I corrispettivi non riscossi devono essere gestiti in modo diverso a seconda che l’operazione riguardi una cessione di beni oppure una prestazione di servizi. La regola non coincide con il semplice principio “incasso = documento”: il documento commerciale può dover essere emesso anche quando il cliente non ha ancora pagato.
La distinzione è importante perché cambia anche ciò che bisogna fare al momento dell’incasso successivo. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il tema nella Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020, tuttora riferimento essenziale per i corrispettivi non riscossi.
Cos’è un corrispettivo non riscosso?
È il corrispettivo relativo a una vendita o prestazione già eseguita per la quale il pagamento non è ancora avvenuto. Il documento commerciale deve evidenziare che l’importo non è stato riscosso, così da rappresentare correttamente la situazione.
Non va confuso con uno sconto, un annullo o un reso: l’operazione esiste, ma il cliente deve ancora pagare in tutto o in parte.
Quando va emesso il documento commerciale se il cliente non paga subito?
L’Agenzia distingue l’esecuzione dell’operazione dal momento in cui l’operazione diventa rilevante ai fini IVA. La memorizzazione elettronica e l’emissione del documento commerciale possono quindi avvenire al momento della consegna del bene o dell’ultimazione della prestazione anche se il pagamento non è ancora avvenuto.
Il documento deve riportare correttamente l’evidenza del corrispettivo non riscosso.
Cessione di beni: cosa fare se il prezzo non è stato incassato?
Quando viene consegnato un bene ma il cliente non paga subito, l’operazione viene memorizzata e viene emesso un documento commerciale che evidenzia l’importo non riscosso.
Secondo la Circolare 3/E, al successivo pagamento a saldo non è necessario generare un nuovo documento commerciale, perché per la cessione di beni il momento impositivo IVA si è già perfezionato. L’esercente può dare evidenza del pagamento con una quietanza o direttamente sul documento già emesso, secondo la gestione adottata.
Prestazione di servizi: cosa cambia?
Per i servizi il comportamento è diverso. Se la prestazione viene ultimata ma il cliente non ha ancora pagato, bisogna memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con la dicitura o evidenza di corrispettivo non riscosso.
Quando il cliente paga, l’Agenzia chiarisce che occorre generare un nuovo documento commerciale, perché nelle prestazioni di servizi il momento impositivo IVA si perfeziona normalmente con il pagamento, salvo eventi anticipatori previsti dalla normativa.
Il nuovo documento deve richiamare gli elementi identificativi del documento precedente, evitando di trattare l’incasso come una seconda prestazione autonoma.
Esempio: servizio terminato oggi, pagamento a fine mese
Un’attività conclude oggi una prestazione da 300 euro e il cliente pagherà il 30 del mese. Alla conclusione del servizio viene emesso il documento commerciale indicando l’importo come non riscosso.
Il 30, quando arrivano i 300 euro, viene emesso il documento commerciale relativo all’incasso, richiamando il precedente secondo le regole tecniche applicabili. In questo modo la sequenza documentale segue sia l’esecuzione del servizio sia il momento del pagamento.
Esempio: bene consegnato oggi e pagato dopo 15 giorni
Un negozio consegna un bene del valore di 500 euro e concede al cliente il pagamento differito. Alla consegna emette il documento commerciale con evidenza del non riscosso.
Quando il cliente paga, non si genera automaticamente un secondo documento commerciale per la stessa cessione: il pagamento può essere attestato con quietanza o con la modalità compatibile con il sistema adottato.
Cosa succede se il cliente paga solo una parte?
Quando il pagamento è parziale bisogna rappresentare correttamente la parte riscossa e quella ancora da incassare. La gestione concreta dipende dal tipo di operazione e dal momento in cui si realizza l’effettuazione ai fini IVA.
È importante che il totale del documento e le modalità di pagamento risultino coerenti, soprattutto quando una parte viene pagata con carta e una parte rimane da riscuotere.
Corrispettivo non riscosso e fattura: si può fatturare?
Sì, la fattura può sostituire o coordinarsi con il documento commerciale nei casi previsti. La Circolare 3/E ricorda che il cedente o prestatore può emettere fattura ordinaria o semplificata nei termini stabiliti dalla normativa IVA.
Inoltre il documento commerciale con indicazione del non riscosso può, nei casi ammessi, essere utilizzato come documento idoneo per una successiva fattura differita.
