Nel 2026 l’Agenzia delle entrate-Riscossione può pignorare le somme presenti su un conto corrente mediante la procedura di pignoramento presso terzi. La banca riceve l’ordine di versare direttamente ad AdeR le somme dovute al debitore fino a concorrenza del credito per cui si procede. Nel 2026 la disciplina resta contenuta nel DPR 602/1973, in particolare negli articoli 72-bis e 72-ter; il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione riprenderà queste regole dal 1° gennaio 2027.
Pignoramento conto corrente 2026: tabella rapida
| Situazione | Regola generale |
|---|---|
| Saldo ordinario del conto | Può essere pignorato fino a concorrenza del debito |
| Ordine alla banca | Pagamento diretto ad AdeR secondo la disciplina del pignoramento presso terzi |
| Somme già maturate | Pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell’atto |
| Somme che maturano dopo | Possono rilevare alle rispettive scadenze secondo il rapporto esistente |
| Ultimo stipendio o salario accreditato | Resta escluso dal vincolo speciale previsto dalla riscossione |
| Stipendio non ancora accreditato | 1/10 fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € |
| Domanda di rateizzazione prima di nuove azioni | Può impedire l’avvio di nuove procedure esecutive nei casi previsti |
| Pignoramento già in corso | La rateizzazione non lo estingue automaticamente |
Che cos’è il pignoramento presso terzi?
Il pignoramento presso terzi riguarda crediti o somme del debitore che si trovano presso un altro soggetto. Nel caso del conto corrente, il terzo è la banca o l’intermediario presso cui è aperto il rapporto.
Agenzia delle entrate-Riscossione descrive espressamente tra le procedure esecutive il pignoramento di somme presenti sui conti correnti, oltre a stipendi, parcelle, fatture e altri crediti. La pagina ufficiale è AdeR – procedure esecutive.
Qual è la norma vigente nel 2026?
Nel 2026 continuano ad applicarsi gli articoli 72-bis e 72-ter del DPR 602/1973. L’articolo 72-bis disciplina il pignoramento dei crediti verso terzi e consente l’ordine di pagamento diretto al terzo; l’articolo 72-ter stabilisce invece i limiti speciali per stipendi, salari e altre indennità da lavoro.
Il nuovo Testo unico in materia di versamenti e riscossione, approvato con il D.Lgs. 33/2025, riprende queste regole negli articoli 170 e 171, ma la sua applicazione è stata rinviata al 1° gennaio 2027. Il testo vigente dell’articolo 72-bis è consultabile nella banca dati ufficiale della Giustizia tributaria.
Serve sempre un giudice prima del pignoramento del conto?
La riscossione esattoriale prevede una procedura speciale. L’atto può contenere direttamente l’ordine al terzo di pagare le somme all’Agente della riscossione, senza seguire necessariamente il normale percorso del pignoramento presso terzi ordinario con preventiva assegnazione giudiziale.
Questo è uno degli elementi che rende particolarmente importante reagire tempestivamente dopo la notifica degli atti della riscossione.
Quando può iniziare l’esecuzione dopo una cartella?
Dopo la notifica della cartella il contribuente ha normalmente 60 giorni per pagare, chiedere la rateizzazione o attivare gli strumenti di tutela disponibili. Decorso il termine senza pagamento o sospensione, AdeR può avviare procedure cautelari o esecutive.
Se dalla notifica della cartella è trascorso più di un anno, prima dell’esecuzione deve essere notificato l’avviso di intimazione previsto dalla disciplina della riscossione. AdeR indica che dalla notifica dell’intimazione decorrono 5 giorni per effettuare il pagamento.
La banca blocca tutto il conto?
La banca deve vincolare e riversare le somme nei limiti del credito indicato nell’atto e delle regole applicabili. Non esiste una regola secondo cui qualsiasi pignoramento fiscale comporta sempre e comunque il trasferimento illimitato di tutto ciò che transita sul conto.
Bisogna distinguere il saldo ordinario, gli accrediti protetti per legge e le somme che maturano successivamente nell’ambito del rapporto di conto corrente.
Esiste una soglia minima impignorabile sul normale saldo del conto?
Non esiste una franchigia generale applicabile a qualunque saldo di conto corrente solo perché il titolare ha una Partita IVA o usa il conto per l’attività. Le protezioni previste per stipendi e pensioni non devono essere trasformate in un minimo impignorabile universale per qualsiasi somma depositata.
Per questo va sempre identificata la provenienza delle somme presenti sul conto e il tipo di credito che viene pignorato.
Cosa succede all’ultimo stipendio accreditato?
L’articolo 72-ter del DPR 602/1973 stabilisce che, quando stipendi o salari sono accreditati sul conto corrente, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.
AdeR riepiloga la stessa tutela affermando che, nel pignoramento del conto, l’ultimo stipendio o salario resta disponibile al debitore.
Quali limiti valgono per stipendio e salario prima dell’accredito?
Quando il pignoramento riguarda direttamente somme dovute come stipendio, salario o altre indennità da rapporto di lavoro, l’Agente della riscossione deve rispettare i limiti speciali:
- un decimo per importi fino a 2.500 euro;
- un settimo per importi superiori a 2.500 euro e fino a 5.000 euro;
- un quinto per importi superiori a 5.000 euro.
