Chi lavora con clienti o committenti esteri può aver bisogno di dimostrare di essere fiscalmente residente in Italia per applicare correttamente una Convenzione contro le doppie imposizioni. A questo scopo l’Agenzia delle Entrate rilascia un’attestazione di residenza fiscale da presentare nello Stato estero nel quale il contribuente produce il reddito.
A cosa serve il certificato di residenza fiscale?
Serve a dimostrare all’autorità fiscale, al cliente o al soggetto pagatore estero che il contribuente è residente fiscalmente in Italia ai fini della Convenzione applicabile.
Può essere necessario, ad esempio, per ottenere l’applicazione di una ritenuta convenzionale ridotta, evitare una doppia imposizione non dovuta oppure documentare il Paese di residenza fiscale del percettore.
Chi può richiederlo?
L’Agenzia delle Entrate indica che l’attestazione può essere richiesta dai contribuenti residenti in Italia, comprese le persone fisiche e diversi soggetti diversi dalle persone fisiche, come società di capitali ed enti.
Per società di persone e altri soggetti fiscalmente trasparenti, il certificato viene richiesto dai soci o beneficiari residenti in Italia secondo le regole indicate dall’Agenzia.
La disciplina è riepilogata nella guida ufficiale I servizi dell’Agenzia delle Entrate – attestato di residenza fiscale.
Serve avere una Partita IVA?
No. Il certificato riguarda la residenza fiscale del contribuente e può essere richiesto anche da soggetti che non esercitano un’attività con Partita IVA. Per professionisti e imprese diventa però particolarmente importante quando vengono percepiti compensi o redditi dall’estero.
Per quali redditi può essere richiesto?
Il modello dell’Agenzia contempla diverse categorie di reddito, tra cui:
- utili d’impresa;
- compensi per servizi;
- lavoro autonomo;
- dividendi;
- interessi;
- royalties;
- capital gain;
- lavoro dipendente;
- compensi amministratori;
- artisti e sportivi;
- altri redditi coperti dalla Convenzione.
Si può chiedere un solo certificato per più redditi?
Sì. Se più tipologie di reddito sono prodotte nello stesso Stato estero e sono soggette alla stessa Convenzione, l’Agenzia prevede la possibilità di emettere un unico certificato che le ricomprenda.
Dove si presenta la richiesta?
La richiesta può essere presentata a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello di richiesta di attestato di residenza fiscale contro le doppie imposizioni.
L’Agenzia mette a disposizione i contatti degli uffici e i modelli da presentare; per richieste a distanza possono essere utilizzati i canali previsti dall’ufficio, compresi e-mail, PEC o servizi telematici quando applicabili.
Cosa bisogna indicare nel modello?
Il modello richiede i dati identificativi del contribuente, lo Stato estero al quale deve essere presentata l’attestazione, l’anno interessato e la tipologia di reddito per cui si richiede l’applicazione della Convenzione.
È importante indicare correttamente il Paese e il reddito: il certificato viene rilasciato per essere utilizzato nel contesto convenzionale specificato nella domanda.
Certificato italiano o modulo dello Stato estero?
Alcuni Stati o soggetti pagatori utilizzano propri modelli convenzionali. In queste situazioni bisogna verificare se è sufficiente l’attestazione italiana oppure se l’ufficio italiano deve certificare anche un modello predisposto dall’autorità o dal soggetto estero.
Il certificato dimostra automaticamente la residenza fiscale sostanziale?
L’attestato certifica la posizione secondo i dati e le verifiche dell’Amministrazione per l’utilizzo convenzionale. Non deve però essere interpretato come uno strumento per creare artificialmente una residenza fiscale diversa dalla situazione reale.
Quando una persona vive stabilmente all’estero o ha legami personali ed economici in più Paesi, la residenza fiscale va valutata sulla base delle norme italiane e della Convenzione applicabile.
Per il tema consulta Partita IVA e residenza all’estero.
Certificato di residenza fiscale e VIES sono la stessa cosa?
No. Il VIES verifica l’abilitazione della Partita IVA alle operazioni intracomunitarie per i casi previsti. Il certificato di residenza fiscale riguarda invece la residenza ai fini delle imposte dirette e delle Convenzioni internazionali.
Per il VIES consulta VIES e Partita IVA.
Certificato di residenza e fatture estere
La fattura a un cliente estero segue le regole IVA e di territorialità applicabili all’operazione. Il certificato di residenza fiscale non sostituisce la corretta fatturazione, ma può essere richiesto parallelamente per il trattamento delle imposte dirette nello Stato del cliente.
Per le operazioni estere consulta operazioni estere ed esterometro.
Esempio
Un consulente residente fiscalmente in Italia presta servizi a una società di un altro Stato con cui l’Italia ha una Convenzione. La società estera chiede un certificato per applicare il trattamento convenzionale previsto ai compensi. Il professionista presenta all’Agenzia la richiesta indicando Stato, anno e categoria di reddito “lavoro autonomo” o “compensi per servizi” secondo il caso concreto.
Checklist richiesta certificato
- verifica quale Convenzione è applicabile;
- controlla che il certificato sia effettivamente richiesto;
- individua lo Stato estero e l’anno;
- seleziona la corretta categoria di reddito;
- compila il modello dell’Agenzia;
- verifica se il Paese estero richiede un proprio modulo;
- presenta la richiesta all’ufficio territoriale;
- conserva certificato e documentazione contrattuale;
- non confondere residenza fiscale, VIES e domicilio fiscale.