Le commissioni POS possono incidere in due modi diversi sulle tasse di una Partita IVA. Nei regimi che deducono i costi effettivi possono rappresentare una spesa inerente; inoltre l’articolo 22 del DL 124/2019 riconosce, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni sui pagamenti elettronici effettuati da consumatori finali.
Le due agevolazioni non vanno confuse. La deduzione riduce il reddito secondo le regole del regime fiscale; il credito d’imposta riduce invece i tributi da versare tramite compensazione. Il riferimento normativo aggiornato è l’articolo 22 del DL 124/2019.
Le commissioni POS sono deducibili?
Se determini il reddito sulla base dei costi effettivi, le commissioni sostenute per incassare pagamenti dei clienti possono rientrare tra i costi dell’attività quando sono inerenti e documentate. Vanno conservati i prospetti dell’operatore, gli estratti conto e gli eventuali documenti riepilogativi.
Per il regime forfettario il discorso cambia: le commissioni non vengono sottratte una per una dal reddito, perché il reddito imponibile è determinato applicando il coefficiente di redditività ai ricavi o compensi. La commissione resta quindi un costo economico reale, ma non riduce direttamente la base imponibile forfettaria.
Credito d’imposta POS del 30%: chi può usarlo
Il credito spetta agli esercenti attività d’impresa, arte o professione sulle commissioni relative a transazioni elettroniche effettuate nei confronti di consumatori finali. La condizione economica prevista dalla norma è che i ricavi e compensi dell’anno d’imposta precedente non superino 400.000 euro.
Il credito ordinario è pari al 30% delle commissioni agevolabili. La maggiorazione al 100% prevista in passato riguardava esclusivamente il periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 e non è l’aliquota ordinaria del 2026. Per chi apre l’attività nell’anno, la verifica del requisito richiede di applicare correttamente la disciplina al proprio periodo precedente o all’assenza di esso.
Quali pagamenti rientrano
La norma comprende le commissioni su transazioni effettuate con carte di credito, debito e prepagate e, dopo l’estensione normativa, con altri strumenti elettronici tracciabili. Deve trattarsi di operazioni verso consumatori finali: una commissione legata a un pagamento B2B non entra automaticamente nello stesso perimetro.
Non bisogna quindi prendere il totale mensile addebitato dal provider e calcolare sempre il 30%. Il prospetto può comprendere commissioni fisse, costi di noleggio, servizi accessori o transazioni che non soddisfano il requisito soggettivo del cliente finale. Per il credito conta la parte espressamente agevolabile.
Il gestore del servizio di pagamento trasmette telematicamente le informazioni necessarie ai controlli e invia all’esercente un prospetto delle transazioni e delle commissioni. Quel documento è il punto di partenza per riconciliare il credito con gli addebiti effettivi.
Esempio di calcolo del credito
Un professionista con ricavi dell’anno precedente pari a 80.000 euro sostiene in un mese 120 euro di commissioni POS agevolabili su pagamenti di clienti privati. Il credito teorico è 36 euro, cioè il 30% di 120 euro.
Se il provider addebita nello stesso mese altri 25 euro per canone del terminale e 15 euro per un servizio accessorio, non è corretto sommare automaticamente 160 euro e applicare il 30%. Occorre distinguere le commissioni legate alle transazioni agevolate dagli altri costi del servizio.
Come si usa il credito: F24 e codice 6916
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal mese successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa. L’Agenzia delle Entrate mantiene attivo il codice tributo 6916 per il credito d’imposta sulle commissioni dei pagamenti elettronici.
Nel modello F24 vanno indicati il mese e l’anno di riferimento secondo le istruzioni del codice tributo. Prima della compensazione conviene confrontare il credito calcolato con il prospetto inviato dall’operatore: un errore di periodo può rendere più difficile la successiva riconciliazione.
La norma richiede inoltre l’indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di maturazione e nelle dichiarazioni successive fino al completo utilizzo. Il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
Forfettario: il credito può spettare anche se il costo non è deducibile analiticamente
La mancata deduzione analitica delle commissioni nel forfettario non coincide con l’esclusione automatica dal credito POS. L’articolo 22 fa riferimento agli esercenti attività d’impresa, arte o professione e alla soglia dei ricavi o compensi dell’anno precedente.
Quindi occorre distinguere: la commissione non riduce direttamente il reddito forfettario, ma può generare il credito del 30% se sono rispettate le condizioni specifiche dell’agevolazione. È un esempio concreto del perché “non deducibile analiticamente” e “non agevolabile” non sono sinonimi.
Commissioni POS e obbligo di accettare carte
Il credito d’imposta non modifica le regole sull’obbligo di accettare pagamenti elettronici. Sono due temi separati: uno riguarda il costo fiscale delle commissioni, l’altro l’obbligo verso il cliente e le sanzioni in caso di rifiuto.
Per quest’ultimo aspetto consulta POS obbligatorio per Partita IVA. La presenza del credito non elimina inoltre il normale confronto commerciale tra operatori POS: canone, commissione percentuale, costo fisso per transazione e tempi di accredito possono incidere molto sul costo effettivo.
Quali documenti conservare
- prospetti mensili del provider POS;
- distinzione tra transazioni verso consumatori finali e altre operazioni;
- commissioni effettivamente addebitate;
- estratti conto;
- F24 con utilizzo del codice 6916;
- dati riportati in dichiarazione.
Le commissioni che non rientrano nel credito restano comunque da valutare come costi dell’attività nei regimi analitici. Vedi anche spese bancarie deducibili.
Domande frequenti
Il credito POS nel 2026 è ancora del 30%?
Sì, la misura ordinaria prevista dall’articolo 22 è il 30% delle commissioni agevolabili.
Qual è il limite di ricavi?
I ricavi o compensi dell’anno d’imposta precedente non devono superare 400.000 euro.
Il credito si chiede con rimborso?
No. La norma prevede l’utilizzo esclusivamente in compensazione, a partire dal mese successivo alla spesa, con codice tributo 6916.