I limiti si riferiscono agli emolumenti da lavoro e non possono essere applicati automaticamente al normale saldo professionale del conto.
Cosa succede alle somme che arrivano dopo il pignoramento?
Questo punto è stato chiarito in modo importante dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28520 del 27 ottobre 2025. La Corte ha affermato che, nel pignoramento speciale esattoriale di un conto corrente, può essere soggetto al vincolo anche il saldo attivo che si forma dopo la notifica, almeno nella misura in cui si forma durante il termine di 60 giorni previsto per il pagamento diretto e deriva dal rapporto di conto già esistente.
La massima ufficiale è disponibile nella banca dati del Dipartimento delle Finanze – Cassazione 28520/2025.
Se il saldo è zero al momento della notifica il pignoramento è inutile?
Non necessariamente. Proprio la sentenza 28520/2025 esclude che il pignoramento debba considerarsi automaticamente esaurito solo perché il saldo iniziale è nullo o negativo. Somme successive possono diventare rilevanti nel periodo in cui opera il vincolo, secondo le condizioni chiarite dalla Corte.
Un conto corrente professionale è protetto?
No. Il fatto che un conto sia utilizzato per incassare parcelle, pagare fornitori o sostenere spese dell’attività non crea una generale impignorabilità. Anche crediti professionali, parcelle e fatture possono rientrare nel pignoramento presso terzi.
Per la gestione ordinaria del conto consulta conto corrente e Partita IVA.
La rateizzazione blocca il pignoramento?
La presentazione di una domanda di rateizzazione produce effetti protettivi sulle nuove azioni esecutive. AdeR precisa che, dopo la domanda, non può avviare nuove procedure esecutive sui carichi inclusi, salvo le eccezioni previste.
Se però il pignoramento è già in corso, la domanda di rateizzazione non comporta automaticamente la sua estinzione. AdeR specifica che le azioni esecutive già avviate proseguono.
Per le regole 2026 consulta rateizzazione delle cartelle.
Cosa fare quando arriva un pignoramento del conto?
- identifica esattamente i carichi e gli atti per cui AdeR procede;
- verifica notifiche, importi, pagamenti, sgravi e sospensioni;
- controlla la provenienza delle somme presenti sul conto;
- se sono presenti accrediti da lavoro, verifica i limiti specifici;
- valuta immediatamente se esistono i presupposti per sospensione o impugnazione;
- verifica l’eventuale possibilità di rateizzazione e lo stato della procedura;
- non trasferire o occultare somme nel tentativo di sottrarle alla riscossione;
- conserva atto di pignoramento, estratti conto e comunicazioni della banca.
Pignoramento, fermo e ipoteca sono la stessa cosa?
No. Il pignoramento è una procedura esecutiva; fermo amministrativo e ipoteca sono misure cautelari. Possono riguardare lo stesso debitore ma seguono presupposti, beni e tempi differenti.
Approfondimenti: fermo amministrativo auto 2026 e ipoteca per debiti fiscali 2026.
Esempio: conto con 8.000 euro disponibili
Un professionista ha un debito affidato ad AdeR superiore al saldo del conto e riceve un pignoramento presso la banca. Sul conto risultano 8.000 euro derivanti da normali incassi professionali. Non essendo somme qualificabili come ultimo stipendio o salario protetto, non si applicano automaticamente i limiti di un decimo, un settimo o un quinto previsti per gli emolumenti da lavoro. La banca deve gestire il vincolo entro il credito indicato nell’atto.
Esempio: conto inizialmente vuoto e bonifico successivo
Un conto presenta saldo zero quando la banca riceve il pignoramento. Dieci giorni dopo arriva un bonifico professionale. La sentenza Cassazione 28520/2025 chiarisce che il saldo attivo formatosi dopo il pignoramento può restare soggetto al vincolo durante il periodo previsto, se deriva dal rapporto di conto già esistente.
Errori frequenti
- applicare i limiti dello stipendio a qualsiasi saldo bancario;
- pensare che un conto professionale sia impignorabile;
- credere che saldo zero al momento della notifica chiuda sempre la procedura;
- ignorare somme accreditate durante il periodo di vincolo;
- pensare che la sola domanda di rateizzazione cancelli un pignoramento già iniziato;
- confondere pignoramento con fermo o ipoteca;
- attendere il blocco del conto prima di verificare cartelle e intimazioni.
Checklist pignoramento conto corrente 2026
- verifica quale atto ha dato origine all’esecuzione;
- controlla quando è stata notificata la cartella o l’intimazione;
- verifica importo e carichi inclusi;
- identifica la provenienza delle somme presenti sul conto;
- se c’è uno stipendio, verifica la tutela dell’ultimo accredito;
- controlla i movimenti successivi alla notifica;
- valuta tempestivamente sospensione, pagamento o rateizzazione;
- se il pignoramento è già avviato, non presumere che la rateizzazione lo estingua;
- conserva documentazione bancaria e atti ricevuti;
- coordina la verifica con eventuali fermi o ipoteche già presenti.