Il regime impatriati può essere applicato nel 2026 anche a chi apre una Partita IVA per svolgere arti o professioni in Italia, ma non a qualunque attività autonoma e non insieme al regime forfettario sullo stesso reddito. Per i trasferimenti di residenza dal 2024 la disciplina è quella dell’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023.
L’agevolazione fa concorrere al reddito complessivo solo il 50% del reddito di lavoro autonomo agevolabile, entro il limite annuo di 600.000 euro. In presenza di un figlio minore residente in Italia la quota imponibile può scendere al 40%, alle condizioni previste dalla norma.
Chi può usare il regime impatriati con Partita IVA
Per il lavoro autonomo il nuovo regime riguarda i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia. Il professionista deve trasferire la residenza fiscale in Italia e rispettare i requisiti previsti dalla legge.
Tra le condizioni principali ci sono l’assenza di residenza fiscale in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti, lo svolgimento dell’attività per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano e il possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione. Dal 2025 la norma include anche chi ha svolto attività di ricerca, anche applicata, nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Tre, sei o sette anni all’estero: quando cambia il requisito
La regola ordinaria richiede tre periodi d’imposta precedenti di non residenza fiscale in Italia. Il requisito sale però a sei o sette periodi quando il lavoratore rientra per operare in favore dello stesso soggetto o dello stesso gruppo presso cui lavorava all’estero, secondo le condizioni specifiche previste dall’articolo 5.
Per un professionista che rientra e apre una Partita IVA con clienti propri, quindi, non va applicata automaticamente la regola dei sei o sette anni. Bisogna prima verificare se esiste davvero il rapporto con il precedente datore o con il medesimo gruppo.
Quanto si tassa: 50% o 40% fino a 600.000 euro
Se tutti i requisiti sono rispettati, il reddito agevolabile concorre alla formazione del reddito complessivo per il 50%. Il limite annuo agevolabile è 600.000 euro.
La quota imponibile è ridotta al 40% se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore oppure se un figlio nasce o viene adottato durante il periodo agevolato, purché il minore sia residente in Italia per il periodo richiesto. Non significa che l’imposta sia del 40%: significa che il 40% del reddito agevolabile entra nella base imponibile IRPEF.
Durata dell’agevolazione e permanenza minima in Italia
Il nuovo regime si applica nel periodo d’imposta del trasferimento e nei quattro successivi, quindi normalmente per cinque periodi d’imposta.
La legge richiede inoltre di mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno quattro anni. Se il lavoratore trasferisce nuovamente la residenza prima di questo periodo minimo, l’Amministrazione può recuperare i benefici già fruiti con gli interessi.
Regime impatriati e forfettario: si possono sommare?
No, sul medesimo reddito professionale non si sommano. Il forfettario determina il reddito con il proprio coefficiente di redditività e lo assoggetta a imposta sostitutiva; il regime impatriati opera invece sulla formazione del reddito soggetto a IRPEF.
Un professionista che possiede i requisiti per entrambi deve quindi valutare quale regime applicare. Con costi elevati o redditi più consistenti l’impatriati in regime ordinario può risultare competitivo; con attività piccola e semplice il forfettario può essere più conveniente. Il confronto va fatto sui numeri reali, non soltanto sulle percentuali nominali. Per i requisiti del secondo regime vedi regime forfettario 2026.
INPS o Cassa: l’agevolazione è fiscale
Il regime impatriati è un’agevolazione sulle imposte sui redditi. Non va quindi dato per scontato che dimezzi nello stesso modo anche i contributi previdenziali.
Per Gestione Separata o Cassa professionale bisogna verificare la base contributiva prevista dalla gestione applicabile e le relative regole. L’inquadramento previdenziale dipende dalla professione esercitata: Cassa professionale o Gestione Separata.
Esempio pratico
Una consulente altamente qualificata, fiscalmente residente all’estero dal 2022 al 2025, si trasferisce in Italia nel 2026 e apre Partita IVA per svolgere qui la propria professione. Se rispetta tutti gli altri requisiti e non lavora per il medesimo gruppo che la impiegava all’estero, può verificare il requisito ordinario dei tre periodi d’imposta di non residenza.
Con 100.000 euro di reddito professionale agevolabile, in assenza delle condizioni per la maggiorazione con figlio minore, 50.000 euro concorrono alla base imponibile IRPEF. Il calcolo finale deve poi considerare costi deducibili, contributi e altri redditi.
Checklist prima del rientro
- ricostruisci la residenza fiscale dei periodi precedenti;
- verifica se lavorerai per lo stesso datore o gruppo;
- controlla i requisiti di qualificazione o specializzazione;
- accerta che l’attività sia svolta prevalentemente in Italia;
- confronta impatriati e forfettario prima di scegliere il regime;
- verifica separatamente INPS o Cassa professionale;
- conserva documenti che dimostrano trasferimento e requisiti.
La fonte normativa è l’articolo 5 del D.Lgs. 209/2023, nel testo vigente.
Domande frequenti
Il regime impatriati vale anche per una Partita IVA?
Sì, per redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni, se sono rispettati tutti i requisiti.
Posso essere forfettario e impatriato insieme?
Non sullo stesso reddito professionale: i due sistemi determinano e tassano il reddito con meccanismi diversi.
L’agevolazione dura dieci anni?
Per i nuovi trasferimenti disciplinati dal D.Lgs. 209/2023 la durata ordinaria è di cinque periodi d’imposta.
Il 50% è l’aliquota delle tasse?
No. È la quota di reddito che concorre alla base imponibile; su quella base si applicano poi le regole IRPEF.