Dal 2025-2026 il conferimento o la trasformazione di uno studio professionale in una Società tra professionisti può avvenire, in presenza dei requisiti previsti, in regime di neutralità fiscale. L’articolo 177-bis del TUIR ha introdotto una disciplina specifica per le operazioni straordinarie che coinvolgono attività professionali: il passaggio non determina automaticamente plusvalenze o minusvalenze imponibili, ma richiede continuità dei valori fiscali e un corretto trasferimento delle posizioni attive e passive.
Studio professionale in STP: tabella rapida
| Operazione | Regola fiscale generale |
|---|---|
| Conferimento di un complesso professionale organizzato in STP | Può essere fiscalmente neutrale ai sensi dell’art. 177-bis TUIR |
| Trasformazione di associazione professionale in STP | Può beneficiare della neutralità e della continuità dei valori |
| Trasferimento di singoli beni o sola clientela | Non coincide automaticamente con il conferimento neutrale di un complesso unitario |
| Passaggio a STP Srl | Può comportare il passaggio dal reddito di lavoro autonomo al reddito d’impresa |
| Ritenute pregresse dello studio associato | Vanno coordinate con la trasformazione; la prassi 2026 ha chiarito specifici casi di riattribuzione |
| IVA e altri tributi | Da verificare separatamente: la neutralità dell’art. 177-bis riguarda le imposte sui redditi |
Che cos’è una STP?
La Società tra professionisti è una società costituita per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo l’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Può assumere una delle forme societarie ammesse dalla legge, nel rispetto dei requisiti professionali e ordinistici previsti.
La scelta della forma societaria incide non soltanto sull’organizzazione dello studio, ma anche sul regime fiscale, sulla responsabilità, sulla governance, sulla previdenza e sugli adempimenti contabili.
Cosa prevede l’articolo 177-bis del TUIR?
La disciplina vigente stabilisce che il conferimento di un complesso unitario di attività materiali e immateriali, inclusa la clientela e ogni altro elemento immateriale, nonché delle passività organizzate per l’esercizio dell’attività professionale, in una società per l’esercizio di attività professionali regolamentate, non costituisce realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Il testo aggiornato dell’articolo 177-bis è riportato nel testo coordinato del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84 su Normattiva, che ha modificato la disciplina introdotta dalla riforma del lavoro autonomo.
Cosa significa neutralità fiscale?
Neutralità non significa “operazione senza regole” o “valori fiscali azzerati”. Significa che il passaggio non fa emergere automaticamente plusvalenze imponibili o minusvalenze deducibili soltanto perché le attività professionali vengono trasferite alla nuova struttura.
Il principio fondamentale è la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti: il conferente assume come valore fiscale della partecipazione ricevuta la somma algebrica dei valori fiscali delle attività e passività trasferite, mentre la società subentra nelle relative posizioni fiscali.
Serve un complesso unitario organizzato
Il conferimento neutrale non va confuso con la vendita di singoli elementi. La norma richiede un complesso unitario organizzato per l’esercizio dell’attività professionale.
Possono assumere rilievo, in base al caso concreto:
- clientela e avviamento professionale;
- beni strumentali;
- contratti e rapporti pendenti trasferibili;
- crediti e debiti collegati all’attività;
- software, archivi e organizzazione dello studio;
- personale e collaboratori, quando trasferibili secondo la disciplina applicabile;
- passività riferibili al complesso professionale.
La sostanza dell’operazione conta più del nome usato nel contratto.
Conferimento dello studio e cessione della sola clientela sono la stessa cosa?
No. La cessione del solo portafoglio clienti può produrre un corrispettivo imponibile e segue regole diverse. Il conferimento neutrale dell’articolo 177-bis riguarda invece un complesso organizzato di attività e passività professionali.
Per il caso distinto della vendita del portafoglio clienti consulta cessione della clientela professionale.
Trasformazione di studio associato in STP Srl
La trasformazione di un’associazione professionale in una STP costituita in forma di Srl è uno dei casi più rilevanti della nuova disciplina. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate è già intervenuta su operazioni di questo tipo, riconoscendo gli effetti di continuità fiscale dell’articolo 177-bis.
La trasformazione deve però essere gestita in modo coordinato: attività, passività, ritenute, crediti, dichiarazioni e valori fiscali antecedenti non scompaiono con il cambio di forma giuridica.
Cosa succede al reddito dopo il passaggio a STP Srl?
Uno studio associato determina normalmente un reddito di lavoro autonomo attribuito agli associati secondo le regole applicabili. Una STP costituita in forma di società commerciale, come una Srl, produce invece reddito d’impresa.
Il passaggio può quindi modificare radicalmente:
- criterio di determinazione del reddito;
- contabilità;
- ritenute d’acconto sui compensi;
- imposte applicabili;
- modalità di deduzione dei costi;
- gestione di crediti e debiti;
- distribuzione degli utili ai soci.
Per capire la differenza di base consulta reddito d’impresa e lavoro autonomo.
Le ritenute maturate prima della trasformazione si perdono?
No automaticamente. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 85 del 26 marzo 2026 ha affrontato proprio il caso di un’associazione professionale trasformata in STP Srl e il trattamento delle ritenute pregresse riattribuite dagli associati.
