Praticantato e Partita IVA hanno una disciplina particolare nel regime forfettario 2026. La legge tutela il passaggio dalla pratica obbligatoria alla professione, evitando che il semplice fatto di continuare a collaborare con lo studio dove si è svolta la pratica renda automaticamente impossibile il forfettario o l’aliquota al 5%.
Questa tutela riguarda però il praticantato obbligatorio necessario per accedere a una professione. Non deve essere estesa a qualsiasi tirocinio, collaborazione o periodo di formazione svolto prima dell’apertura della Partita IVA.
Praticantato e apertura della Partita IVA
Dopo l’abilitazione e, quando prevista, l’iscrizione all’Albo, il professionista può iniziare l’attività autonoma. È il percorso tipico di avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro e altre professioni nelle quali la pratica costituisce un requisito di accesso.
La Partita IVA deve essere aperta quando inizia l’esercizio abituale della professione. Il fatto di aver svolto prima il praticantato non determina di per sé un periodo minimo di attesa né obbliga a cambiare studio.
Fatture allo studio dove hai svolto la pratica
Il regime forfettario contiene una causa ostativa per chi svolge prevalentemente l’attività verso l’attuale datore di lavoro o un datore dei due periodi d’imposta precedenti. La norma prevede però una specifica eccezione per chi inizia una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Questo significa che un giovane professionista può, in presenza dei requisiti, aprire Partita IVA e continuare a collaborare con lo studio presso cui ha svolto il praticantato senza essere automaticamente escluso dal forfettario soltanto per quella continuità.
Aliquota al 5% e mera prosecuzione
Una seconda regola riguarda l’imposta sostitutiva al 5% per le nuove attività. In generale il 5% non spetta quando la nuova attività costituisce mera prosecuzione di un lavoro precedentemente svolto. Anche qui il legislatore tutela la pratica obbligatoria: il normale passaggio da praticante a professionista non viene trattato come una mera prosecuzione che impedisce automaticamente l’aliquota ridotta.
Restano però tutti gli altri requisiti: non aver esercitato nei tre anni precedenti un’attività artistica, professionale o d’impresa rilevante; verificare eventuali attività svolte tramite società; rispettare le altre condizioni del regime. Consulta regime forfettario al 5%.
Praticantato retribuito e vero rapporto di lavoro
La pratica può prevedere rimborsi, borse o compensi, ma questo non significa automaticamente che esista un rapporto di lavoro subordinato. Se però il praticante era contemporaneamente assunto come dipendente dallo studio, quel rapporto va analizzato separatamente.
In presenza di un vero rapporto di lavoro possono entrare in gioco la soglia dei redditi da lavoro dipendente per il forfettario e le regole relative all’attuale o precedente datore. L’eccezione per il praticantato non deve essere usata per ignorare un rapporto subordinato distinto e reale.
INPS o Cassa professionale dopo l’abilitazione
L’inquadramento previdenziale dipende dalla professione esercitata. Avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti e altri professionisti ordinistici possono essere soggetti alla propria Cassa; altre attività professionali ricadono nella Gestione Separata INPS.
Prima di emettere le prime fatture bisogna quindi coordinare apertura fiscale, iscrizione all’Albo e posizione previdenziale. Non è corretto iscriversi automaticamente alla Gestione Separata se la professione è coperta obbligatoriamente da una Cassa.
Fatture allo studio: come documentare la nuova attività
Anche quando opera l’eccezione del praticantato, il rapporto professionale deve essere reale. Il neo-professionista dovrebbe avere un incarico chiaro, emettere fatture per prestazioni effettivamente autonome e non essere inserito nello studio con modalità che riproducono integralmente un rapporto di lavoro subordinato.
La presenza di clienti propri, autonomia nell’organizzazione e responsabilità professionale sono elementi utili a dimostrare che è iniziata una vera attività autonoma e non un semplice cambio di etichetta.
Tre esempi pratici
Praticante avvocato. Supera l’esame, si iscrive all’Albo e inizia a fatturare allo studio presso cui ha svolto la pratica obbligatoria. La continuità con lo studio non esclude automaticamente forfettario e 5%, ma restano da verificare tutti gli altri requisiti.
Pratica e contratto part-time. Un praticante era anche dipendente amministrativo dello stesso studio. Dopo l’abilitazione il precedente rapporto di lavoro deve essere considerato separatamente nella verifica del regime.
Pratica non obbligatoria. Un consulente svolge sei mesi di formazione informale e poi apre Partita IVA: l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria non può essere applicata automaticamente.
Checklist dopo l’abilitazione
- verifica che il praticantato fosse obbligatorio per la professione;
- controlla se esisteva anche un rapporto di lavoro dipendente;
- analizza le fatture previste verso lo studio;
- verifica separatamente i requisiti del forfettario e del 5%;
- individua Cassa o gestione previdenziale corretta;
- documenta il passaggio dalla pratica alla nuova attività autonoma.
Domande frequenti
Dopo il praticantato posso fatturare allo stesso studio?
Sì, la pratica obbligatoria beneficia di una specifica eccezione, ma vanno controllati eventuali rapporti di lavoro ulteriori.
Il praticantato impedisce il 5%?
No. Il normale passaggio dalla pratica obbligatoria alla professione è espressamente considerato dalla disciplina.
Se ero anche dipendente cambia qualcosa?
Sì. Il rapporto di lavoro va verificato separatamente.
Dopo l’abilitazione pago sempre Gestione Separata?
No. Molte professioni hanno una Cassa previdenziale propria.