Per il cliente privato consulta fattura elettronica a privato.
Clienti abituali che pagano a fine mese
La questione si presenta spesso in attività con clienti abituali che saldano con cadenza settimanale o mensile. Le singole prestazioni non devono essere ignorate fino al pagamento: vanno documentate secondo la disciplina dei corrispettivi, evidenziando quando necessario il non riscosso.
Al momento del saldo si deve poi gestire correttamente l’incasso oppure la fatturazione riepilogativa, a seconda del caso.
Il non riscosso entra subito nei corrispettivi giornalieri?
Il dato deve essere trasmesso in modo coerente con la natura dell’operazione, ma non va confuso con l’IVA effettivamente esigibile quando il momento impositivo non si è ancora verificato.
Proprio per le prestazioni di servizi, l’Agenzia ha chiarito che gli importi documentati come non riscossi devono essere gestiti con attenzione rispetto alle liquidazioni IVA, perché l’incasso può avvenire in un momento successivo.
Come compilare il documento commerciale
Il sistema utilizzato deve consentire di distinguere l’importo non riscosso dalle somme pagate in contanti o con strumenti elettronici. Questa distinzione deve essere coerente con il totale dell’operazione.
Se utilizzi il servizio web dell’Agenzia, consulta la guida APIVA su invio corrispettivi telematici senza registratore.
Pagamento con POS e importo ancora da riscuotere
Il collegamento tra pagamenti elettronici e certificazione dei corrispettivi rende ancora più importante separare ciò che è stato realmente incassato da ciò che rimane da pagare. Una transazione POS non deve creare un duplicato rispetto al documento commerciale già emesso per la stessa operazione.
Per il quadro 2026 consulta corrispettivi telematici, registratore telematico e POS.
Il forfettario deve indicare il non riscosso?
Se il contribuente forfettario è soggetto alla certificazione dei corrispettivi, deve rappresentare correttamente anche le operazioni non ancora incassate. Il regime forfettario non elimina la necessità di documentare la vendita o la prestazione.
Resta però necessario distinguere gli effetti documentali e IVA dagli effetti reddituali del regime forfettario, che segue proprie regole di determinazione del reddito.
Non riscosso, reso e annullo: differenze
- non riscosso: l’operazione esiste, ma il pagamento non è ancora avvenuto;
- reso: il bene viene restituito e occorre gestire la rettifica dell’operazione;
- annullo: si corregge un documento o un’operazione che non deve restare contabilizzata in quella forma.
Confondere queste causali può produrre disallineamenti tra cassa, POS, corrispettivi e contabilità.
Come riconciliare i pagamenti successivi
È utile conservare un riferimento tra documento originario, eventuale nuovo documento emesso al pagamento e incasso bancario o POS. Questa riconciliazione riduce il rischio di conteggiare due volte la stessa operazione oppure di lasciare un incasso senza collegamento documentale.
Per controllare gli invii consulta Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate.
Errori da evitare
- aspettare sempre il pagamento prima di documentare una prestazione già ultimata;
- trattare allo stesso modo beni e servizi;
- emettere un secondo documento alla riscossione di una cessione di beni senza verificarne la necessità;
- non richiamare il documento precedente nell’incasso successivo di una prestazione di servizi;
- confondere non riscosso con reso o annullo;
- non riconciliare incassi POS e documenti commerciali;
- dimenticare l’eventuale fattura richiesta dal cliente.
Domande frequenti
Devo emettere il documento commerciale anche se il cliente non ha pagato?
Sì, quando il bene è stato consegnato o la prestazione è stata ultimata e ricorrono i presupposti della certificazione dei corrispettivi.
Quando il cliente paga un servizio devo fare un nuovo documento?
Secondo la Circolare 3/E, per la prestazione di servizi ultimata e documentata come non riscossa, al pagamento va generato un nuovo documento commerciale richiamando quello precedente.
Per una cessione di beni devo fare un secondo documento all’incasso?
In linea generale no: la Circolare 3/E prevede che il pagamento possa essere evidenziato con quietanza o sul documento già emesso.
Posso emettere fattura invece del documento commerciale?
Sì, nei casi e nei termini previsti dalla disciplina IVA. Fattura e documento commerciale devono però essere coordinati correttamente per evitare duplicazioni.