Nel 2026 con il termine “esterometro” si indica ancora comunemente la comunicazione delle operazioni con soggetti esteri, ma il vecchio invio periodico separato è stato sostituito dalla trasmissione dei dati tramite il Sistema di Interscambio. Per le operazioni passive vengono utilizzati, quando applicabili, i documenti TD17, TD18 e TD19. Nel 2026 bisogna inoltre distinguere con attenzione tra il semplice ritardo nella comunicazione dei dati e l’eventuale violazione sostanziale collegata al reverse charge o al versamento dell’IVA.
Esterometro 2026: tabella rapida
| Operazione | Regola principale |
|---|---|
| Fattura attiva verso soggetto non stabilito | Trasmissione tramite SdI entro i termini di emissione della fattura |
| Servizi ricevuti dall’estero | TD17 quando applicabile |
| Acquisto intracomunitario di beni | TD18 |
| Acquisto di beni da soggetto estero con beni già in Italia | TD19 nei casi previsti |
| Operazione passiva estera da comunicare | Entro il 15° giorno del mese successivo a ricezione del documento o effettuazione dell’operazione |
| Invio omesso o errato | 2 euro per fattura, max 400 euro mensili per le operazioni dal 1° luglio 2022 |
| Correzione entro 15 giorni | Sanzione dimezzata: 1 euro per fattura, max 200 euro mensili |
L’esterometro esiste ancora nel 2026?
Non nella vecchia forma di comunicazione periodica separata. I dati delle operazioni transfrontaliere vengono oggi trasmessi attraverso lo SdI utilizzando il formato della fattura elettronica.
Il riferimento aggiornato è l’articolo 77 del Testo unico IVA, che dal 2026 raccoglie la disciplina sulla fatturazione elettronica e sulla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere.
Quali operazioni devono essere comunicate?
La disciplina riguarda in generale le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo le esclusioni previste.
Non serve una distinta comunicazione quando l’operazione è già documentata con modalità che rendono i dati disponibili all’Agenzia, ad esempio nei casi previsti per dichiarazioni doganali o fatture elettroniche già transitate correttamente attraverso SdI.
Acquisti non territoriali fino a 5.000 euro
L’articolo 77 prevede inoltre l’esclusione, alle condizioni indicate dalla norma, per gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione.
Prima di usare questa esclusione bisogna verificare la territorialità IVA reale dell’operazione: non basta che il fornitore sia estero.
Come si comunica una fattura emessa a un cliente estero?
Per le operazioni attive verso soggetti non stabiliti in Italia, la trasmissione tramite SdI avviene con il normale file della fattura elettronica utilizzando i dati e i codici previsti dalle specifiche tecniche.
Per un cliente estero viene normalmente utilizzato il codice destinatario convenzionale XXXXXXX nei casi previsti. L’invio allo SdI assolve l’obbligo italiano di trasmissione dei dati, ma il cliente estero può aver bisogno anche di una copia leggibile del documento.
Qual è la scadenza per le operazioni attive?
Per le operazioni attive il termine segue quello di emissione della fattura o del documento che certifica il corrispettivo. Il Testo unico IVA conferma quindi una regola diversa da quella applicata alle operazioni passive.
Non va applicato automaticamente il termine del quindicesimo giorno del mese successivo a qualsiasi operazione estera.
Come si comunicano gli acquisti di servizi dall’estero?
Per l’acquisto di servizi da un fornitore estero, quando l’operazione deve essere integrata o autofatturata in Italia, viene normalmente utilizzato il tipo documento TD17.
L’Agenzia delle Entrate ha dedicato la Circolare 26/E del 13 luglio 2022 proprio alle regole delle operazioni transfrontaliere e alla relazione tra comunicazione e integrazione/autofatturazione.
Quando si usa TD18?
Il TD18 viene utilizzato per l’integrazione relativa agli acquisti intracomunitari di beni quando l’operazione è imponibile in Italia secondo le relative regole.
Non deve essere utilizzato per i servizi e non coincide con una normale importazione doganale da Paese extra-UE.
Quando si usa TD19?
