Il medico veterinario può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Per i servizi veterinari con ATECO 75.00.00 il coefficiente di redditività è del 78%; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
La previdenza di riferimento è l’ENPAV. Per il 2026 l’aliquota soggettiva percentuale è del 18,5%; il contributo integrativo percentuale è del 2%. La tabella annuale ENPAV 2026 riporta un contributo soggettivo minimo di 3.542,75 euro e un contributo integrativo minimo di 574,50 euro.
Regime forfettario veterinario: risposta rapida
- ATECO 2025: 75.00.00 – Servizi veterinari;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: ENPAV;
- aliquota soggettiva 2026: 18,5%;
- minimo soggettivo 2026: 3.542,75 euro secondo la tabella annuale ENPAV;
- integrativo: 2%;
- minimo integrativo 2026: 574,50 euro;
- maternità 2026: 100 euro;
- Modello1 2026: riguarda i redditi prodotti nel 2025 e scade il 30 novembre 2026.
Quando un veterinario può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dal medico veterinario persona fisica che esercita individualmente l’attività professionale e rispetta i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere verificate le altre condizioni del regime: eventuale lavoro dipendente, partecipazioni societarie, rapporti prevalenti con datore o ex datore e ulteriori cause di esclusione.
La verifica va ripetuta ogni anno. Un veterinario che passa dalla collaborazione con strutture altrui alla gestione di una clinica, entra in società o affianca un rapporto di lavoro dipendente può avere un quadro fiscale differente anche a parità di compensi.
Per il quadro generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Coefficiente 78% e calcolo delle tasse
Per i servizi veterinari il coefficiente di redditività è del 78%. Il sistema considera quindi fiscalmente reddito il 78% dei compensi e riconosce in modo forfettario costi pari al restante 22%.
Il 78% non è un’aliquota fiscale. Dal reddito forfettario lordo vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori ammessi fiscalmente; sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente. Se le spese reali sono superiori, la differenza non viene dedotta analiticamente; se sono inferiori, resta comunque applicabile il coefficiente previsto.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questa base vanno poi coordinati i contributi ENPAV deducibili secondo le regole applicabili. L’imposta sostitutiva non si calcola quindi direttamente sui 30.000 euro incassati.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il carico finale dipende dalla contribuzione ENPAV effettivamente dovuta e dall’aliquota fiscale del 15% o del 5%.
Per stimare il netto non è corretto sommare meccanicamente il 18,5% ENPAV e il 15% fiscale: i contributi previdenziali obbligatori deducibili riducono infatti la base su cui viene calcolata l’imposta sostitutiva.
ENPAV 2026: contributo soggettivo e minimo
Per i redditi 2026 l’aliquota soggettiva ENPAV è del 18,5%. La tabella annuale dell’Ente indica un reddito minimo convenzionale di 19.150 euro e un reddito massimo di 112.100 euro.
Il contributo soggettivo minimo 2026 riportato nella tabella annuale ENPAV è pari a 3.542,75 euro.
La pagina ENPAV presenta però una piccola incongruenza interna: il testo descrittivo della stessa pagina indica 3.542,85 euro, mentre la tabella annuale riporta 3.542,75 euro. In questa guida viene seguito il valore della tabella annuale 2026.
La fonte ufficiale è la pagina ENPAV sui contributi minimi e percentuali.
Contributo integrativo 2% e maternità
Il contributo integrativo ENPAV è pari al 2% dei corrispettivi relativi all’attività professionale, secondo le regole dell’Ente.
Nel 2026 il contributo integrativo minimo è pari a 574,50 euro. La tabella annuale ENPAV indica inoltre un contributo di maternità pari a 100 euro per il 2026.
Il contributo integrativo è distinto dall’IVA e dal contributo soggettivo. L’ENPAV specifica che il 2% va applicato sui corrispettivi professionali prima dell’IVA e poi riversato all’Ente secondo le regole previste.
Agevolazioni per i nuovi iscritti under 32 e under 35
ENPAV prevede agevolazioni significative per i nuovi iscritti più giovani.
Per chi si iscrive per la prima volta all’Albo con meno di 32 anni, il primo anno è gratuito; nel secondo anno è dovuto il 33% del contributo soggettivo e integrativo minimo; nel terzo e quarto anno è dovuto il 50%.
Per chi si iscrive per la prima volta dopo i 32 anni ma prima dei 35, l’agevolazione dura due anni: 33% dei minimi nel primo anno e 50% nel secondo.
Queste riduzioni previdenziali sono distinte dall’eventuale imposta sostitutiva fiscale al 5%: le due agevolazioni seguono requisiti differenti.
Un giovane veterinario può quindi trovarsi con ENPAV ridotto ma imposta al 15%, oppure con imposta al 5% e una diversa situazione previdenziale. Le due verifiche devono essere fatte separatamente.
Modello1 ENPAV 2026: redditi 2025 e scadenza
Il Modello1 2026 è la dichiarazione con cui il veterinario comunica all’ENPAV i redditi professionali prodotti nel 2025.
La scadenza è il 30 novembre 2026. L’ENPAV ha chiarito che sono tenuti alla presentazione tutti i veterinari che nel 2025 sono stati iscritti all’Ordine anche per un solo giorno, salvo i casi di esonero previsti.
Dopo la trasmissione del Modello1, il sistema calcola gli eventuali contributi percentuali eccedenti rispetto ai minimi già versati. Il pagamento delle eccedenze relative al Modello1 2026 scade il 28 febbraio 2027.
