Nel 2026 il registro dei corrispettivi esiste ancora, ma non deve essere confuso con i corrispettivi telematici. Per la maggior parte degli esercenti che memorizzano e trasmettono telematicamente i corrispettivi tramite registratore telematico o procedura web, la trasmissione elettronica sostituisce l’annotazione giornaliera nel registro. Il registro resta però rilevante nei casi in cui la normativa prevede ancora l’annotazione dei corrispettivi, ad esempio per alcune attività esonerate dalla trasmissione telematica e per specifiche vendite a distanza.
Il riferimento oggi è l’articolo 87 del D.Lgs. 10/2026, Testo unico IVA, che disciplina la registrazione dei corrispettivi. La regola operativa dipende quindi dal tipo di attività e dal modo in cui viene certificata la vendita.
Registro corrispettivi: risposta rapida
| Situazione | Registro corrispettivi |
|---|---|
| Negozio con registratore telematico | Normalmente sostituito dalla memorizzazione e trasmissione telematica |
| Documento Commerciale online | I dati sono memorizzati e trasmessi telematicamente |
| Attività esonerata dai corrispettivi telematici | Può restare necessario secondo la disciplina applicabile |
| E-commerce indiretto B2C | Le vendite non fatturate devono essere annotate secondo le regole del registro |
| Vendita con fattura | L’importo può comunque rientrare nel totale giornaliero previsto dall’art. 87 |
| Forfettario | Il regime fiscale non elimina da solo gli obblighi di certificazione dei corrispettivi |
Cos’è il registro dei corrispettivi?
È il registro IVA nel quale i commercianti al minuto e gli altri soggetti ammessi possono annotare l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate in ciascun giorno, distinguendo gli importi secondo il trattamento IVA applicabile.
Non è un elenco nominativo dei clienti e non coincide con il registro delle fatture emesse. La sua funzione è riepilogare i corrispettivi delle operazioni per le quali, nei casi previsti, non viene emessa fattura salvo richiesta del cliente.
Qual è la norma nel 2026?
Dal 2026 il riferimento è l’articolo 87 del D.Lgs. 10/2026, che ha riordinato la disciplina già contenuta nell’articolo 24 del DPR 633/1972.
L’articolo 87 stabilisce che i commercianti al minuto e gli altri contribuenti interessati possono annotare in apposito registro l’ammontare globale dei corrispettivi giornalieri, distinto secondo aliquota o tipologia dell’operazione.
Chi può usare il registro dei corrispettivi?
Il registro riguarda soprattutto le attività al dettaglio e assimilate per le quali la fattura non è obbligatoria se il cliente non la richiede nei termini previsti. Rientrano, a seconda del caso concreto, commercio al minuto, somministrazioni, prestazioni rese al pubblico e altre attività individuate dalla disciplina IVA.
Oggi, però, bisogna sempre coordinare questa regola con l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Con i corrispettivi telematici serve ancora il registro?
Normalmente no, quando l’operatore assolve correttamente l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i corrispettivi elettronici sostituiscono gli obblighi di registrazione giornaliera delle operazioni.
Il dato viene memorizzato e trasmesso attraverso registratore telematico oppure tramite gli strumenti messi a disposizione dall’Agenzia, come il Documento Commerciale online.
Per la procedura senza registratore consulta invio dei corrispettivi telematici senza registratore.
Registro corrispettivi e registratore telematico: differenza
Il registro è una scrittura IVA. Il registratore telematico è invece lo strumento che memorizza elettronicamente le operazioni e trasmette i dati giornalieri all’Agenzia delle Entrate.
Quando la trasmissione telematica è obbligatoria e viene eseguita correttamente, non si tiene un secondo registro cartaceo soltanto per duplicare le stesse operazioni.
Quando il registro può servire ancora?
Il registro mantiene una funzione nei casi in cui il contribuente è escluso o esonerato dalla trasmissione telematica oppure quando una particolare tipologia di vendita segue regole documentali diverse.
