Il commercio elettronico indiretto è la vendita online di beni materiali con consegna fisica tramite corriere, spedizioniere o altro vettore. Ordine e pagamento avvengono via internet, ma il prodotto viene consegnato materialmente al cliente. Fiscalmente è quindi diverso dall’e-commerce diretto, che riguarda servizi o contenuti forniti interamente online.
Per chi vende beni fisici online, questa distinzione incide su fatturazione, corrispettivi, IVA, vendite B2C in altri Paesi UE, OSS, resi e registrazione degli incassi.
Cos’è il commercio elettronico indiretto
L’Agenzia delle Entrate considera commercio elettronico indiretto la vendita nella quale la transazione commerciale avviene online ma il bene viene consegnato fisicamente al cliente.
È assimilato, ai fini IVA, alle vendite per corrispondenza. È il caso tipico di un negozio online che riceve l’ordine dal sito e spedisce il prodotto con un corriere.
E-commerce diretto e indiretto: differenza
Nell’e-commerce indiretto si vende un bene materiale: abbigliamento, accessori, prodotti alimentari, libri, componenti, arredamento e così via.
Nell’e-commerce diretto ciò che viene acquistato viene fornito digitalmente, senza spedizione fisica: per esempio alcuni software, contenuti digitali o servizi elettronici. Le regole IVA possono essere diverse.
Un negozio Shopify o WooCommerce è sempre e-commerce indiretto?
No. La piattaforma non determina la natura fiscale dell’operazione. Shopify, WooCommerce o un marketplace possono essere utilizzati sia per beni fisici sia per prodotti o servizi digitali.
Conta cosa viene venduto e come viene consegnato al cliente.
Serve la Partita IVA per vendere beni online?
Quando la vendita online viene svolta in modo abituale e organizzato, serve normalmente una Partita IVA e l’inquadramento come attività commerciale.
APIVA approfondisce apertura, Registro Imprese, INPS e SCIA nella guida sulla Partita IVA per e-commerce.
Quale codice ATECO usare
Con ATECO 2025 il codice non viene scelto soltanto perché la vendita avviene online. La classificazione considera maggiormente il prodotto o l’attività economica effettivamente svolta.
Per questo APIVA mantiene separata la guida sul codice ATECO e-commerce, dove viene analizzata la scelta in base al modello di business.
Commercio elettronico indiretto e fattura
Per le vendite B2C di beni materiali online, assimilate alle vendite per corrispondenza, la fattura non è normalmente obbligatoria se il cliente non la richiede entro il momento previsto dalla disciplina IVA.
Se viene emessa fattura, l’operazione deve essere gestita secondo le regole ordinarie applicabili alla fatturazione elettronica.
Serve lo scontrino elettronico?
Per il commercio elettronico indiretto l’Agenzia delle Entrate ha confermato l’esonero dall’obbligo di certificazione tramite scontrino o ricevuta fiscale e, nelle condizioni previste, dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Resta però l’obbligo di registrare correttamente i corrispettivi secondo le regole applicabili.
Registro dei corrispettivi
Le vendite online B2C non fatturate devono essere contabilizzate correttamente. La prassi dell’Agenzia delle Entrate richiama l’annotazione nel registro dei corrispettivi previsto dall’articolo 24 del DPR 633/1972.
Ordini, pagamenti, rimborsi e resi devono poter essere riconciliati con le registrazioni contabili.
E-commerce indiretto e cliente con Partita IVA
Se il cliente acquista come impresa o professionista, la vendita va gestita come operazione B2B e la fatturazione deve essere coerente con i dati fiscali del cliente e con le regole applicabili.
Il checkout dovrebbe quindi consentire di distinguere chiaramente acquisti B2C e B2B e raccogliere i dati necessari quando deve essere emessa fattura.
Quando il privato chiede la fattura
Il sito dovrebbe consentire al cliente privato di richiedere la fattura entro il momento previsto dalla normativa, raccogliendo codice fiscale e gli altri dati necessari.
Non è prudente ricostruire mesi dopo una fattura che non era stata richiesta nel momento corretto senza verificare la disciplina applicabile.
Pagamenti con carta, PayPal e Stripe
Il metodo di pagamento non cambia la natura dell’e-commerce indiretto. Carta, PayPal, Stripe, bonifico o wallet servono soltanto a incassare.
È però fondamentale riconciliare il prezzo lordo della vendita, le commissioni trattenute dal provider e il netto effettivamente accreditato.
