Il titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato dall’Italia può svolgere attività di lavoro autonomo e aprire Partita IVA. Nel 2026 questo titolo consente infatti di esercitare nel territorio italiano attività lavorative lecite, salvo quelle che la legge riserva ai cittadini italiani o vieta agli stranieri.
È però fondamentale distinguere questo caso da quello di chi possiede un permesso UE di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro. Lo status europeo facilita la mobilità, ma per lavorare stabilmente in Italia è prevista una procedura italiana specifica.
Permesso di lungo periodo rilasciato dall’Italia: si può aprire Partita IVA?
Sì. Il Portale Integrazione Migranti ricorda che al titolare del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è riconosciuta la possibilità di svolgere in Italia ogni attività lavorativa subordinata o autonoma consentita dall’ordinamento.
Non serve convertire il titolo in un permesso per lavoro autonomo prima di aprire la Partita IVA. Restano invece tutti i normali requisiti dell’attività scelta: eventuale abilitazione professionale, iscrizione all’Albo, Registro Imprese, SUAP, requisiti tecnico-professionali e previdenza.
Titolo rilasciato da un altro Stato UE: la procedura è diversa
Chi possiede lo status di soggiornante di lungo periodo in Francia, Spagna, Germania o altro Stato membro può entrare in Italia senza visto e chiedere di soggiornare oltre tre mesi anche per svolgere lavoro autonomo. Non significa però che il titolo estero equivalga automaticamente a un permesso italiano per esercitare stabilmente l’attività.
Per il lavoro in Italia occorre seguire la procedura prevista dall’articolo 9-bis del Testo Unico Immigrazione e ottenere il titolo italiano previsto per il soggiorno. Il Portale Integrazione Migranti indica la necessità del nulla osta al lavoro per il soggiornante lungo periodo proveniente da un altro Stato UE.
Dal 2024 il nulla osta del soggiornante UE è fuori quota
Una modifica introdotta dal decreto-legge 145/2024 ha escluso dalle quote del decreto flussi le richieste di lavoro subordinato o autonomo presentate da titolari di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato membro.
“Fuori quota” non significa però “senza procedura”: significa che la domanda non compete numericamente con le quote annuali. Restano gli adempimenti per ottenere il nulla osta e il permesso italiano necessario al soggiorno per lavoro.
Professionista o ditta individuale: gli adempimenti fiscali restano gli stessi
Una volta verificato il titolo di soggiorno, l’apertura segue le normali regole italiane. Il libero professionista apre la Partita IVA con il codice ATECO coerente, verifica Gestione Separata o Cassa professionale e gli eventuali requisiti dell’attività regolamentata.
Per una ditta individuale possono aggiungersi Registro Imprese, Comunicazione Unica, INPS Artigiani o Commercianti, INAIL e SCIA al SUAP. Il permesso di lungo periodo abilita al lavoro, ma non sostituisce questi adempimenti.
Regime forfettario e residenza fiscale
Il permesso UE per soggiornanti di lungo periodo non dà automaticamente diritto al regime forfettario. Bisogna rispettare il limite di ricavi, le cause ostative e anche le condizioni legate alla residenza fiscale.
Chi vive stabilmente in Italia e soddisfa i requisiti può normalmente valutare il regime come qualsiasi altro contribuente. Chi invece mantiene residenza fiscale estera deve verificare la specifica causa ostativa prevista per i non residenti e le eventuali eccezioni UE/SEE. Approfondimento: requisiti del regime forfettario.
INPS e professioni regolamentate
L’autorizzazione a lavorare non determina la gestione previdenziale. Un professionista senza Cassa può iscriversi alla Gestione Separata; un’impresa commerciale o artigiana segue le gestioni dedicate; una professione ordinistica può richiedere la propria Cassa.
Per medici, architetti, psicologi, ingegneri e altre professioni regolamentate bisogna inoltre verificare riconoscimento del titolo, iscrizione all’Ordine e abilitazione italiana. Il permesso di soggiorno non sostituisce tali requisiti.
Esempi pratici
Titolo italiano. Un cittadino extra-UE con permesso di lungo periodo rilasciato in Italia vuole aprire come consulente informatico. Può procedere con l’apertura fiscale senza una conversione preventiva del titolo, verificando ATECO, INPS e regime fiscale.
Titolo francese. Un soggiornante di lungo periodo in Francia vuole trasferirsi in Italia e lavorare da autonomo. Può beneficiare della procedura fuori quota, ma deve ottenere il nulla osta e completare la procedura italiana prima di trattare la posizione come un normale autonomo residente in Italia.
Checklist prima dell’apertura
- verifica quale Stato ha rilasciato il permesso di lungo periodo;
- se è italiano, controlla che il documento e lo status siano validi;
- se è di altro Stato UE, verifica nulla osta e permesso italiano;
- non confondere l’uscita dalle quote con l’assenza di procedura;
- scegli ATECO e forma dell’attività;
- verifica Albo o autorizzazioni professionali;
- controlla INPS o Cassa;
- verifica residenza fiscale e regime forfettario.
Il riferimento istituzionale è la scheda del Portale Integrazione Migranti sul permesso UE per soggiornanti di lungo periodo.
Domande frequenti
Con il permesso UE di lungo periodo italiano posso aprire Partita IVA?
Sì. Il titolo consente lavoro autonomo, salvo attività riservate o soggette a requisiti specifici.
Devo convertirlo in permesso per lavoro autonomo?
No, se il permesso di lungo periodo è stato rilasciato dall’Italia.
Con un permesso di lungo periodo francese posso aprire subito in Italia?
Non automaticamente: per soggiornare e lavorare stabilmente in Italia va completata la procedura italiana prevista per i lungo soggiornanti di altro Stato UE.
La procedura è ancora soggetta al decreto flussi?
Dal 2024 le richieste di lavoro dei soggiornanti di lungo periodo provenienti da altro Stato UE sono fuori quota, ma resta la procedura autorizzativa.