PrestO e prestazione occasionale con ricevuta non sono la stessa cosa. Il Contratto di prestazione occasionale (PrestO) è uno strumento gestito dall’INPS che consente a professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori ed enti di utilizzare lavoro realmente sporadico e saltuario entro limiti economici e organizzativi precisi. Se invece una persona svolge un’attività autonoma occasionale per conto proprio, senza essere inserita nell’organizzazione del committente, si entra nel diverso tema del lavoro autonomo occasionale.
Nel 2026 i limiti ordinari del PrestO restano: 5.000 euro annui per prestatore rispetto alla totalità degli utilizzatori, 10.000 euro annui per utilizzatore rispetto alla totalità dei prestatori e 2.500 euro annui tra lo stesso prestatore e lo stesso utilizzatore. Per alcuni settori — congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento — il limite dell’utilizzatore sale a 15.000 euro.
Cos’è il PrestO
Il Contratto di prestazione occasionale è lo strumento previsto dall’articolo 54-bis del D.L. 50/2017 per acquisire prestazioni lavorative saltuarie tramite la piattaforma INPS. L’utilizzatore finanzia preventivamente il proprio portafoglio, comunica la prestazione e il lavoratore riceve il compenso tramite l’Istituto.
Non è un contratto “senza regole”: esistono limiti economici, limiti dimensionali per l’utilizzatore, settori esclusi, comunicazione preventiva, copertura previdenziale e assicurativa.
PrestO e Libretto Famiglia: differenza
Il Libretto Famiglia può essere usato soltanto da persone fisiche che non operano nell’esercizio di un’attività professionale o d’impresa e solo per attività tassativamente indicate, come piccoli lavori domestici, assistenza a bambini, anziani o persone con disabilità e insegnamento privato supplementare.
Un professionista o un’impresa che utilizza lavoro occasionale per la propria attività economica non usa quindi il Libretto Famiglia: deve verificare il Contratto di prestazione occasionale.
PrestO e lavoro autonomo occasionale: non sono sinonimi
Il lavoro autonomo occasionale riguarda un soggetto che esegue una prestazione in autonomia, senza esercitarla abitualmente. PrestO, invece, è un rapporto di lavoro occasionale gestito sulla piattaforma INPS e caratterizzato da regole proprie su comunicazione, compensi, contribuzione e INAIL.
Per capire quando un’attività occasionale può essere svolta senza Partita IVA consulta la guida APIVA su Partita IVA o prestazione occasionale.
Chi può usare il Contratto di prestazione occasionale
L’INPS indica tra gli utilizzatori possibili professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti privati, oltre a specifiche categorie pubbliche e del turismo.
Questo significa che anche un titolare di Partita IVA individuale può ricorrere al PrestO, purché rispetti tutti i limiti e non rientri nei divieti previsti.
Limite di 5.000 euro per il prestatore
Ogni prestatore può ricevere, nell’anno civile, compensi PrestO complessivamente non superiori a 5.000 euro considerando tutti gli utilizzatori.
Il limite non riguarda quindi un singolo committente: il lavoratore deve sommare i compensi derivanti da tutti i PrestO e Libretto Famiglia percepiti nell’anno.
Limite di 10.000 euro per l’utilizzatore
Ogni utilizzatore può corrispondere normalmente compensi PrestO complessivi non superiori a 10.000 euro nell’anno civile, considerando tutti i prestatori.
Per congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento il limite può arrivare a 15.000 euro, nel rispetto delle ulteriori condizioni previste.
Limite di 2.500 euro tra stesso prestatore e utilizzatore
La terza soglia è quella più facile da dimenticare: il totale delle prestazioni rese da un singolo prestatore in favore dello stesso utilizzatore non può normalmente superare 2.500 euro nell’anno civile.
Quindi un’impresa con budget PrestO ancora disponibile non può continuare a utilizzare indefinitamente la stessa persona oltre la soglia individuale.
Compensi che contano al 75% per il limite dell’utilizzatore
Ai fini del limite complessivo dell’utilizzatore, i compensi corrisposti ad alcune categorie di prestatori vengono computati al 75% del loro importo. L’INPS include, tra gli altri, pensionati di vecchiaia o invalidità, giovani sotto i 25 anni regolarmente iscritti a un ciclo di studi, disoccupati e alcuni percettori di sostegni al reddito, quando la condizione viene correttamente autocertificata.
La riduzione riguarda il conteggio del limite dell’utilizzatore, non significa che il lavoratore percepisca soltanto il 75% del compenso pattuito.
Quanti dipendenti può avere chi usa PrestO
In via ordinaria non possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale i soggetti che hanno più di dieci dipendenti a tempo indeterminato.
Per i settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento la soglia dimensionale prevista è più alta: il divieto scatta oltre 25 dipendenti a tempo indeterminato.