Il TD19 riguarda determinate operazioni di acquisto di beni da soggetti non residenti per le quali l’imposta è assolta dal cliente italiano. Un caso tipico è l’acquisto da un soggetto estero di beni che si trovano già in Italia.
Qual è la scadenza per TD17, TD18 e TD19?
Per le operazioni passive transfrontaliere la trasmissione dei dati deve essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione oppure di effettuazione dell’operazione, secondo il caso.
Questo termine riguarda la trasmissione dei dati. Termine di integrazione, registrazione e versamento dell’IVA devono essere verificati separatamente sulla base della specifica operazione.
Esterometro e reverse charge sono la stessa cosa?
No. Il reverse charge è il meccanismo con cui viene assolta l’IVA; la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere è un obbligo informativo. La Circolare 26/E chiarisce espressamente che i due adempimenti sono autonomi, anche se l’invio di TD17, TD18 o TD19 può in molti casi soddisfarli entrambi.
Per le operazioni interne in inversione contabile consulta reverse charge IVA.
Qual è la sanzione per esterometro omesso o errato nel 2026?
Nel 2026 la sanzione è contenuta nell’articolo 36, comma 5, del Testo unico delle sanzioni tributarie.
Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 la misura è pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro per ciascun mese.
Cosa succede se correggo entro 15 giorni?
La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza oppure se, nello stesso termine, vengono corretti i dati già trasmessi.
In questa situazione la misura diventa quindi 1 euro per fattura, con tetto massimo di 200 euro mensili.
La riduzione entro 15 giorni è ravvedimento operoso?
No. È una riduzione prevista direttamente dalla norma sanzionatoria. L’articolo 36, comma 5, precisa inoltre che non si applica l’articolo 13 del Testo unico delle sanzioni, cioè la disciplina generale del ravvedimento operoso, a questa specifica violazione comunicativa.
Questo punto è importante perché non bisogna applicare automaticamente le frazioni del normale ravvedimento alla sanzione da esterometro.
TD17 tardivo ma reverse charge eseguito correttamente
Se l’IVA è stata correttamente integrata o autofatturata e registrata nei termini, ma il file destinato alla comunicazione transfrontaliera viene trasmesso tardi, la violazione informativa deve essere tenuta distinta dall’assolvimento dell’IVA.
La Circolare 26/E chiarisce infatti che l’obbligo di integrazione/autofatturazione e la comunicazione dei dati sono autonomi.
E se è in ritardo anche il reverse charge?
In quel caso non bisogna fermarsi alla sanzione di 2 euro per fattura. Se oltre alla comunicazione manca o è tardivo anche l’adempimento sostanziale IVA, possono entrare in gioco ulteriori sanzioni previste per la specifica violazione.
Prima di regolarizzare bisogna quindi ricostruire separatamente: comunicazione SdI, integrazione/autofattura, registrazione e versamento dell’imposta.
Il forfettario deve gestire le operazioni estere?
Sì. Il regime forfettario non elimina gli obblighi legati alle operazioni internazionali. Un forfettario può avere clienti e fornitori esteri e, in determinate operazioni passive, deve integrare o autofatturare e assolvere l’IVA senza poterla detrarre.
Per il trattamento completo consulta fatture estere nel regime forfettario.
VIES e Intrastat sostituiscono l’esterometro?
No. Sono adempimenti diversi. Il VIES riguarda l’identificazione degli operatori per determinate operazioni intracomunitarie; gli elenchi Intrastat raccolgono specifiche informazioni su operazioni UE; la trasmissione via SdI riguarda invece i dati delle operazioni transfrontaliere secondo la disciplina nazionale.
Esempio: TD17 trasmesso 10 giorni dopo la scadenza
Un professionista riceve una fattura estera che deve essere comunicata con TD17 e trasmette il file 10 giorni dopo la scadenza. Se si tratta della sola violazione comunicativa e la correzione avviene entro 15 giorni, la sanzione specifica è dimezzata a 1 euro per fattura, nel limite mensile previsto.
Esempio: file inviato dopo 30 giorni
Se lo stesso file viene trasmesso oltre i 15 giorni successivi alla scadenza, non opera il dimezzamento automatico previsto dalla norma. La sanzione comunicativa torna quindi alla misura di 2 euro per fattura, fermo il limite massimo mensile e l’eventuale verifica di altre violazioni IVA.