Ordine, pagamento e spedizione: tre date diverse
Un ordine può essere effettuato oggi, pagato immediatamente e spedito domani. Queste date non devono essere confuse tra loro.
Il software gestionale dovrebbe conservare almeno data dell’ordine, data dell’incasso, documento fiscale collegato, data di spedizione e eventuale rimborso.
Resi e rimborsi
Un reso incide sia sul rapporto con il cliente sia sulla contabilità. Il rimborso deve essere collegato all’ordine originario e alla registrazione fiscale effettuata.
APIVA tratta diritto di recesso, eccezioni e tempi nella guida su resi e diritto di recesso e-commerce.
Vendite B2C in Italia
Per una vendita di beni fisici a un consumatore italiano, l’operatore applica le regole nazionali IVA e di documentazione previste per il commercio elettronico indiretto.
Il cliente riceve materialmente il bene, mentre ordine e pagamento possono essere gestiti integralmente online.
Vendite B2C in altri Paesi UE
Quando i beni vengono spediti da uno Stato membro a consumatori di altri Stati UE, entrano in gioco le regole sulle vendite a distanza intracomunitarie.
La disciplina europea prevede una soglia complessiva di 10.000 euro, al netto dell’IVA, calcolata secondo le condizioni previste dalla direttiva IVA per determinate vendite a distanza e servizi TTE transfrontalieri.
Cosa succede oltre 10.000 euro
Superata la soglia prevista, le vendite a distanza B2C diventano normalmente imponibili nello Stato membro del consumatore secondo le regole europee applicabili.
L’operatore può utilizzare il regime OSS per dichiarare e versare l’IVA dovuta nei diversi Stati senza aprire una posizione IVA in ciascun Paese per le operazioni che rientrano nel regime.
Cos’è l’OSS
OSS significa One Stop Shop. È uno sportello unico IVA che consente di dichiarare in un solo Stato membro l’IVA dovuta su determinate vendite B2C effettuate in altri Paesi UE.
Non modifica il fatto che l’aliquota da applicare può essere quella del Paese di destinazione del cliente.
Vendite tramite marketplace
Vendere tramite Amazon, eBay, Etsy o altri marketplace non elimina gli obblighi fiscali del venditore. In alcune operazioni transfrontaliere la piattaforma può assumere specifici obblighi IVA, ma bisogna analizzare il modello concreto.
Ordini, payout, commissioni del marketplace, rimborsi e IVA devono essere riconciliati separatamente.
Dropshipping ed e-commerce indiretto
Anche il dropshipping può realizzare commercio elettronico indiretto perché il cliente acquista online un bene fisico che viene spedito da un fornitore terzo.
La catena fiscale può però essere più complessa, soprattutto se il fornitore si trova fuori dall’Italia o fuori dall’UE. APIVA ha una guida dedicata alla Partita IVA per dropshipping.
Importazioni da Paesi extra-UE
Se i beni arrivano da un Paese terzo entrano in gioco anche IVA all’importazione, dazi, valore doganale e procedure doganali.
Per vendite a distanza di beni importati di basso valore può essere rilevante anche il regime IOSS, quando ricorrono le condizioni previste.
IOSS e vendite di beni importati
IOSS è il regime speciale per determinate vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi. Consente, nei casi previsti, di semplificare la gestione dell’IVA sulla vendita al consumatore.
Non va confuso con OSS: i due regimi hanno ambiti differenti.
E-commerce indiretto e regime forfettario
Un commerciante online persona fisica può applicare il regime forfettario se rispetta tutti i requisiti e non ricade nelle cause di esclusione.
Il forfettario semplifica la determinazione del reddito, ma non elimina gli obblighi commerciali, la corretta gestione degli ordini, le regole sui consumatori e le particolarità IVA delle operazioni transfrontaliere.
Forfettario e vendite UE
Essere in regime forfettario non significa poter ignorare le regole IVA europee sulle vendite a distanza. Quando si vende oltre confine bisogna verificare separatamente il regime nazionale della Partita IVA e la disciplina IVA UE applicabile alle operazioni.
APIVA approfondisce l’inquadramento fiscale nella guida su regime forfettario ed e-commerce.
Registro corrispettivi e forfettario
Il regime forfettario prevede semplificazioni contabili importanti, ma l’operatore deve comunque essere in grado di ricostruire correttamente vendite, incassi, resi e fatture.