Il principio operativo è che la trasformazione neutrale non può essere gestita come se il soggetto precedente fosse semplicemente scomparso senza continuità delle posizioni fiscali. L’utilizzo concreto delle ritenute deve però rispettare le modalità indicate dalla prassi e dalla dichiarazione relativa al periodo precedente.
Cosa succede ai valori fiscali delle partecipazioni?
La neutralità comporta continuità anche nella determinazione dei valori fiscalmente riconosciuti. Nel 2026 l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 123, ha esaminato anche il passaggio del costo fiscale delle partecipazioni da un’associazione professionale alla STP risultante dalla trasformazione.
Il messaggio generale è chiaro: la neutralità non consente di creare arbitrariamente nuovi valori fiscali, ma preserva i valori riconosciuti che transitano nella nuova struttura secondo la disciplina applicabile.
Serve un prospetto di riconciliazione?
Sì. L’articolo 177-bis richiede che la società conferitaria faccia risultare da un apposito prospetto di riconciliazione nella dichiarazione dei redditi i dati delle scritture contabili e i valori fiscalmente riconosciuti.
Questo adempimento è essenziale per dimostrare la continuità tra la situazione fiscale precedente e quella successiva all’operazione.
Neutralità fiscale significa anche neutralità IVA?
No. L’articolo 177-bis disciplina le imposte sui redditi. Il trattamento IVA dell’operazione deve essere verificato separatamente in base alla struttura del trasferimento e alla disciplina IVA applicabile.
È quindi un errore concludere che, siccome il conferimento non genera plusvalenze ai fini reddituali, ogni trasferimento sia automaticamente fuori campo IVA.
Clientela, crediti e fatture ancora da incassare
Prima della riorganizzazione bisogna censire tutti i rapporti pendenti. Per uno studio professionale sono particolarmente delicati i crediti per compensi già maturati o fatturati, le prestazioni non ancora fatturate e gli incassi soggetti al principio di cassa.
Per il momento di rilevanza fiscale dei compensi consulta principio di cassa del professionista.
La STP deve avere una nuova Partita IVA?
La risposta dipende dalla forma dell’operazione e dalla continuità giuridica del soggetto. Una trasformazione e un conferimento non sono la stessa operazione civilistica. Prima di inviare variazioni o cessazioni IVA bisogna quindi coordinare atto societario, Registro Imprese, Ordine professionale, posizione fiscale e decorrenza effettiva della nuova struttura.
Non conviene trattare la riorganizzazione come una semplice chiusura e riapertura senza aver definito prima tutti i passaggi.
Cosa verificare sul piano previdenziale?
La neutralità fiscale non decide automaticamente la previdenza dei soci. Cassa professionale, eventuali contributi soggettivi e integrativi, posizione della STP e obblighi dei singoli professionisti dipendono dall’ordinamento della professione e dalle regole della Cassa competente.
La previdenza deve quindi essere verificata separatamente dal regime delle imposte sui redditi.
Esempio di conferimento neutrale
Due professionisti esercitano in forma associata con beni strumentali, software, contratti, clientela, crediti e passività organizzati in un unico studio. Decidono di trasferire l’intero complesso professionale a una STP Srl rispettando i requisiti dell’articolo 177-bis. Se l’operazione rientra nella norma, il conferimento non determina di per sé realizzo di plusvalenze o minusvalenze: i valori fiscali vengono trasferiti in continuità e devono essere riconciliati nella dichiarazione.
Esempio che non va confuso con il conferimento neutrale
Un professionista vende a un collega soltanto il proprio portafoglio clienti per 80.000 euro e cessa l’attività. Questa operazione non è automaticamente il conferimento di un complesso unitario organizzato previsto dall’articolo 177-bis. Il corrispettivo della clientela segue invece la propria disciplina reddituale e IVA.
Errori frequenti
- confondere la cessione della sola clientela con il conferimento di uno studio organizzato;
- pensare che neutralità significhi rivalutazione automatica dei beni;
- ignorare la continuità dei valori fiscali;
- non predisporre il prospetto di riconciliazione;
- trattare la trasformazione come una semplice chiusura della Partita IVA;
- perdere il controllo su ritenute e crediti fiscali maturati prima dell’operazione;
- applicare automaticamente al nuovo soggetto le regole del lavoro autonomo anche quando la STP produce reddito d’impresa;
- confondere neutralità delle imposte dirette e trattamento IVA;
- ignorare Ordine, Cassa professionale e requisiti societari.
Checklist prima di trasformare lo studio in STP
- definisci se l’operazione è conferimento, trasformazione o altra riorganizzazione;
- verifica che esista un complesso professionale unitario organizzato;
- ricostruisci valori fiscali di attività e passività;
- censisci clientela, crediti, debiti e rapporti pendenti;
- controlla ritenute e crediti fiscali antecedenti;
- valuta il passaggio da reddito di lavoro autonomo a reddito d’impresa;
- predisponi il prospetto di riconciliazione richiesto;
- verifica separatamente IVA e imposta di registro;
- coordina Registro Imprese, Ordine e Cassa professionale;
- definisci correttamente la decorrenza della nuova struttura.
Per la fase dichiarativa consulta dichiarazione dei redditi Partita IVA. Se l’obiettivo è invece cessare l’attività senza proseguirla in forma societaria, consulta chiudere la Partita IVA.