La fonte ufficiale è la pagina ENPAV dedicata al Modello1 2026.
Scadenze dei contributi minimi ENPAV
Nel 2026 i contributi minimi ordinari ENPAV hanno due scadenze principali: 31 maggio e 31 ottobre.
È possibile chiedere la rateazione entro il 31 gennaio. La rateazione in quattro rate prevede 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 31 ottobre; quella in otto rate prevede scadenze mensili da marzo a ottobre.
Il calendario completo è pubblicato nello scadenzario ENPAV 2026.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è pari al 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire la Partita IVA per la prima volta. Va verificato anche che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di una precedente attività lavorativa o professionale nei casi previsti dalla disciplina.
L’agevolazione fiscale al 5% non modifica aliquote e minimi ENPAV.
Prestazioni veterinarie, IVA e Sistema Tessera Sanitaria
Le prestazioni veterinarie non sono esenti IVA per il solo fatto di essere prestazioni sanitarie. L’esenzione prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 18 del DPR 633/1972 riguarda infatti le prestazioni sanitarie rese alla persona.
Nel regime forfettario l’IVA non viene normalmente addebitata per effetto delle regole proprie del regime, non perché la prestazione veterinaria sia esente.
Per le spese veterinarie che rientrano negli obblighi previsti, il professionista deve inoltre gestire correttamente la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.
Costi di studio, ambulatorio e clinica
Nel regime forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente. Per un veterinario questa regola può pesare molto quando l’attività richiede locali, apparecchiature diagnostiche, personale, farmaci, materiale sanitario, assicurazioni, software e manutenzioni.
Un professionista che collabora presso strutture altrui o lavora soprattutto a domicilio può avere costi relativamente contenuti; chi gestisce uno studio, un ambulatorio o una clinica può invece sostenere costi reali ben superiori al 22% riconosciuto dal coefficiente.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata nel forfettario. Per questo il confronto con il regime ordinario deve considerare costi reali e investimenti, non soltanto l’aliquota fiscale del 15%.
Radiologia, ecografia, laboratorio interno, anestesia, chirurgia, personale e reperibilità possono cambiare radicalmente la struttura dei costi. Il forfettario è quindi più facile da sostenere per chi lavora con struttura leggera rispetto a chi gestisce una clinica con investimenti elevati.
Veterinario dipendente, collaboratore e libera professione
Un veterinario può affiancare attività autonoma e lavoro dipendente quando il rapporto contrattuale e le regole applicabili lo consentono.
La presenza di lavoro dipendente può incidere sui requisiti del regime forfettario, mentre la posizione previdenziale va coordinata con le regole ENPAV e con gli eventuali casi di cancellazione o contribuzione di solidarietà previsti dall’Ente.
Due professionisti con lo stesso fatturato possono quindi avere costi previdenziali differenti se uno esercita esclusivamente in libera professione e l’altro è anche dipendente.
Per il dipendente pubblico vanno inoltre verificati eventuali vincoli di esclusiva, autorizzazioni o incompatibilità prima di svolgere attività professionale esterna.
Per il quadro generale consulta la guida su Partita IVA e lavoro dipendente.
Studio proprio, domicilio, attività ulteriori e più ATECO
Il veterinario può esercitare presso strutture di terzi, a domicilio, nel proprio studio o attraverso strutture veterinarie organizzate. La modalità concreta non cambia automaticamente il coefficiente fiscale del 78%, ma può incidere su costi, autorizzazioni e adempimenti.
Se vengono svolte anche attività economicamente autonome, per esempio pensione per animali, vendita di prodotti o servizi diversi dalla prestazione veterinaria, può essere necessario aggiungere codici ATECO specifici e separare correttamente i compensi.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA del veterinario approfondisce ATECO 75.00.00, Albo, ENPAV, struttura veterinaria, ricetta elettronica e altri adempimenti professionali.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica tutti i requisiti generali del regime;
- controlla che ATECO 75.00.00 descriva l’attività esercitata;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- calcola separatamente imposta e contribuzione ENPAV;
- considera soggettivo 18,5% e integrativo 2%;
- verifica i minimi 2026 e le agevolazioni under 32/35;
- presenta il Modello1 entro il 30 novembre;
- pianifica le rate dei contributi minimi e le eventuali eccedenze;
- stima i costi reali di studio, ambulatorio o clinica;
- confronta il risultato con il regime ordinario prima di scegliere.
Domande frequenti sul regime forfettario del veterinario
Qual è il coefficiente di redditività?
Per i servizi veterinari il coefficiente è del 78%.
Quanto è l’aliquota soggettiva ENPAV nel 2026?
La tabella annuale ENPAV indica un’aliquota del 18,5%.
Quanto è il contributo soggettivo minimo 2026?
La tabella annuale ENPAV riporta 3.542,75 euro. La stessa pagina contiene una riga descrittiva con 3.542,85 euro; questa guida segue il prospetto annuale.
Quanto è il contributo integrativo?
L’aliquota integrativa è del 2%; il minimo 2026 è pari a 574,50 euro.
Quando scade il Modello1 2026?
La scadenza è il 30 novembre 2026 e riguarda i redditi professionali prodotti nel 2025.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende soprattutto da costi reali, struttura dell’attività, ENPAV, IVA sugli acquisti e situazione personale.