Esempio TD17: acquisto di un software da fornitore estero
Un professionista italiano acquista un abbonamento software da un fornitore estero che emette fattura senza IVA italiana. Se il servizio è territorialmente rilevante in Italia e l’imposta deve essere assolta dal cliente, il documento da utilizzare per l’integrazione o autofattura è normalmente TD17.
Il file trasmesso allo SdI permette di comunicare l’operazione transfrontaliera e, quando compilato correttamente, di gestire anche l’adempimento IVA. Il termine della comunicazione resta distinto dai termini sostanziali di integrazione, registrazione e versamento.
Esempio TD18: acquisto di beni da fornitore UE
Un’impresa italiana acquista beni da un fornitore francese identificato ai fini IVA. Se ricorrono i presupposti dell’acquisto intracomunitario, il cliente italiano integra la fattura con l’IVA italiana e utilizza TD18 per la trasmissione elettronica dei dati.
TD18 non deve essere usato per un servizio e non sostituisce gli eventuali obblighi Intrastat. La corretta gestione dipende quindi sia dalla natura del bene sia dallo status IVA delle parti.
Esempio TD19: beni acquistati da soggetto estero ma già in Italia
Se un soggetto passivo italiano acquista da un fornitore non residente beni che si trovano già nel territorio italiano e l’imposta è dovuta dal cliente ai sensi delle regole applicabili, può entrare in gioco TD19.
Questo caso va distinto dall’acquisto intracomunitario di beni gestito con TD18 e dall’importazione extra-UE assolta in dogana.
Quando l’operazione estera non va comunicata con TD17, TD18 o TD19?
Non tutte le operazioni con un soggetto estero richiedono uno di questi tipi documento. Bisogna verificare se l’operazione è già documentata con una fattura elettronica transitata tramite SdI, se esiste una bolletta doganale oppure se ricorre una delle esclusioni previste dalla disciplina sulle operazioni transfrontaliere.
Per gli acquisti di beni e servizi non territorialmente rilevanti in Italia opera inoltre, alle condizioni previste, l’esclusione per singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro. Prima di applicarla bisogna però determinare correttamente la territorialità IVA.
Domande frequenti su esterometro, TD17, TD18 e TD19
TD17, TD18 e TD19 sono fatture emesse al fornitore estero?
Sono documenti elettronici utilizzati dal cliente italiano per integrare o autofatturare determinate operazioni passive estere e trasmetterne i dati allo SdI. Non sostituiscono la fattura commerciale originaria ricevuta dal fornitore.
TD17 si usa per i servizi e TD18 per i beni?
In sintesi, TD17 riguarda gli acquisti di servizi dall’estero e TD18 gli acquisti intracomunitari di beni. TD19 riguarda invece specifici acquisti di beni da soggetti esteri nei casi in cui l’IVA è assolta dal cliente italiano.
Un forfettario deve usare TD17 per un servizio estero?
Può essere tenuto a farlo quando l’operazione richiede l’assolvimento dell’IVA in Italia. Poiché il forfettario non esercita la normale detrazione IVA, l’imposta può restare a suo carico.
Esterometro e Intrastat sono lo stesso adempimento?
No. La trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere tramite SdI e gli elenchi Intrastat rispondono a obblighi differenti. Quando ricorrono entrambi i presupposti, devono essere gestiti separatamente.
Checklist operazioni estere 2026
- individua se l’operazione è attiva o passiva;
- verifica UE o extra-UE;
- distingui beni e servizi;
- controlla territorialità e status B2B/B2C;
- verifica VIES quando rilevante;
- scegli TD17, TD18 o TD19 solo in base all’operazione reale;
- rispetta il termine di trasmissione allo SdI;
- verifica separatamente integrazione, registrazione e versamento IVA;
- in caso di ritardo entro 15 giorni applica la specifica riduzione prevista;
- non applicare automaticamente il ravvedimento generale alla sanzione esterometro;
- controlla eventuali obblighi Intrastat;
- conserva fattura estera, XML, ricevute SdI e documentazione IVA.