Un caso tipico è il commercio elettronico indiretto, assimilato alle vendite per corrispondenza: per le vendite B2C che non richiedono fattura, la prassi dell’Agenzia continua a richiamare la registrazione dei corrispettivi.
E-commerce indiretto: il registro dei corrispettivi serve?
Sì, per le vendite a distanza di beni materiali assimilate alla vendita per corrispondenza, quando non viene emessa fattura, resta necessario contabilizzare i corrispettivi secondo le regole applicabili.
La Risoluzione Agenzia delle Entrate 274/E del 5 novembre 2009 ha chiarito che il commercio elettronico indiretto è esonerato dalla certificazione fiscale tipica delle vendite in presenza, fermo restando l’obbligo di registrazione dei corrispettivi.
Per resi, B2C/B2B, UE ed estero consulta commercio elettronico indiretto.
Come si compila il registro dei corrispettivi?
Il criterio di base è giornaliero. Per ogni giornata si annota l’ammontare globale dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, distinguendo gli importi secondo aliquota IVA o natura dell’operazione.
Una registrazione ordinata deve permettere di ricostruire almeno:
- data delle operazioni;
- totale dei corrispettivi;
- suddivisione per aliquota IVA quando necessaria;
- operazioni non imponibili, esenti o non soggette, se presenti;
- rettifiche, resi o storni documentati;
- coerenza con incassi, piattaforme e sistemi di pagamento.
Il totale va indicato al netto o al lordo dell’IVA?
Il registro dei corrispettivi nasce per annotare il totale incassato dal cliente comprensivo dell’IVA, con successiva separazione dell’imposta secondo le regole applicabili.
Non bisogna quindi trattarlo come un registro delle fatture emesse in cui imponibile e IVA sono già esposti separatamente documento per documento.
Come si separano le diverse aliquote IVA?
Se l’attività effettua operazioni soggette ad aliquote diverse, i corrispettivi devono essere ricostruibili in modo coerente con il trattamento IVA applicato.
Un negozio che vende prodotti al 22% e al 10%, ad esempio, non può limitarsi a un totale indistinto se la normativa e il sistema contabile richiedono la distinzione necessaria per determinare correttamente l’imposta.
Nel registro vanno inserite anche le vendite fatturate?
L’articolo 87 prevede che nella determinazione dell’ammontare giornaliero siano computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate con emissione di fattura nei casi disciplinati dalla norma.
Questo evita che il totale giornaliero perda coerenza con le operazioni effettivamente svolte. La gestione pratica deve però evitare duplicazioni tra registro, fatture e liquidazione IVA.
Entro quando si annotano i corrispettivi?
La regola generale dell’articolo 87 prevede l’annotazione con riferimento al giorno in cui le operazioni sono effettuate entro il giorno non festivo successivo.
Per attività soggette a regimi o esoneri specifici possono esistere modalità particolari: prima di applicare una periodicità diversa occorre verificare la disciplina concreta dell’attività.
Il registro può essere digitale?
Sì. Le scritture contabili possono essere gestite con strumenti informatici nel rispetto delle regole di tenuta, integrità e conservazione.
Il punto essenziale non è il supporto cartaceo o digitale, ma la possibilità di ricostruire correttamente le operazioni e produrre i dati richiesti in caso di controllo.
Registro corrispettivi e prima nota sono la stessa cosa?
No. Il registro corrispettivi è una scrittura IVA; la prima nota è uno strumento gestionale utilizzato per incassi, pagamenti, cassa e banca.
I due prospetti devono però essere riconciliabili. Per il metodo operativo consulta prima nota Partita IVA.
Registro corrispettivi e registro fatture emesse
Sono due registri diversi. Il registro delle fatture emesse è regolato dall’articolo 86 del Testo unico IVA; il registro dei corrispettivi dall’articolo 87.
Per il confronto completo consulta registri IVA acquisti, vendite e corrispettivi.
