Avere una holding non esclude automaticamente dal regime forfettario. Nel 2026 la verifica decisiva riguarda due condizioni che devono ricorrere insieme: il controllo diretto o indiretto della SRL e la riconducibilità dell’attività della società a quella svolta con la Partita IVA personale.
Per questo una holding familiare, una holding immobiliare e una holding che fattura servizi alle partecipate non vanno trattate allo stesso modo. La semplice percentuale posseduta, da sola, non basta a dare una risposta corretta.
Holding e forfettario: la regola da applicare
La causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge 190/2014 riguarda chi controlla direttamente o indirettamente una SRL che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
Quindi occorre verificare in sequenza: controllo della holding → attività effettiva della holding → rapporti economici con la Partita IVA personale. Se manca una delle due condizioni sostanziali, la partecipazione nella SRL non determina da sola l’uscita dal regime.
Quando esiste il controllo della holding
Il controllo non coincide sempre con il possesso formale di oltre il 50% del capitale. La verifica richiama i criteri civilistici dell’articolo 2359 del codice civile e può riguardare i voti esercitabili in assemblea, un’influenza dominante oppure un controllo esercitato indirettamente.
Per il controllo indiretto assumono rilievo anche le partecipazioni riferibili ai familiari indicati dalla disciplina fiscale. Per questo una holding “di famiglia” richiede un esame più ampio della sola visura intestata al contribuente.
Holding pura, immobiliare o operativa: cosa cambia
Una holding che si limita a detenere partecipazioni e percepire dividendi presenta un profilo diverso da una holding che presta servizi amministrativi, commerciali o consulenziali alle controllate. Anche una holding immobiliare va esaminata in base alle attività realmente esercitate e non soltanto al codice ATECO.
La domanda corretta non è quindi “la holding ha un codice diverso dal mio?”, ma “le attività economiche concretamente svolte sono riconducibili a quelle della mia Partita IVA?”. Le istruzioni dell’Agenzia relative al quadro LM richiamano espressamente i chiarimenti della circolare 9/E/2019 per questa causa ostativa.
Fatturare alla propria holding: il punto più delicato
Se il professionista controlla la holding e le fattura consulenza, amministrazione, marketing o altri servizi collegati all’attività della società, il rischio di riconducibilità aumenta in modo evidente. Non basta cambiare descrizione in fattura o utilizzare un codice ATECO formalmente diverso.
Prima di emettere fatture alla società controllata conviene verificare anche la guida su socio SRL e Partita IVA forfettaria, perché la valutazione è la stessa prevista per le altre SRL controllate.
Dividendi, compenso amministratore e soglia di 85.000 euro
I dividendi ricevuti dalla holding non sono compensi professionali e non si sommano automaticamente ai ricavi o compensi della Partita IVA per verificare il limite di 85.000 euro. Vanno però dichiarati secondo le regole proprie dei redditi di capitale.
Anche il compenso da amministratore va tenuto distinto: normalmente segue la disciplina dei redditi assimilati al lavoro dipendente, salvo situazioni professionali particolari. Per approfondire puoi leggere amministratore di SRL e Partita IVA.
Quando si perde il regime e da quale anno
Per le partecipazioni in SRL la riconducibilità delle attività viene verificata nell’anno di applicazione del regime. Se nel corso dell’anno risultano contemporaneamente controllo e attività riconducibili, la causa ostativa produce in via ordinaria l’uscita dal forfettario dall’anno successivo.
Questo meccanismo è diverso da quello delle partecipazioni in società di persone, che hanno regole più rigide. Non va quindi applicata automaticamente alla holding-SRL la regola “vendere entro il 31 dicembre e basta”.
Esempio pratico: consulente con holding familiare
Un consulente possiede il 60% di una holding che detiene partecipazioni in altre società. Se la holding svolge solo attività di detenzione e il consulente non le fattura servizi riconducibili alla propria professione, il controllo da solo non basta a far scattare la causa ostativa.
Se invece la holding svolge servizi di direzione e il consulente le fattura proprio consulenza direzionale, le due condizioni possono ricorrere contemporaneamente e la posizione va verificata prima della chiusura dell’anno.
Checklist prima di mantenere il forfettario
- verifica chi esercita realmente i voti nella holding;
- considera anche il controllo indiretto tramite familiari;
- descrivi l’attività effettivamente svolta dalla società;
- controlla eventuali fatture tra Partita IVA personale e holding;
- separa dividendi e compensi societari dai ricavi professionali;
- verifica la causa ostativa entro la fine dell’anno;
- non basarti soltanto sulla percentuale di capitale o sul codice ATECO.
Per il quadro generale consulta anche i requisiti del regime forfettario 2026.
Domande frequenti
Una holding pura esclude sempre dal forfettario?
No. Servono contemporaneamente controllo e attività economiche riconducibili a quelle svolte individualmente.
Con il 49% sono sicuramente compatibile?
No. Il controllo non coincide necessariamente con una percentuale fissa e può essere anche indiretto.
I dividendi della holding contano negli 85.000 euro?
Non come ricavi o compensi della Partita IVA. Seguono la propria disciplina fiscale.
Posso fatturare alla holding che controllo?
È possibile civilisticamente, ma ai fini del forfettario bisogna verificare con particolare attenzione la riconducibilità tra le due attività.