIL o SCIA a seconda del settore.
Professioni regolamentate, commercio e artigianato mantengono tutti i requisiti ordinari. Il permesso non sostituisce titoli, licenze o riconoscimento di qualifiche estere.
Forfettario e INPS
Se il lavoro autonomo è legittimamente esercitabile, il regime forfettario può essere valutato secondo i normali requisiti fiscali. Il tipo di permesso non attribuisce automaticamente il diritto al regime né lo esclude da solo.
La gestione previdenziale dipende dall’attività. Approfondimenti: regime forfettario 2026 e INPS e Partita IVA.
Esempi pratici
Paziente entrato con visto per cure ex articolo 36. La fonte istituzionale indica che il permesso consente attività lavorativa; prima di aprire una ditta o professione restano da controllare durata e requisiti specifici. Permesso per grave patologia ex articolo 19. Non va automaticamente trattato come l’articolo 36: la possibilità concreta di lavoro deve essere verificata sul titolo vigente.
Domande frequenti
Con un permesso per cure mediche posso sempre aprire Partita IVA?
No. Dipende dalla tipologia del permesso e dalla norma che lo ha determinato.
Il permesso ex articolo 36 consente di lavorare?
Le FAQ istituzionali indicano di sì, pur distinguendo la questione della conversione in un diverso permesso.
Aprire la Partita IVA basta per essere in regola?
No. Prima deve essere verificato che il titolo di soggiorno abiliti effettivamente all’attività lavorativa.
Fonte: Portale Integrazione Migranti – permesso per cure mediche.