Aprire una Partita IVA per autorimessa o parcheggio nel 2026 significa avviare un’attività d’impresa che può andare dal piccolo garage custodito al parcheggio a cielo aperto, fino all’autorimessa coperta con posti in abbonamento. Il codice ATECO 2025 è 52.21.50 — Gestione di parcheggi e autorimesse.
La parte fiscale è relativamente semplice; quella amministrativa dipende invece dal servizio concreto e dai locali. L’attività di rimessa e custodia di veicoli è soggetta a SCIA al SUAP secondo il DPR 480/2001. Se l’autorimessa coperta supera 300 m², entra inoltre nel campo della prevenzione incendi previsto dal DPR 151/2011. Sono due piani diversi e vanno verificati entrambi prima dell’apertura.
Qual è il codice ATECO di autorimessa e parcheggio nel 2026?
Le note ufficiali ATECO 2025 dell’ISTAT individuano il codice 52.21.50 — Gestione di parcheggi e autorimesse.
La voce comprende la gestione di parcheggi e autorimesse, i parcheggi per biciclette e il rimessaggio invernale di caravan e roulotte senza motore proprio.
Il codice ATECO è cambiato con ATECO 2025?
No nella numerazione principale: il vecchio ATECO 2007 utilizzava già 52.21.50 per la gestione di parcheggi e autorimesse. La corrispondenza è quindi diretta.
Questo rende anche più semplice la verifica del coefficiente del regime forfettario, perché non esiste il problema di riclassificazione che interessa altre attività spostate in nuove divisioni ATECO.
Qual è il coefficiente forfettario?
Per ATECO 52.21.50 il coefficiente di redditività è 67%. Nel periodo transitorio ATECO 2025 continua a trovare applicazione il coefficiente collegato al corrispondente codice della classificazione precedente, che in questo caso coincide esattamente.
Con 50.000 euro di ricavi, per esempio, il reddito forfettario iniziale è pari a 33.500 euro, prima della deduzione dei contributi previdenziali obbligatori versati.
Autorimessa e parcheggio sono la stessa cosa?
Dal punto di vista ATECO vengono ricondotti alla stessa voce, ma sul piano amministrativo bisogna guardare al servizio effettivamente offerto. La Camera di Commercio di Torino definisce la rimessa come l’attività che ospita e custodisce temporaneamente veicoli di terzi, in locali chiusi o spazi a cielo aperto attrezzati, dietro pagamento.
Un parcheggio automatizzato, un’area non custodita, una rimessa con chiavi consegnate al gestore o un’autorimessa con abbonamenti mensili possono presentare modalità operative diverse. Prima della pratica SUAP bisogna quindi descrivere con precisione il modello di servizio.
Serve la SCIA per aprire un’autorimessa?
Sì per l’attività di rimessa di veicoli disciplinata dal DPR 480/2001. L’attività viene avviata mediante segnalazione da presentare al Comune nel quale si svolge la rimessa, oggi normalmente attraverso il SUAP.
La SCIA può essere presentata contestualmente alla Comunicazione Unica oppure direttamente al SUAP secondo la procedura territoriale.
Dove si presenta la SCIA?
La pratica va presentata al SUAP del Comune nel quale ha sede la rimessa o il parcheggio soggetto al relativo regime. La Camera di Commercio di Torino ricorda inoltre che il Comune trasmette copia della SCIA al Prefetto nei termini previsti dal DPR 480/2001.
Per il funzionamento generale delle pratiche amministrative è disponibile la guida APIVA sulle pratiche SUAP.
Si può iniziare subito dopo la SCIA?
La SCIA consente in linea generale l’avvio secondo la disciplina applicabile, ma non sostituisce gli altri titoli necessari. Se i locali richiedono adempimenti edilizi, prevenzione incendi, autorizzazioni per accessi carrabili o altre condizioni preliminari, l’attività deve essere avviata soltanto quando l’intero quadro è regolare.
Cosa prevede il DPR 480/2001?
Il DPR 480/2001 ha semplificato il precedente sistema autorizzativo della rimessa di veicoli. Oltre alla segnalazione di inizio attività, prevede specifici adempimenti per gli esercenti delle rimesse.
In particolare, l’esercente deve gestire le informazioni relative ai veicoli secondo le modalità previste dalla norma, tenendo conto delle esenzioni espressamente stabilite.
