La fatturazione elettronica nel 2026 è obbligatoria per la generalità dei titolari di Partita IVA, compresi i contribuenti in regime forfettario. La fattura viene predisposta in formato XML e trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Esistono però specifiche eccezioni, tra cui il divieto previsto per determinate prestazioni sanitarie rese a persone fisiche.
Come funziona la fatturazione elettronica nel 2026?
Una fattura elettronica non è semplicemente una fattura in PDF inviata via e-mail.
Il documento fiscale viene predisposto nel formato strutturato XML previsto dalle specifiche tecniche, trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI) e sottoposto ai controlli automatici del sistema.
Lo SdI può:
- accettare il file e recapitarlo al destinatario;
- mettere il documento a disposizione secondo le modalità previste quando non è possibile recapitarlo direttamente;
- scartare la fattura quando il file contiene errori che impediscono l’elaborazione.
La guida ufficiale è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate – Fatturazione elettronica.
Chi deve emettere fattura elettronica?
L’obbligo riguarda ormai la generalità delle operazioni per le quali la normativa richiede la fatturazione elettronica tramite SdI tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Dal 1° gennaio 2024 l’obbligo riguarda anche i contribuenti in regime forfettario che in precedenza potevano beneficiare dell’esonero collegato alla soglia dei ricavi o compensi.
Il fatto di avere una Partita IVA non significa però che qualsiasi documento debba sempre passare dallo SdI: bisogna considerare le eccezioni previste dalla legge e la natura dell’operazione.
Il forfettario deve fare fattura elettronica nel 2026?
Sì. Nel 2026 il regime forfettario non costituisce un’esenzione generale dalla fatturazione elettronica.
Il contribuente forfettario deve quindi gestire correttamente file XML, invio allo SdI, ricevute, conservazione ed eventuale bollo.
Nella fattura non viene normalmente addebitata l’IVA secondo la disciplina propria del regime forfettario e devono essere utilizzati correttamente il regime fiscale e la natura IVA previsti dal tracciato elettronico.
Se ricorrono i presupposti per l’imposta di bollo, va inoltre valorizzato correttamente il campo del bollo virtuale. Approfondisci in bollo sulla fattura del forfettario.
Esistono eccezioni all’obbligo di fattura elettronica?
Sì. Una delle eccezioni più importanti nel 2026 riguarda le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche nei casi previsti dalla normativa.
Il divieto di utilizzare la fatturazione elettronica tramite SdI per queste prestazioni, introdotto originariamente come misura temporanea di tutela dei dati sanitari, è stato reso permanente.
La regola riguarda sia i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sia, nei casi previsti, soggetti che effettuano prestazioni sanitarie verso persone fisiche pur non essendo tenuti all’invio al Sistema TS.
La disciplina è contenuta nel D.Lgs. 81/2025.
Come si crea una fattura elettronica?
Per creare una fattura elettronica si può utilizzare:
- un servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate;
- un software di fatturazione privato;
- un gestionale collegato al servizio fiscale o contabile utilizzato.
Il documento deve contenere i dati richiesti dalla normativa e dal tracciato XML, tra cui normalmente:
- data e numero progressivo;
- dati del cedente o prestatore;
- Partita IVA;
- dati del cliente;
- descrizione dei beni o servizi;
- corrispettivo;
- IVA oppure corretta natura dell’operazione;
- regime fiscale;
- eventuale ritenuta, Cassa o rivalsa previdenziale;
- eventuale bollo;
- dati necessari per il recapito elettronico.
Per un esempio operativo consulta come compilare la prima fattura con Partita IVA.
Cos’è il codice destinatario?
Il codice destinatario identifica il canale telematico utilizzato dallo SdI per il recapito della fattura.
Quando il destinatario utilizza la PEC possono essere compilati gli appositi campi previsti dal tracciato. Per un consumatore finale residente in Italia, il file utilizza normalmente il codice convenzionale 0000000 e il documento viene reso disponibile anche nell’area riservata prevista dall’Agenzia.
Se il cliente ha registrato preventivamente presso l’Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo telematico preferito, lo SdI utilizza quel dato per il recapito, indipendentemente da quanto eventualmente riportato in fattura nei casi previsti dalle regole tecniche.
Entro quando va inviata una fattura elettronica?
Per la fattura immediata la regola generale dell’articolo 21 del DPR 633/1972 prevede che la fattura sia emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, determinata secondo le regole fiscali applicabili.
Quindi non è corretto affermare in modo generico che esistano sempre “12 giorni dalla creazione del file”: bisogna prima individuare la data fiscalmente rilevante dell’operazione.
Per le prestazioni di servizi, ad esempio, il momento di effettuazione può dipendere dal pagamento secondo le regole IVA, salvo le ulteriori fattispecie previste dalla normativa.
Il riferimento normativo è l’articolo 21 del DPR 633/1972.
Fattura immediata e fattura differita: qual è la differenza?
La fattura immediata segue la regola generale dei 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
La fattura differita è invece ammessa nelle situazioni previste dall’articolo 21, comma 4. Per le cessioni documentate da DDT e per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese nei confronti dello stesso soggetto, può essere emessa un’unica fattura riepilogativa entro il giorno 15 del mese successivo.
Non basta quindi rinviare liberamente qualsiasi fattura al mese successivo: devono esistere i presupposti e la documentazione prevista.
Cosa succede dopo l’invio allo SdI?
Dopo la trasmissione bisogna controllare l’esito restituito dal Sistema di Interscambio.
Le ricevute consentono di capire se il documento:
- è stato correttamente elaborato;
- è stato consegnato;
- non è stato recapitato ma è stato messo a disposizione secondo le regole previste;
- è stato scartato.
