Nel 2026 il richiedente asilo non può iniziare a lavorare immediatamente: il periodo di attesa è salito a 90 giorni dalla presentazione della domanda. Dopo questo termine, se la procedura è ancora pendente e il titolo consente l’accesso al lavoro, è possibile valutare anche un’attività autonoma con Partita IVA nel rispetto delle regole fiscali e amministrative.
Attenzione alle guide che indicano ancora 60 giorni: dal 2026 la disciplina è cambiata. Inoltre, il permesso per richiesta asilo non va confuso con lo status di rifugiato o con la protezione sussidiaria, che hanno regole diverse.
Dal 2026 il termine per lavorare è di 90 giorni
Il DL 100/2026, convertito in legge, ha portato da 60 a 90 giorni il periodo di attesa prima dell’accesso al lavoro per i richiedenti protezione internazionale. Il Portale Integrazione Migranti ha confermato la nuova regola nell’agosto 2026.
Per chi presenta domanda dopo l’entrata in vigore della modifica, quindi, non è corretto utilizzare la vecchia soglia di 60 giorni.
Partita IVA: il termine di 90 giorni non è una soglia fiscale
I 90 giorni riguardano l’accesso al lavoro del richiedente asilo, non l’obbligo di aprire Partita IVA. Una volta che l’attività lavorativa è consentita, la necessità della Partita IVA dipende dalle normali regole sull’abitualità e sull’autonomia dell’attività.
Se si tratta di un’attività professionale svolta con continuità, la Partita IVA può essere necessaria anche con ricavi iniziali molto bassi. Non esiste un limite generale di 5.000 euro che consenta sempre di lavorare senza Partita IVA.
Richiedente asilo e titolare di protezione non sono la stessa cosa
Durante la procedura la persona è richiedente protezione internazionale. Se viene riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, entra in un regime diverso che consente il lavoro secondo le regole del titolo ottenuto.
Per il caso successivo al riconoscimento puoi consultare asilo, protezione sussidiaria e Partita IVA.
Il permesso per richiesta asilo può essere convertito in lavoro autonomo?
Il permesso per richiesta asilo ha una funzione specifica: documenta la permanenza durante l’esame della domanda. Non va trattato come un normale permesso da convertire liberamente in lavoro autonomo. L’eventuale evoluzione del titolo dipende dall’esito della procedura di protezione e dalle altre fattispecie previste dalla legge.
Aprire una Partita IVA non trasforma quindi il titolo di soggiorno e non sostituisce la procedura di asilo.
Professione, ditta individuale e titoli richiesti
Quando l’accesso al lavoro è consentito, l’avvio concreto dipende dal tipo di attività. Un professionista può dover aprire Partita IVA e iscriversi alla Gestione Separata; una ditta richiede Registro Imprese, ComUnica e spesso SCIA. Per professioni regolamentate servono anche riconoscimento dei titoli e iscrizione all’Albo.
Il codice fiscale e il titolo di soggiorno non sostituiscono questi adempimenti.
Regime forfettario e residenza fiscale
Il richiedente che apre una Partita IVA deve verificare se può applicare il regime forfettario. La scelta dipende da residenza fiscale, soglie di ricavi, redditi da lavoro e altre cause ostative, non dallo status di richiedente asilo in quanto tale.
Per il controllo completo vedi regime forfettario 2026.
INPS e previdenza
L’attività autonoma può comportare contribuzione in Gestione Separata, Artigiani o Commercianti, oppure presso una Cassa professionale. Non esiste un’esenzione contributiva generale per chi è richiedente asilo.
Per individuare la gestione corretta consulta INPS e Partita IVA.
Esempi e checklist
Domanda presentata da 30 giorni. Non si può utilizzare la Partita IVA per anticipare il diritto al lavoro prima del termine previsto.
Procedura pendente oltre 90 giorni. Se l’accesso al lavoro è ormai consentito, la persona può verificare l’apertura della Partita IVA per un’attività realmente autonoma, insieme agli adempimenti specifici.
- calcola correttamente i 90 giorni;
- verifica che la procedura di asilo sia ancora pendente;
- non confondere accesso al lavoro e obbligo fiscale di Partita IVA;
- controlla requisiti professionali e amministrativi;
- verifica forfettario e previdenza;
- non considerare la Partita IVA una conversione del permesso.
Domande frequenti
Dopo quanti giorni può lavorare un richiedente asilo nel 2026?
Dopo 90 giorni dalla presentazione della domanda, secondo la disciplina introdotta nel 2026.
La vecchia regola dei 60 giorni vale ancora?
No, nel 2026 il termine è stato portato a 90 giorni.
Aprire Partita IVA permette di lavorare prima?
No. La Partita IVA non anticipa il diritto al lavoro previsto dalla normativa sull’asilo.
Il permesso per richiesta asilo diventa automaticamente lavoro autonomo?
No. L’apertura fiscale non converte il titolo di soggiorno.