Quali dati dei veicoli vanno annotati?
La disciplina richiede, nei casi soggetti all’obbligo, l’annotazione su ricevuta valida anche ai fini tributari di data di ingresso e uscita, marca, modello, colore e targa del veicolo.
Il DPR 480/2001 prevede esenzioni dall’annotazione per i veicoli ricoverati occasionalmente entro il limite indicato dalla norma e per quelli ricoverati con contratto di custodia. La procedura concreta va organizzata correttamente nel gestionale o nella documentazione dell’autorimessa.
Serve la Camera di Commercio?
Sì. La gestione di parcheggi e autorimesse è attività d’impresa e richiede iscrizione al Registro Imprese. Per la ditta individuale Partita IVA, Registro Imprese e posizione previdenziale possono essere coordinati tramite Comunicazione Unica.
La procedura generale è spiegata nella guida su come aprire una ditta individuale.
Quale INPS paga il titolare?
La gestione di parcheggi e autorimesse è un’attività organizzata d’impresa del settore dei servizi e non una libera professione. Per il titolare di impresa che partecipa personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, il riferimento da verificare è la Gestione Commercianti INPS.
Nelle società la posizione di soci e amministratori deve invece essere valutata in base al ruolo e alla partecipazione effettiva al lavoro. Il solo possesso di quote o la sola carica amministrativa non consentono di dedurre automaticamente lo stesso inquadramento per ogni soggetto.
La Gestione Separata è la regola per un’autorimessa?
No. Il codice 52.21.50 identifica un’attività d’impresa soggetta al Registro Imprese. Non è corretto trasformarla in una libera professione senza Cassa e attribuire automaticamente la Gestione Separata INPS.
Quanto paga INPS un commerciante nel 2026?
Nel 2026 il reddito minimale per artigiani e commercianti è 18.808 euro. La circolare INPS n. 14/2026 prevede per i commercianti un contributo minimo annuo ordinario di 4.611,64 euro e un’aliquota ordinaria del 24,48% sulla parte di reddito eccedente il minimale fino alla prima fascia prevista.
Gli importi effettivi dipendono dalla posizione individuale, dalle eventuali agevolazioni applicabili e dal reddito prodotto.
L’autorimessa può usare il regime forfettario?
Sì quando l’attività è esercitata da una persona fisica in forma di impresa individuale e sono rispettati tutti i requisiti del regime forfettario. Le società non possono utilizzare il regime forfettario delle persone fisiche.
Esempio con 60.000 euro di ricavi
Con 60.000 euro di ricavi e coefficiente del 67%, il reddito forfettario iniziale è 40.200 euro. Da questa base si deducono i contributi previdenziali obbligatori effettivamente versati e sul risultato viene applicata l’imposta sostitutiva prevista dal regime.
Il funzionamento generale è approfondito nella guida al coefficiente di redditività.
Il forfettario conviene a un parcheggio?
Non sempre. Canone o acquisto dell’area, personale, assicurazione, vigilanza, sistemi automatici, manutenzione, energia, videosorveglianza, opere antincendio e adeguamenti possono generare costi importanti.
Il forfettario non consente di dedurre analiticamente questi costi. Prima della scelta occorre quindi confrontare il reddito forfettario con i costi reali dell’attività e con l’IVA sugli investimenti.
Quando serve la prevenzione incendi?
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ricorda che l’attività n. 75 del DPR 151/2011 comprende autorimesse pubbliche e private e parcheggi pluriplano o meccanizzati con superficie complessiva coperta superiore a 300 m².
La soglia antincendio non sostituisce la SCIA della rimessa e non significa che sotto 300 m² non esistano regole di sicurezza: cambia il regime di prevenzione incendi applicabile.
Cosa cambia oltre 300 m²?
Quando la superficie coperta rientra nell’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, il progetto e l’esercizio devono rispettare la disciplina applicabile alle autorimesse. Le categorie e gli adempimenti variano anche in base alla dimensione dell’autorimessa.
Questo controllo deve essere svolto prima di acquistare o prendere in locazione un locale che si intende trasformare in garage a pagamento.
Un parcheggio a cielo aperto supera la soglia dei 300 m²?
