Nel 2026, per un professionista in regime ordinario, telefono e servizi di comunicazione elettronica utilizzati nell’attività seguono una regola specifica: il costo fiscalmente rilevante è deducibile nella misura dell’80%. La detrazione dell’IVA è invece una verifica separata: non esiste più una percentuale legale fissa del 50% per i cellulari, ma occorre considerare l’effettivo utilizzo professionale. Nel regime forfettario, invece, questi costi non si deducono analiticamente e l’IVA sugli acquisti non si porta in detrazione.
Telefono e Internet con Partita IVA: tabella rapida
| Caso | Deduzione del costo | IVA |
|---|---|---|
| Professionista ordinario, telefono/SIM/servizi di comunicazione | 80% | Detraibile in base all’uso professionale |
| Professionista, uso esclusivamente professionale dimostrabile | 80% | Può arrivare al 100% se ricorrono i presupposti |
| Professionista, uso promiscuo | 80% | Solo quota riferibile all’attività; il 50% può essere un criterio pratico, non una percentuale automatica di legge |
| Impresa, normale telefonia aziendale | Di regola 80% secondo l’art. 102, comma 9 TUIR | Secondo inerenza e utilizzo |
| Regime forfettario | Nessuna deduzione analitica del costo | Nessuna ordinaria detrazione dell’IVA sugli acquisti |
La tabella riassume le situazioni più comuni. La qualificazione concreta del costo resta importante, soprattutto quando una connessione o un dispositivo è utilizzato anche privatamente oppure quando la telefonia costituisce direttamente parte del servizio venduto al cliente.
Qual è la regola 2026 per i professionisti?
Per il reddito di lavoro autonomo il riferimento aggiornato è l’articolo 54-quinquies del TUIR. Il comma 4 stabilisce la deducibilità all’80% delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e manutenzione relative alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.
È importante usare il riferimento normativo vigente: dopo la riforma del reddito di lavoro autonomo introdotta dal D.Lgs. 192/2024, la regola non si trova più nel vecchio articolo 54, comma 3-bis, ma nell’articolo 54-quinquies.
Quali spese rientrano nella deduzione dell’80%?
La disciplina riguarda in pratica i costi collegati alla comunicazione elettronica utilizzata nell’attività. Possono rientrare, quando inerenti e documentati:
- canone della linea telefonica fissa;
- abbonamento mobile e SIM;
- traffico voce e dati;
- connessione Internet collegata all’attività;
- smartphone e telefoni utilizzati professionalmente;
- router, modem e apparecchiature terminali riconducibili al collegamento;
- canoni di noleggio o leasing delle apparecchiature;
- spese di impiego e manutenzione;
- ricariche e schede prepagate, se inerenti e correttamente documentate.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha ricondotto alla disciplina anche telefonia fissa e mobile e i costi necessari al collegamento nell’ambito dell’attività professionale. Per le ricariche è essenziale poter documentare il costo e la sua inerenza.
Comprare uno smartphone con Partita IVA: si deduce tutto subito?
Non sempre. Bisogna distinguere la percentuale di deducibilità dalla modalità temporale con cui il costo viene dedotto.
Per i professionisti l’articolo 54-quinquies consente la deduzione integrale nell’anno dei beni strumentali con costo unitario non superiore a 516,40 euro. Per un telefono che rientra nella disciplina delle comunicazioni elettroniche resta però applicabile la limitazione specifica dell’80%: in sostanza, il bene può essere spesato nell’anno se sotto la soglia, ma sulla quota fiscalmente ammessa.
Se il costo supera 516,40 euro, il bene segue invece le regole di ammortamento e l’80% si applica alle quote fiscalmente deducibili. Non è corretto trasformare automaticamente l’acquisto di uno smartphone costoso in un costo interamente deducibile nell’anno.
L’IVA del cellulare è sempre detraibile al 50%?
No. Dal 1° gennaio 2008 è stata eliminata la vecchia limitazione fissa del 50% sull’IVA dei telefoni cellulari e delle relative spese di gestione. L’Agenzia delle Entrate lo ha chiarito nella circolare 12/E del 19 febbraio 2008: la detrazione segue la regola generale dell’inerenza prevista dall’articolo 19 del DPR 633/1972.