Archiviare e controllare le ricevute è importante quanto creare il documento, perché permettono di verificare l’esito effettivo della trasmissione.
Cosa fare se la fattura elettronica viene scartata?
Una fattura scartata dallo SdI non è considerata correttamente emessa.
Bisogna quindi leggere il codice e la descrizione dell’errore, correggere il file e procedere a una nuova trasmissione, prestando attenzione al termine originario di emissione.
Tra gli errori possibili possono esserci dati fiscali non coerenti, identificativi errati, problemi nel formato XML o combinazioni di valori non accettate dalle specifiche tecniche.
Per questo è buona pratica controllare sempre le ricevute SdI e non considerare conclusa l’emissione soltanto perché si è premuto il comando “invia”.
Quando si applica il bollo sulla fattura elettronica?
L’imposta di bollo si applica quando l’operazione presenta i presupposti previsti dalla normativa e non deve essere inserita indiscriminatamente in ogni fattura.
Per le fatture elettroniche l’Agenzia delle Entrate elabora trimestralmente i documenti trasmessi tramite SdI e mette a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi” gli elenchi relativi alle fatture sulle quali risulta dovuto il bollo.
La fonte ufficiale è la guida Agenzia delle Entrate – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Come funziona la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione?
Le fatture verso la Pubblica Amministrazione seguono il sistema di fatturazione elettronica dedicato agli enti pubblici e vengono trasmesse tramite SdI.
È necessario identificare correttamente l’ufficio destinatario attraverso il relativo codice univoco e compilare gli ulteriori dati richiesti quando applicabili, come CIG o CUP nelle operazioni per le quali sono previsti.
Una fattura destinata alla PA non deve quindi essere trattata esattamente come una normale fattura B2B o verso un consumatore finale.
Come funziona la fatturazione con clienti esteri?
Le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia richiedono particolare attenzione perché cambiano territorialità IVA, natura dell’operazione e adempimenti.
Il tracciato elettronico viene utilizzato anche per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Nei documenti trasmessi allo SdI per un soggetto estero viene utilizzato, nei casi previsti dalle specifiche tecniche, il codice destinatario convenzionale XXXXXXX.
Non bisogna però determinare l’IVA o la natura dell’operazione soltanto in base al fatto che il cliente sia estero: occorre distinguere tra UE ed extra-UE, beni e servizi e luogo di effettuazione dell’operazione. Per il caso specifico di chi applica il regime agevolato consulta la guida sulle fatture estere nel regime forfettario, con VIES, reverse charge, TD17, TD18 e TD19.
Per i codici documento e natura utilizzabili nelle operazioni nazionali e transfrontaliere si può consultare la Guida alla compilazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle Entrate.
Le fatture elettroniche devono essere conservate?
Sì. La conservazione elettronica è distinta sia dall’invio allo SdI sia dal semplice salvataggio del file XML sul computer.
Bisogna quindi utilizzare un servizio o un processo di conservazione conforme alle regole previste per i documenti informatici fiscali.
Prima di acquistare un software è utile verificare se la conservazione è inclusa oppure se deve essere attivata separatamente.
Approfondisci nella guida sulla conservazione delle fatture elettroniche.
Serve un software a pagamento?
No, non necessariamente. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione servizi gratuiti per la predisposizione e gestione delle fatture elettroniche.
Un software privato può però essere utile per automatizzare anagrafiche, numerazione, controllo delle ricevute, scadenze, collegamento con il commercialista e gestione degli incassi.
Il costo del software è quindi una scelta gestionale e non una tassa pubblica legata all’obbligo di fatturazione elettronica.
Cosa succede se la fattura viene inviata in ritardo?
Il mancato rispetto dei termini di fatturazione può comportare sanzioni tributarie.
La misura concreta dipende dal tipo di violazione, dalla natura dell’operazione e dall’eventuale incidenza sulla corretta determinazione del tributo. Per questo non è corretto indicare una sanzione unica valida per ogni fattura tardiva.
Dal 2026 il riferimento sistematico è anche il Testo unico delle sanzioni tributarie – D.Lgs. 173/2024, che disciplina le violazioni relative alla documentazione e registrazione delle operazioni.
Se ci si accorge di una fattura omessa, tardiva o scartata non correttamente ritrasmessa, è quindi opportuno verificare subito la modalità di regolarizzazione applicabile invece di attendere una futura comunicazione dell’Amministrazione finanziaria.
Checklist prima di inviare una fattura elettronica
- controlla data e numerazione;
- verifica Partita IVA o codice fiscale del cliente;
- controlla regime fiscale;
- verifica imponibile, IVA o codice natura;
- controlla eventuale ritenuta, Cassa o rivalsa;
- verifica se è dovuto il bollo;
- controlla codice destinatario, PEC o dati PA/estero;
- trasmetti entro il termine corretto;
- controlla la ricevuta dello SdI;
- se arriva uno scarto, correggi e ritrasmetti;
- assicurati che la fattura confluisca nel sistema di conservazione.
Se hai appena aperto l’attività consulta anche cosa fare dopo aver aperto la Partita IVA oppure torna alla sezione Dopo l’apertura.
Domande frequenti sulla fatturazione elettronica
Ho 12 giorni dalla data in cui creo il file XML?
Non è questa la regola generale. La fattura immediata deve essere emessa entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata secondo le regole fiscali applicabili.
Una fattura scartata dallo SdI è valida?
No. Lo scarto indica che il documento non è stato correttamente emesso attraverso il Sistema di Interscambio. L’errore deve essere corretto e il documento deve essere nuovamente trasmesso rispettando le regole applicabili.
Tutti i professionisti sanitari devono inviare le fatture allo SdI?
No. Per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche opera il divieto previsto dalla normativa nei casi interessati, reso permanente dal D.Lgs. 81/2025.