Settori in cui PrestO è vietato
L’INPS indica specifici divieti. Tra i principali rientrano le imprese dell’edilizia e dei settori affini, escavazione e lavorazione di materiale lapideo, miniere, cave e torbiere, nonché l’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Il Contratto di prestazione occasionale non è inoltre utilizzabile dalle imprese agricole secondo il regime generale vigente. Prima di usare PrestO è quindi necessario verificare il settore effettivo dell’utilizzatore.
Ex dipendente o ex co.co.co.: divieto nei sei mesi
Non si possono acquisire prestazioni occasionali da una persona con la quale l’utilizzatore ha in corso oppure ha avuto, nei sei mesi precedenti, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
La regola serve a evitare che un rapporto stabile venga semplicemente trasformato in PrestO per ridurre gli obblighi del datore.
Compenso minimo: 9 euro l’ora
Il compenso è concordato dalle parti ma non può essere inferiore a 9 euro per ora. Inoltre, per una prestazione di durata non superiore a quattro ore continuative nella giornata, il compenso giornaliero non può essere inferiore a 36 euro.
Questo significa che una singola ora di lavoro non può essere remunerata con meno di 36 euro complessivi per quella giornata, anche se la tariffa oraria minima resta 9 euro.
Contributi INPS, INAIL e costo di gestione
Sul compenso pattuito l’utilizzatore sostiene ulteriori oneri. L’INPS indica il 33% per la contribuzione alla Gestione Separata e il 3,5% per l’assicurazione INAIL.
Sul totale dei versamenti effettuati dall’utilizzatore l’INPS trattiene inoltre l’1% come onere di gestione. Il costo effettivo del PrestO è quindi superiore al compenso netto destinato al prestatore.
Esempio di costo PrestO
Se concordi 90 euro di compenso per una prestazione, non devi considerare 90 euro come costo totale. A questo importo si aggiungono contribuzione previdenziale, premio INAIL e costo di gestione INPS.
Per questo PrestO può essere adatto a esigenze saltuarie, ma non deve essere scelto soltanto perché appare più semplice di un’assunzione.
Comunicazione almeno 60 minuti prima
L’utilizzatore deve attivare il contratto e comunicare la prestazione sulla piattaforma INPS almeno 60 minuti prima dell’inizio, indicando dati del prestatore, compenso, luogo, durata, tipologia e settore dell’attività.
Non è quindi possibile regolarizzare correttamente a posteriori un lavoro già iniziato come se la comunicazione preventiva fosse un adempimento facoltativo.
Conferma o revoca della prestazione
Dopo la giornata lavorativa l’utilizzatore può confermare l’effettivo svolgimento della prestazione nei termini previsti dalla piattaforma. Se la prestazione comunicata non viene svolta, la revoca deve essere inserita entro il termine indicato dall’INPS.
Superato il termine senza revoca, l’INPS può procedere al pagamento del prestatore e all’accredito della contribuzione sulla base della comunicazione inserita.
Nuovo Portale Prestazioni occasionali 2026
Da gennaio 2026 l’INPS ha rinnovato il Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale. Prestatori e intermediari operano attraverso la nuova area dedicata per registrazione, dati di pagamento e gestione delle prestazioni.
Prima di utilizzare PrestO, sia utilizzatore sia prestatore devono quindi essere correttamente registrati nella piattaforma.
Il prestatore deve aprire Partita IVA?
Non per il solo fatto di svolgere una prestazione tramite PrestO. Il rapporto è gestito secondo l’articolo 54-bis e non viene fatturato come una normale prestazione professionale.
Se però la persona svolge stabilmente la stessa attività sul mercato in modo autonomo e abituale, non è corretto usare PrestO per mascherare un’attività professionale che richiede una propria Partita IVA.
PrestO e regime forfettario dell’utilizzatore
Un contribuente in regime forfettario può avere dipendenti e collaboratori e può utilizzare PrestO se rispetta le regole dello strumento. Deve però continuare a controllare il limite di 20.000 euro lordi di spese per lavoro previsto per l’accesso e la permanenza nel regime.
Le somme sostenute per rapporti di lavoro occasionali vanno quindi considerate con attenzione nel monitoraggio complessivo delle spese di personale e collaborazione, senza trattare PrestO come un costo “fuori dal forfettario”. Per i requisiti generali consulta regime forfettario: requisiti e limiti.
Compenso PrestO e tassazione del prestatore
L’articolo 54-bis prevede che i compensi percepiti dal prestatore tramite PrestO siano esenti da imposizione fiscale e non incidano sullo stato di disoccupazione nei limiti previsti dalla disciplina.
Questo è un altro elemento che distingue PrestO dal lavoro autonomo occasionale con ricevuta e ritenuta d’acconto.