Di conseguenza:
- se telefono, SIM o traffico sono utilizzati esclusivamente per operazioni che danno diritto alla detrazione e l’uso professionale è effettivamente dimostrabile, l’IVA può essere detraibile integralmente;
- se l’utilizzo è promiscuo, va detratta soltanto la quota riferibile all’attività;
- il 50% è frequentemente adottato come criterio prudenziale per un uso misto, ma non è una percentuale automatica imposta oggi dalla legge;
- eventuali operazioni esenti o altri limiti IVA possono ridurre ulteriormente il diritto alla detrazione.
Per capire perché deduzione del costo e detrazione IVA non coincidono, consulta deducibile, detraibile e IVA detraibile.
Telefono a uso esclusivo: perché il costo resta all’80%?
Per il professionista le imposte dirette e l’IVA seguono regole diverse. Anche se uno smartphone o una linea sono realmente usati soltanto per lavoro, la norma del TUIR prevede la deducibilità dell’80% per la categoria delle comunicazioni elettroniche.
L’uso esclusivo può invece essere decisivo ai fini IVA: se è provabile e l’acquisto è collegato a operazioni che consentono la detrazione, la percentuale IVA può essere superiore al 50% e, nei casi corretti, arrivare al 100%.
Internet nello studio e Internet a casa sono la stessa cosa?
No. Una connessione installata in uno studio separato e utilizzata esclusivamente per l’attività è più semplice da documentare rispetto a una linea domestica utilizzata sia per lavoro sia dalla famiglia.
Per il professionista non bisogna però applicare automaticamente a telefono e Internet la regola del 50% prevista per alcuni servizi dell’immobile a uso promiscuo. Le apparecchiature e i servizi di comunicazione elettronica hanno una disciplina specifica nell’articolo 54-quinquies, comma 4. L’inquadramento della singola fattura deve quindi essere verificato in base alla sua natura.
Se lavori dalla tua abitazione, vedi anche studio in casa e Partita IVA, dove sono spiegate le regole per canone, rendita, utenze e uso promiscuo dell’immobile.
Serve una fattura intestata alla Partita IVA?
Per sostenere correttamente deduzione e detrazione IVA è fondamentale che il costo sia documentato in modo coerente con l’attività. Un contratto business non è obbligatorio in quanto tale, ma la fattura deve consentire di identificare il soggetto che sostiene il costo e, per l’IVA, il titolare della Partita IVA che esercita il diritto alla detrazione.
Conserva almeno:
- fatture dell’operatore telefonico o Internet provider;
- contratto e intestazione dell’utenza;
- documentazione dell’acquisto del dispositivo;
- eventuali elementi che dimostrino l’uso esclusivo o la percentuale di uso professionale;
- documentazione delle ricariche o delle SIM prepagate;
- un criterio coerente e ripetibile se l’utilizzo è promiscuo.
Ricariche telefoniche e SIM prepagate si possono dedurre?
Sì, se sono utilizzate nell’attività e il costo è documentato. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche ricariche e schede prepagate possono rientrare nelle spese di impiego dei servizi telefonici soggette al limite dell’80% per il lavoro autonomo.
Una semplice uscita bancaria priva di un documento che consenta di collegare la ricarica all’utenza professionale rende però molto più debole la prova del costo. È preferibile conservare ricevuta o documento dell’operatore con gli elementi necessari a identificare l’operazione.
La novità 2026 sulla deduzione al 100% vale per tutti?
No. La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 71 del 9 marzo 2026 ha riguardato il reddito d’impresa e l’articolo 102, comma 9 del TUIR. Nel caso esaminato, una società era in grado di separare analiticamente i normali costi di telefonia interna dai costi di telefonia e trasferimento dati integrati direttamente nei servizi venduti ai clienti. Per questi ultimi è stata riconosciuta la deduzione integrale perché direttamente correlati ai ricavi e non suscettibili di uso promiscuo.
