La fattura differita consente di riepilogare in un unico documento più operazioni effettuate nello stesso mese verso lo stesso cliente e di trasmettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo, ma solo quando le operazioni sono documentate correttamente. Per le cessioni di beni servono normalmente DDT o documenti equipollenti; per i servizi serve documentazione idonea che permetta di individuare con certezza prestazione, data e cliente.
Nel 2026 la regola continua a derivare dall’articolo 21, comma 4, del DPR 633/1972. La fattura differita non è quindi una fattura “in ritardo”: è una modalità ordinaria prevista dalla normativa quando ricorrono i presupposti.
Cos’è la fattura differita e a cosa serve
La fattura differita permette di evitare una fattura separata per ogni consegna o prestazione resa nello stesso mese allo stesso cliente. Se, per esempio, effettui quattro consegne o quattro interventi documentati a settembre, puoi riepilogarli in una sola fattura differita da trasmettere entro il 15 ottobre.
La funzione pratica è soprattutto amministrativa: riduce il numero di documenti senza cambiare il momento in cui le singole operazioni sono state effettuate. Per questo nella fattura devono essere richiamati i documenti che permettono di ricostruire le operazioni riepilogate.
Fattura immediata e fattura differita: differenza
| Elemento | Fattura immediata | Fattura differita |
|---|---|---|
| Quando si usa | Per la singola operazione | Per più operazioni documentate dello stesso mese |
| Termine di trasmissione | Entro 12 giorni dall’operazione | Entro il 15 del mese successivo |
| Documentazione di supporto | Non serve per rinviare l’emissione | Serve per provare le operazioni riepilogate |
| Tipo documento XML tipico | TD01 | TD24 nei casi dell’art. 21, comma 4, lett. a) |
Per il quadro generale dei tempi di invio consulta anche la guida sulla fatturazione elettronica con Partita IVA.
Entro quando si invia la fattura differita
La fattura differita prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a), può essere emessa e trasmessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni riepilogate.
Esempio: tre prestazioni documentate il 4, 12 e 27 settembre 2026 possono essere riepilogate in una fattura differita trasmessa allo SdI entro il 15 ottobre 2026. Il rinvio non sposta automaticamente la competenza IVA o reddituale delle operazioni: va distinto il termine di emissione dal momento fiscalmente rilevante.
Quali documenti servono per le cessioni di beni
Per le cessioni di beni la fatturazione differita è normalmente collegata al documento di trasporto (DDT) o a un documento equipollente. Il documento deve consentire di individuare i soggetti dell’operazione, la data e i beni consegnati.
Nella fattura differita è opportuno richiamare numero e data dei DDT utilizzati, così che il collegamento tra consegne e fattura sia immediato anche in caso di controllo.
Fattura differita per servizi: si può fare?
Sì. La fatturazione differita non riguarda soltanto i beni. Anche le prestazioni di servizi possono essere fatturate in modo differito quando risultano da documentazione idonea che consenta di individuare con certezza le prestazioni effettuate.
Possono essere utili, a seconda dell’attività, rapportini di intervento, ordini, verbali di consegna, contratti, report firmati o altra documentazione che dimostri data, cliente e prestazione. Non basta decidere a fine mese di chiamare “differita” una fattura se non esiste una traccia documentale coerente delle operazioni.
TD24 e TD25: cosa indicano
Nelle specifiche della fattura elettronica, TD24 identifica la fattura differita prevista dall’articolo 21, comma 4, lettera a), del DPR 633/1972. È il codice utilizzato nei casi ordinari di fatturazione differita basata su DDT o documentazione idonea delle prestazioni.
TD25 riguarda invece la fattura differita della lettera b) dello stesso comma, collegata a specifiche cessioni effettuate dal cessionario nei confronti di un terzo per il tramite del proprio cedente. Non va usato come alternativa generica a TD24.
La guida dell’Agenzia delle Entrate alla compilazione della fattura elettronica distingue espressamente TD24 e TD25.