PrestO e NASpI
L’INPS ha chiarito che, entro il limite dei 5.000 euro annui previsto per le prestazioni occasionali, i compensi PrestO sono compatibili con la NASpI e non richiedono la stessa gestione prevista per altri redditi da lavoro autonomo.
Restano comunque da verificare eventuali effetti specifici su altre prestazioni previdenziali o pensionistiche, soprattutto quando il prestatore percepisce trattamenti soggetti a regole di cumulabilità particolari.
Quando PrestO non è la scelta giusta
PrestO non dovrebbe essere utilizzato per coprire esigenze continuative, orari fissi ripetuti per mesi o ruoli strutturali dell’organizzazione. Se il bisogno di lavoro è stabile, può essere più corretto valutare un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coerente con la realtà.
APIVA approfondisce l’assunzione nella guida su assumere un dipendente con Partita IVA.
Collaboratore familiare: PrestO o impresa familiare?
Quando il supporto arriva da un familiare, non bisogna scegliere automaticamente PrestO. Un aiuto occasionale sporadico, una collaborazione abituale nell’impresa familiare e un vero rapporto di lavoro sono situazioni diverse.
Per il quadro specifico consulta impresa familiare e Partita IVA.
Stage e PrestO non sono intercambiabili
Il tirocinio ha finalità formative e segue una disciplina propria. PrestO remunera invece una prestazione lavorativa occasionale. Non è corretto usare l’uno per sostituire l’altro.
Se il tema è formativo, vedi la guida APIVA su Partita IVA e tirocinio.
Checklist prima di usare PrestO
- verifica che l’esigenza sia realmente sporadica e saltuaria;
- controlla che il settore non rientri nei divieti;
- verifica il numero di dipendenti a tempo indeterminato dell’utilizzatore;
- controlla che il prestatore non sia un ex dipendente o ex co.co.co. degli ultimi sei mesi;
- verifica il limite annuo di 5.000 euro del prestatore;
- verifica il limite di 10.000 euro dell’utilizzatore, o quello speciale applicabile;
- controlla il tetto di 2.500 euro con lo stesso prestatore;
- registra correttamente utilizzatore e prestatore sulla piattaforma INPS;
- finanzia il portafoglio prima dell’utilizzo;
- comunica la prestazione almeno 60 minuti prima;
- rispetta il minimo di 9 euro l’ora e 36 euro giornalieri nei casi previsti;
- considera contributi, INAIL e oneri di gestione nel costo reale;
- se sei forfettario, monitora anche il limite delle spese di lavoro.
Errori frequenti
- confondere PrestO con la prestazione autonoma occasionale;
- usare il Libretto Famiglia dentro un’attività professionale o d’impresa;
- guardare solo il limite di 5.000 euro e dimenticare i 10.000 e 2.500 euro;
- comunicare la prestazione dopo che il lavoro è iniziato;
- pagare meno del minimo previsto;
- utilizzare PrestO con un ex dipendente cessato da meno di sei mesi;
- ignorare il limite dimensionale dei dipendenti;
- usare PrestO in un settore escluso;
- calcolare il costo soltanto sul compenso e non sugli oneri aggiuntivi;
- usare PrestO per coprire un rapporto continuativo.
Domande frequenti
Una Partita IVA può usare PrestO?
Sì. Professionisti, lavoratori autonomi e imprenditori possono utilizzare il Contratto di prestazione occasionale se rispettano limiti economici, dimensionali e settoriali.
Qual è il limite per un prestatore?
5.000 euro complessivi nell’anno civile considerando tutti gli utilizzatori, con limite ordinario di 2.500 euro verso lo stesso utilizzatore.
Quanto può spendere un utilizzatore?
Normalmente 10.000 euro annui verso la totalità dei prestatori; per alcuni settori specifici il limite arriva a 15.000 euro.
Quanto deve essere pagato il lavoratore?
Il compenso non può essere inferiore a 9 euro l’ora e, per prestazioni fino a quattro ore continuative nella giornata, a 36 euro complessivi.
PrestO richiede fattura?
No. È gestito tramite la piattaforma INPS e non è una normale prestazione professionale fatturata dal prestatore.
PrestO: usarlo solo quando il lavoro è davvero occasionale
Il Contratto di prestazione occasionale è utile quando una Partita IVA ha un’esigenza temporanea e limitata, ma richiede controlli precisi prima dell’attivazione. La semplicità della piattaforma non elimina i vincoli economici e organizzativi.
Se il bisogno diventa stabile, la soluzione corretta non è moltiplicare le prestazioni PrestO ma rivalutare il tipo di rapporto di lavoro.
Fonti ufficiali: INPS – Contratto di prestazione occasionale; INPS – nuovo Portale Prestazioni occasionali dal 2026; D.L. 50/2017, art. 54-bis; Normattiva – Legge 190/2014, regime forfettario.