Cosa cambia per il regime forfettario?
Essere in regime forfettario non significa essere automaticamente esclusi dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi. Occorre guardare al tipo di operazione e alla disciplina applicabile all’attività.
Il forfettario non addebita normalmente IVA nelle operazioni nazionali ordinarie, ma deve comunque documentare e ricostruire correttamente i ricavi e rispettare gli obblighi di memorizzazione o registrazione previsti.
POS e corrispettivi nel 2026
Nel 2026 è diventato operativo anche il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti utilizzati per la certificazione dei corrispettivi. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le relative funzionalità nel portale Fatture e Corrispettivi.
Questo rafforza la necessità di riconciliare importi trasmessi, pagamenti elettronici e dati contabili, senza confondere il movimento POS con il momento fiscale dell’operazione.
Cosa fare se i corrispettivi telematici non vengono inviati?
Un problema di connessione o un guasto del registratore non trasforma automaticamente l’adempimento telematico in una gestione ordinaria cartacea. Esistono procedure specifiche per mancata trasmissione, fuori servizio e invio tardivo.
Consulta mancato invio dei corrispettivi telematici.
Esempio pratico: e-commerce B2C
Un negozio online vende beni fisici a consumatori italiani per 1.500 euro in una giornata. Nessun cliente richiede fattura. Le operazioni sono qualificate come commercio elettronico indiretto.
Il venditore deve poter ricostruire gli ordini, i pagamenti, eventuali rimborsi e il corrispettivo giornaliero da registrare secondo le regole applicabili. L’estratto del gateway di pagamento, da solo, non sostituisce una corretta registrazione fiscale.
Esempio pratico: negozio fisico con RT
Un negozio fisico utilizza un registratore telematico regolarmente attivo. Le vendite vengono memorizzate e trasmesse all’Agenzia delle Entrate.
In questo caso la memorizzazione e trasmissione telematica sostituiscono normalmente l’obbligo di annotare manualmente ogni giornata in un registro corrispettivi separato.
Errori frequenti sul registro corrispettivi
- tenere un registro cartaceo duplicato senza motivo pur usando correttamente l’RT;
- ritenere che il registro sia stato abolito in ogni situazione;
- confondere corrispettivi telematici e registro dei corrispettivi;
- usare il totale POS come totale fiscale senza riconciliazione;
- non distinguere vendite online B2C e B2B;
- dimenticare resi e rimborsi nell’e-commerce;
- non separare correttamente aliquote o nature IVA;
- pensare che il regime forfettario elimini ogni obbligo documentale.
Checklist registro corrispettivi
- verifica se l’attività è soggetta ai corrispettivi telematici;
- controlla eventuali esoneri o regimi particolari;
- se il registro serve, organizza i totali giornalieri;
- separa aliquote e tipologie IVA quando necessario;
- riconcilia vendite, incassi e pagamenti elettronici;
- gestisci resi e storni con documentazione coerente;
- non duplicare le operazioni già memorizzate telematicamente;
- conserva la documentazione che permette di ricostruire i dati.
Domande frequenti sul registro dei corrispettivi
Il registro dei corrispettivi è stato abolito?
No. Esiste ancora, ma per molti esercenti l’obbligo di annotazione giornaliera è sostituito dalla memorizzazione e trasmissione telematica.
Chi usa il registratore telematico deve compilare anche il registro?
Normalmente no per le operazioni correttamente memorizzate e trasmesse, salvo casi particolari.
Un e-commerce deve tenere il registro corrispettivi?
Nel commercio elettronico indiretto B2C, per le operazioni non fatturate, la prassi dell’Agenzia prevede la registrazione dei corrispettivi.
Il forfettario deve usare il registro corrispettivi?
Dipende dall’attività e dal modo in cui le operazioni devono essere certificate. Il solo regime forfettario non elimina automaticamente gli obblighi.
Il registro può essere elettronico?
Sì, purché siano rispettate le regole di tenuta e conservazione delle scritture.