Cedere una quota di SRL può eliminare una causa ostativa al regime forfettario, ma non esiste una regola automatica valida per ogni cessione. Nel 2026 bisogna distinguere la semplice partecipazione dalla situazione in cui il contribuente controlla la società e svolge con la propria Partita IVA un’attività riconducibile a quella della SRL.
La data della cessione, la quota residua, il controllo esercitato anche tramite familiari e gli eventuali rapporti economici con la società dopo la vendita vanno quindi letti insieme.
Cessione quote SRL e forfettario: qual è la regola
L’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 esclude il forfettario quando il contribuente controlla direttamente o indirettamente una SRL che svolge attività direttamente o indirettamente riconducibili a quella esercitata individualmente.
Perciò la cessione rileva soprattutto se modifica realmente il controllo. Vendere una parte della partecipazione non basta se, dopo l’operazione, il contribuente continua comunque a controllare la società.
SRL e società di persone: i tempi non sono identici
Per SNC, SAS, associazioni professionali e imprese familiari la causa ostativa è legata alla partecipazione stessa e, in via ordinaria, deve essere rimossa prima dell’anno in cui si vuole applicare il regime. Per la SRL il meccanismo è diverso perché devono coesistere controllo e riconducibilità delle attività.
Le istruzioni dell’Agenzia al quadro LM precisano che, per le SRL, la riconducibilità viene verificata nell’anno di applicazione del regime e l’eventuale causa ostativa determina normalmente l’uscita dall’anno successivo.
Scendere sotto il 50% non garantisce la compatibilità
Non esiste una soglia universale secondo cui il 49% sarebbe sempre compatibile e il 51% sempre incompatibile. Il controllo richiama i criteri dell’articolo 2359 del codice civile: voti esercitabili, influenza dominante e controllo indiretto possono essere decisivi.
Prima di una cessione parziale conviene quindi verificare statuto, diritti di voto, patti tra soci e partecipazioni riferibili ai familiari. Per il quadro generale consulta socio SRL e regime forfettario.
Vendere o donare la quota a un familiare: attenzione al controllo indiretto
Una vendita o donazione al coniuge, ai figli o ad altri familiari non elimina automaticamente il problema. Se, considerando le partecipazioni dei familiari rilevanti, il contribuente continua a esercitare un controllo indiretto, la causa ostativa può rimanere.
La forma dell’atto non è quindi sufficiente: conta il risultato sostanziale prodotto sulla governance della società.
Cessione totale della quota e fatture alla ex SRL
Se la partecipazione viene ceduta integralmente e non rimane alcun controllo diretto o indiretto, la specifica causa ostativa legata alla SRL può venir meno. Tuttavia, se dopo la cessione il contribuente continua a fatturare alla società, occorre verificare altre regole del forfettario.
Per esempio, se la SRL è stata anche datore di lavoro del contribuente, può diventare rilevante la causa ostativa relativa all’attività esercitata prevalentemente verso l’ex datore. La cessione delle quote non cancella automaticamente verifiche di natura diversa.
Restare amministratore dopo la cessione: cosa significa
La carica di amministratore e la partecipazione societaria sono due piani distinti. Si può cessare di essere socio e continuare a essere amministratore, oppure restare socio senza amministrare la società.
Ai fini del controllo occorre però valutare i poteri effettivi. Inoltre il compenso da amministratore segue normalmente una disciplina diversa dai compensi professionali. Approfondisci in amministratore SRL e Partita IVA.
Aliquota al 5% dopo la cessione: non è automatica
Eliminare una causa ostativa consente di verificare l’accesso al forfettario, ma non attribuisce automaticamente l’imposta sostitutiva al 5%. Per l’aliquota ridotta devono essere rispettati anche i requisiti previsti per la nuova attività e il divieto di mera prosecuzione di un’attività precedente.
Le due verifiche devono essere tenute separate. Vedi anche regime forfettario al 5%.
Esempio pratico: consulente che cede la quota di controllo
Un consulente possiede il 70% di una SRL che svolge servizi molto vicini alla sua attività personale e alla quale emette fatture. Nel corso del 2026 cede integralmente la partecipazione a un soggetto indipendente e perde ogni potere di controllo.
Per stabilire gli effetti sul regime non basta guardare alla data del rogito: occorre verificare se nel 2026 si è comunque realizzata la causa ostativa e quali rapporti economici proseguono con la società. Se invece la quota residua è ancora tale da consentire il controllo, la cessione parziale non risolve il problema.
Checklist prima di cedere le quote
- verifica la percentuale di voti, non soltanto il capitale;
- controlla patti parasociali e diritti particolari;
- considera eventuale controllo indiretto tramite familiari;
- ricostruisci le fatture emesse alla SRL;
- verifica se resterai amministratore;
- controlla separatamente la causa relativa all’ex datore di lavoro;
- non confondere l’accesso al forfettario con il diritto all’aliquota del 5%.
Domande frequenti
Devo vendere tutte le quote per poter usare il forfettario?
Non necessariamente. La verifica riguarda il controllo della SRL e la riconducibilità delle attività. Una quota residua può essere compatibile oppure continuare a garantire il controllo.
Basta scendere sotto il 50%?
No. Il controllo può esistere anche senza una maggioranza matematica del capitale.
Posso vendere la quota a un familiare?
Sì, ma bisogna verificare se dopo l’operazione permane un controllo indiretto rilevante.
Dopo la cessione posso fatturare alla ex SRL?
È possibile, ma vanno verificate la reale autonomia del rapporto e le altre cause ostative previste dalla disciplina del forfettario.