Una gestione ordinata è indispensabile soprattutto quando si utilizzano più canali di vendita e gateway di pagamento.
Vendita online e negozio fisico insieme
Se la stessa impresa vende sia online sia in negozio fisico, non deve applicare automaticamente le stesse regole documentali a tutti gli incassi.
Le vendite in presenza possono richiedere documento commerciale e trasmissione dei corrispettivi anche se l’e-commerce indiretto beneficia di regole diverse.
Click and collect
Nel click and collect il cliente ordina online ma ritira il bene presso un punto fisico. La qualificazione e la documentazione dell’operazione vanno verificate in base a come avvengono ordine, pagamento e consegna.
Non va dato per scontato che ogni vendita iniziata online abbia automaticamente lo stesso trattamento di una spedizione a domicilio.
Contrassegno
Il pagamento in contrassegno non trasforma la vendita in commercio tradizionale: l’ordine resta online e il bene viene consegnato fisicamente.
Bisogna però riconciliare correttamente l’incasso ricevuto dal vettore con l’ordine originario.
Come organizzare la contabilità e-commerce
- assegna a ogni ordine un identificativo univoco;
- registra il prezzo lordo pagato dal cliente;
- separa IVA e natura operazione quando applicabile;
- collega ogni eventuale fattura;
- riconcilia il pagamento con banca o gateway;
- registra commissioni;
- collega resi e rimborsi all’ordine originale;
- distingui vendite Italia, UE ed extra-UE;
- separa vendite B2C e B2B;
- conserva i report dei marketplace.
Errori frequenti nell’e-commerce indiretto
- confondere beni fisici e servizi elettronici;
- emettere o non emettere fattura senza distinguere B2C e B2B;
- trattare il netto accreditato dal gateway come ricavo lordo;
- non registrare correttamente i corrispettivi;
- ignorare la soglia UE delle vendite a distanza;
- confondere OSS e IOSS;
- non riconciliare resi e rimborsi;
- usare un vecchio ATECO generico “e-commerce” senza verificare ATECO 2025;
- applicare le regole del negozio fisico a tutte le vendite online;
- non separare le vendite dei diversi marketplace.
Checklist operativa
- vendi beni materiali?
- la consegna avviene fisicamente?
- hai distinto clienti B2C e B2B?
- il checkout permette di richiedere fattura?
- registri correttamente i corrispettivi?
- riconcili gateway e ordini?
- gestisci correttamente resi e rimborsi?
- vendi a consumatori di altri Paesi UE?
- hai verificato soglia 10.000 euro e OSS?
- importi beni da Paesi extra-UE?
Domande frequenti sul commercio elettronico indiretto
Cos’è il commercio elettronico indiretto?
È la vendita online di beni materiali che vengono consegnati fisicamente al cliente.
Serve sempre la fattura?
Nel B2C domestico la fattura non è normalmente obbligatoria se il cliente non la richiede nei termini previsti. Il B2B va gestito secondo le normali regole di fatturazione applicabili.
Serve lo scontrino elettronico?
La prassi dell’Agenzia delle Entrate riconosce specifiche semplificazioni al commercio elettronico indiretto assimilato alle vendite per corrispondenza; resta la corretta registrazione dei corrispettivi.
Quando entra in gioco l’OSS?
Nelle vendite a distanza B2C intracomunitarie, superata la soglia UE applicabile o in caso di opzione, l’OSS può semplificare la dichiarazione dell’IVA dovuta negli Stati di destinazione.
Dropshipping ed e-commerce indiretto coincidono?
No. Il dropshipping è un modello logistico-commerciale; può generare operazioni di e-commerce indiretto, ma ha ulteriori complessità fiscali e doganali.
Commercio elettronico indiretto: la regola chiave
La domanda decisiva è semplice: il cliente acquista online ma riceve un bene fisico? Se sì, siamo normalmente nell’area del commercio elettronico indiretto. Da lì vanno distinti Italia, UE, extra-UE, B2C, B2B, fatture, corrispettivi e regimi OSS/IOSS.
Fonti: Dipartimento Finanze / Agenzia Entrate — commercio elettronico indiretto e vendite per corrispondenza; FiscoOggi — corrispettivi nell’e-commerce indiretto; Commissione europea — note esplicative IVA e-commerce / OSS; EUR-Lex — Direttiva IVA 2006/112/CE consolidata.