Nel 2026 una società tra professionisti può essere costituita anche in forma di SRL, ma non basta aprire una normale società di capitali e svolgere attività professionali. La STP deve rispettare i requisiti dell’articolo 10 della legge 183/2011, iscriversi nella sezione speciale dell’Ordine o Collegio competente e nel Registro Imprese e mantenere la prevalenza professionale richiesta dalla legge.
Dal 3 gennaio 2026 è cambiata anche una regola importante sulla composizione sociale: la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni deve essere garantita dal numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, dalla loro partecipazione al capitale, secondo il modello societario scelto.
STP in forma di SRL: risposta rapida
| Voce | Regola 2026 |
|---|---|
| Forma | Può essere SRL |
| Oggetto | Esercizio esclusivo di attività professionali regolamentate |
| Soci professionisti | Devono garantire i 2/3 nelle decisioni secondo la regola vigente |
| Soci non professionisti | Ammessi per prestazioni tecniche o investimento |
| Ordine | Iscrizione nella sezione speciale |
| Registro Imprese | Iscrizione anche nella sezione speciale STP |
Cos’è una società tra professionisti?
La STP è una società costituita per esercitare in forma societaria una o più professioni regolamentate per le quali è prevista l’iscrizione in un albo, ordine o collegio. Non è quindi una forma adatta a qualsiasi attività di consulenza libera: il presupposto è l’esercizio di professioni ordinistiche.
Una STP può essere una SRL?
Sì. L’articolo 10 della legge 183/2011 consente di utilizzare diversi modelli societari, comprese società di persone, società di capitali, cooperative e quindi anche la società a responsabilità limitata.
La Camera di Commercio di Torino riepiloga espressamente la SRL tra i modelli utilizzabili per costituire una società tra professionisti.
Quale oggetto sociale deve avere?
L’atto costitutivo deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci. In una STP multidisciplinare possono convivere più professioni regolamentate, ma bisogna individuare quella prevalente ai fini dell’iscrizione all’Ordine competente.
Per la costruzione generale della clausola vedi anche oggetto sociale SRL.
Chi può essere socio di una STP?
Possono essere soci i professionisti iscritti a ordini, albi e collegi, inclusi cittadini UE in possesso del titolo abilitante. La legge consente anche soci non professionisti, ma solo per prestazioni tecniche o finalità di investimento.
Cosa è cambiato dal 3 gennaio 2026?
La disciplina sulla prevalenza dei professionisti è stata modificata. Oggi il numero dei soci professionisti oppure, in alternativa, la loro partecipazione al capitale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, tenendo conto delle regole del modello societario prescelto.
Il testo vigente dell’articolo 10 della legge 183/2011 precisa inoltre che patti sociali o parasociali non possono essere utilizzati per aggirare questa regola.
Cosa succede se viene meno la prevalenza professionale?
Il venir meno della condizione dei due terzi è causa di scioglimento e può comportare la cancellazione della società dall’albo. La legge concede però sei mesi per ristabilire la prevalenza professionale.
Un professionista può essere socio di due STP?
No in via generale: l’articolo 10 prevede l’incompatibilità della partecipazione contemporanea a più società tra professionisti, fatte salve eventuali discipline speciali dei singoli ordinamenti.
Chi esegue concretamente l’incarico professionale?
L’incarico conferito alla STP deve essere eseguito da soci in possesso dei requisiti professionali richiesti. Il cliente può designare il professionista; se non lo fa, il nominativo del socio incaricato deve essere comunicato preventivamente.
Serve una polizza assicurativa?
Sì. L’atto costitutivo deve prevedere la stipula di una polizza per la responsabilità civile derivante dai danni causati ai clienti dai soci professionisti nell’esercizio dell’attività.
Come si iscrive una STP?
La procedura coinvolge sia il Registro Imprese sia l’Ordine o Collegio professionale. La società deve essere iscritta nella sezione speciale dell’albo o registro dell’Ordine competente e nella sezione speciale delle società tra professionisti del Registro Imprese.
Per una STP multidisciplinare, l’iscrizione avviene presso l’Ordine relativo all’attività professionale individuata come prevalente.
Come viene tassata una STP costituita come SRL?
Per una STP costituita nella forma di SRL, la disciplina fiscale segue in via generale il modello societario prescelto: il reddito prodotto è trattato come reddito d’impresa e la società è soggetta al regime fiscale delle società di capitali, salvo discipline particolari espressamente previste.
Le istruzioni fiscali 2026 dell’Agenzia delle Entrate considerano espressamente le STP che dichiarano redditi d’impresa. In pratica, per una SRL-STP occorre coordinare IRES, IRAP, IVA e gli eventuali obblighi contributivi o di Cassa previsti dall’ordinamento professionale.
STP SRL e ritenuta d’acconto
Quando la STP opera fiscalmente come società di capitali e produce reddito d’impresa, i compensi della società non seguono automaticamente la ritenuta tipica del professionista individuale. Diverso è il trattamento degli eventuali compensi corrisposti dalla STP ai soci professionisti per prestazioni personali, che va verificato separatamente.
INPS o Cassa professionale?
La previdenza non può essere risolta con una regola unica valida per tutte le STP. Occorre verificare l’ordinamento della professione, la Cassa di appartenenza, il ruolo del socio e la natura dei compensi percepiti. La forma SRL non cancella gli obblighi previdenziali professionali quando previsti.
STP o normale SRL di servizi?
La differenza fondamentale è l’oggetto professionale regolamentato. Una normale SRL di consulenza può svolgere attività non riservate; una STP nasce per esercitare professioni per le quali la legge richiede iscrizione ad albo o ordine.
Checklist prima di costituire una STP SRL
- verificare che la professione sia regolamentata;
- definire attività professionale esclusiva o prevalente;
- controllare composizione dei soci;
- verificare la regola dei due terzi vigente dal 2026;
- predisporre clausole sull’esecuzione degli incarichi;
- stipulare la polizza professionale;
- inserire “società tra professionisti” nella denominazione;
- costituire la SRL;
- iscriversi all’Ordine e nel Registro Imprese;
- verificare fiscalità e previdenza della professione concreta.
Domande frequenti
Una STP può essere una SRL?
Sì, la SRL è uno dei modelli societari ammessi.
I soci devono essere tutti professionisti?
No. Sono ammessi anche soci tecnici o investitori, nel rispetto della prevalenza professionale.
Qual è la regola dei due terzi nel 2026?
Numero dei soci professionisti oppure loro partecipazione al capitale devono garantire i due terzi nelle decisioni, secondo il modello societario.
Serve iscrizione all’Ordine?
Sì, nella sezione speciale dell’Ordine o Collegio competente.
Una STP SRL paga IRES?
In via generale sì, perché la forma SRL comporta la disciplina fiscale delle società di capitali e reddito d’impresa, salvo regole speciali.
Può svolgere più professioni?
Sì, è possibile una STP multidisciplinare nel rispetto dei requisiti professionali.