Questo chiarimento non autorizza quindi un professionista a trasformare automaticamente ogni bolletta telefonica o Internet dall’80% al 100%. Per il normale costo di comunicazione del lavoratore autonomo resta il riferimento specifico dell’articolo 54-quinquies, comma 4.
E le ditte individuali e le imprese?
Per il reddito d’impresa l’articolo 102, comma 9 del TUIR prevede anch’esso, come regola generale, la deducibilità dell’80% per quote di ammortamento, leasing, noleggio, impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica. Il testo vigente è consultabile nella banca dati normativa del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La risposta 71/2026 riguarda un’eccezione legata alla natura di veri costi per commessa direttamente produttivi di ricavi, non una cancellazione generalizzata del limite dell’80% per telefoni e connessioni aziendali.
Cosa cambia nel regime forfettario?
Nel regime forfettario non si determina il reddito sottraendo uno per uno i costi reali. Il reddito imponibile viene calcolato applicando ai ricavi o compensi il coefficiente di redditività previsto per l’attività, con la deduzione dei contributi previdenziali secondo le regole del regime.
Di conseguenza, smartphone, SIM, fibra, ADSL o abbonamenti mobili non riducono analiticamente il reddito imponibile. Inoltre il forfettario non esercita l’ordinario diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti. Per la panoramica completa consulta spese deducibili nel regime forfettario.
Esempio: bolletta mobile a uso promiscuo
Un professionista in regime ordinario riceve una fattura di 100 euro più 22 euro di IVA per una linea mobile utilizzata sia per lavoro sia privatamente. Se, sulla base di un criterio coerente, detrae il 50% dell’IVA, porta in detrazione 11 euro. Gli altri 11 euro di IVA non detratta confluiscono nel costo fiscalmente rilevante secondo le regole applicabili.
Su un costo fiscale di 111 euro, la limitazione reddituale dell’80% porta a una quota deducibile di 88,80 euro. L’esempio serve a mostrare perché percentuale IVA e percentuale di deduzione del costo non devono essere confuse.
Esempio: linea dedicata nello studio professionale
Un professionista ha una connessione e una linea telefonica installate esclusivamente nello studio e utilizzate soltanto per l’attività. Se l’uso esclusivo è effettivo e documentabile, l’IVA può essere detratta integralmente quando ricorrono gli altri presupposti. Ai fini delle imposte dirette, invece, il costo di comunicazione soggetto alla disciplina specifica resta deducibile all’80%.
Errori frequenti da evitare
- usare ancora il vecchio riferimento all’articolo 54, comma 3-bis senza verificare il TUIR vigente;
- considerare il 50% come limite IVA obbligatorio e automatico per ogni cellulare;
- dedurre il 100% del costo solo perché il telefono è dichiarato aziendale;
- applicare automaticamente il 50% delle utenze domestiche anche alla specifica disciplina delle comunicazioni elettroniche;
- confondere la soglia di 516,40 euro con la percentuale di deducibilità;
- dedurre analiticamente telefono e Internet nel regime forfettario;
- usare la risposta 71/2026 come se avesse abolito l’80% per tutti i titolari di Partita IVA;
- non conservare fatture, contratti e prova dell’uso professionale.
Checklist telefono e Internet Partita IVA
- identifica se produci reddito di lavoro autonomo o reddito d’impresa;
- verifica che il costo sia realmente inerente all’attività;
- conserva fattura e contratto dell’operatore;
- per il professionista applica la disciplina dell’art. 54-quinquies, comma 4;
- se acquisti un dispositivo, controlla la soglia di 516,40 euro e l’eventuale ammortamento;
- calcola separatamente la quota IVA detraibile in base all’uso professionale;
- documenta un eventuale uso esclusivo o il criterio adottato per l’uso promiscuo;
- nel forfettario non sottrarre analiticamente questi costi dal reddito;
- se lavori da casa, coordina la regola con quella dello studio a uso promiscuo.
Per confrontare questa voce con gli altri costi dell’attività consulta la guida alle spese deducibili del professionista.