Che data mettere nella fattura differita
La gestione della data deve essere coerente con le operazioni riepilogate e con le indicazioni dell’Agenzia. In pratica, molte procedure usano la data dell’ultima operazione del mese oppure l’ultimo giorno del mese, fermo restando che nella fattura devono risultare i riferimenti ai documenti delle singole operazioni.
Non bisogna confondere la data riportata nel campo fattura con il termine entro cui il file XML viene trasmesso. Il documento può essere predisposto successivamente alle singole operazioni, ma deve rispettare il limite del giorno 15 del mese seguente.
Acconti: quando la fattura differita non può aspettare
Se ricevi un acconto prima della conclusione dell’operazione, il pagamento può far sorgere l’obbligo di fatturazione per l’importo incassato. Non è corretto trattenere un acconto e rimandare indiscriminatamente tutta la fatturazione al mese successivo soltanto perché prevedi una fattura differita finale.
Per questi casi consulta la guida specifica su fattura di acconto e saldo.
Forfettario: può usare la fattura differita?
Sì. Essere in regime forfettario non impedisce di utilizzare la fatturazione differita quando ricorrono i requisiti. Cambiano invece il trattamento IVA e le eventuali diciture proprie del regime.
Il forfettario deve comunque trasmettere la fattura elettronica tramite SdI nei casi ordinari previsti e rispettare i termini della fatturazione differita. Il regime fiscale non trasforma una fattura differita in una fattura cartacea né elimina la necessità della documentazione di supporto.
Esempio completo: consulente con tre interventi nello stesso mese
Un consulente effettua tre interventi per lo stesso cliente il 5, 16 e 29 settembre. Ogni intervento è documentato da un rapportino che identifica cliente, attività e data. Invece di emettere tre fatture separate, può predisporre un’unica fattura differita riepilogativa e trasmetterla entro il 15 ottobre.
- intervento 5 settembre: 400 euro;
- intervento 16 settembre: 600 euro;
- intervento 29 settembre: 500 euro;
- totale prestazioni: 1.500 euro, oltre agli elementi fiscali applicabili.
Nella descrizione o nei dati collegati alla fattura è opportuno richiamare i tre documenti che provano le prestazioni. Per verificare come si forma il totale consulta come calcolare il totale della fattura.
Errori da evitare
- usare la fattura differita senza DDT o documentazione idonea;
- confondere il giorno 15 con un termine generale valido per tutte le fatture;
- usare TD25 al posto di TD24 senza ricadere nel caso specifico previsto dalla norma;
- dimenticare gli acconti ricevuti durante il mese;
- non richiamare i documenti delle operazioni riepilogate;
- trasmettere oltre il giorno 15 pensando che la fattura resti comunque “differita”.
Checklist prima dell’invio
- verifica che tutte le operazioni siano dello stesso mese;
- controlla che siano riferite allo stesso cliente;
- raccogli DDT o documenti delle prestazioni;
- verifica eventuali acconti già incassati;
- scegli il tipo documento corretto;
- controlla data, numerazione e trattamento IVA;
- trasmetti allo SdI entro il 15 del mese successivo.
La regola generale e i dati richiesti dalla fattura derivano dall’articolo 21 del DPR 633/1972. L’Agenzia conferma inoltre che la fattura elettronica differita resta ammessa entro il 15 del mese successivo quando sono rispettati i presupposti previsti.
Domande frequenti
La fattura differita si può inviare sempre entro il 15?
No. Il termine del 15 vale quando esistono i presupposti della fatturazione differita. Una normale fattura immediata segue invece il proprio termine di trasmissione.
Per i servizi serve per forza un DDT?
No. Per i servizi serve documentazione idonea a identificare con certezza le prestazioni effettuate. Il DDT è tipico delle cessioni di beni.
Il forfettario può fare fattura differita?
Sì, se ricorrono i requisiti. Il regime forfettario modifica il trattamento fiscale della fattura, non le condizioni che consentono di differirne l’emissione.
TD24 e TD25 sono equivalenti?
No. TD24 riguarda la fattura differita ordinaria della lettera a); TD25 è collegato allo specifico caso previsto dalla lettera b) dell’articolo 21, comma 4.