La voce dei Vigili del Fuoco citata riguarda la superficie complessiva coperta delle autorimesse e i parcheggi pluriplano o meccanizzati indicati dalla disciplina. Un semplice parcheggio a cielo aperto non va assimilato automaticamente a un’autorimessa coperta ai fini della soglia, ferma restando la verifica di eventuali altre attività o impianti presenti.
Ricarica di veicoli elettrici
Le colonnine di ricarica possono diventare un servizio accessorio importante. La loro installazione va però coordinata con impianto elettrico, potenza disponibile, regole tecniche e, nelle autorimesse soggette, con la prevenzione incendi.
La vendita o erogazione di energia e gli eventuali accordi con operatori di ricarica devono essere strutturati correttamente anche dal punto di vista contrattuale e fiscale.
Parcheggio automatico e casse self-service
Un parcheggio può essere gestito con barriere automatiche, ticket, lettura targhe e casse self-service. L’automazione non elimina la natura d’impresa né gli adempimenti relativi a locali, sicurezza e corrispettivi.
La posizione previdenziale del titolare deve essere valutata sulla partecipazione personale effettiva all’attività, soprattutto quando il sistema è quasi completamente automatizzato.
Serve personale di custodia?
Dipende dal modello di servizio. Un’autorimessa custodita può prevedere addetti, mentre un parcheggio automatico può funzionare senza presenza continuativa. È importante che contratto, informazioni al cliente e organizzazione del servizio siano coerenti con l’effettiva assunzione o meno di obblighi di custodia.
Videosorveglianza e privacy
Telecamere e sistemi di lettura targhe sono frequenti nei parcheggi, ma comportano trattamento di dati personali. L’impresa deve definire finalità, tempi di conservazione, informativa, sicurezza dei dati e accessi alle registrazioni secondo la disciplina privacy applicabile.
Serve l’INAIL?
La posizione INAIL va verificata in base all’organizzazione dell’impresa, alle mansioni svolte e all’eventuale presenza di dipendenti. Movimentazione di veicoli, gestione di rampe, barriere e attività operative possono comportare rischi specifici.
Serve la fatturazione elettronica?
L’attività segue le regole fiscali applicabili alla propria posizione. Per i clienti business può essere emessa fattura elettronica; per i servizi resi a consumatori finali devono essere gestiti correttamente i corrispettivi e gli eventuali abbonamenti.
Abbonamenti mensili e posti riservati
L’autorimessa può offrire sosta occasionale, abbonamenti, posti riservati o contratti di custodia. La forma contrattuale incide anche sugli obblighi operativi previsti dal DPR 480/2001 e deve essere coerente con le condizioni pubblicizzate al cliente.
Parcheggio biciclette e rimessaggio caravan
ATECO 52.21.50 comprende anche la gestione di parcheggi per biciclette e il rimessaggio invernale di caravan e roulotte senza motore proprio. Se vengono custoditi altri beni o veicoli con modalità diverse bisogna verificare che l’attività resti correttamente classificata.
Quanto costa aprire un’autorimessa?
I costi dipendono soprattutto dalla disponibilità dell’immobile o dell’area. Possono comprendere locazione o acquisto, lavori edilizi, impianti elettrici, antincendio, ventilazione, segnaletica, barriere, casse automatiche, videosorveglianza, assicurazione, software e personale.
Per gli adempimenti generali è utile la guida ai costi della ditta individuale.
Quali errori evitare?
- confondere la semplice apertura fiscale con la SCIA necessaria per la rimessa;
- prendere in locazione un garage senza verificare destinazione e prevenzione incendi;
- ignorare la soglia di 300 m² di superficie coperta rilevante ai fini del DPR 151/2011;
- attribuire automaticamente la Gestione Separata a un’attività d’impresa;
- non organizzare gli adempimenti di registrazione dei veicoli previsti dal DPR 480/2001;
- promettere custodia senza adeguare contratto e organizzazione;
- installare videosorveglianza senza gestire correttamente privacy e conservazione dei dati;
- scegliere il forfettario senza valutare gli investimenti necessari per il locale.
Checklist prima di aprire
- Definire il modello: autorimessa custodita, parcheggio, abbonamenti o sistema automatico.
- Usare ATECO 52.21.50 quando coerente.
- Verificare disponibilità, destinazione e idoneità dell’area o del locale.
- Presentare la SCIA al SUAP quando prevista per la rimessa.
- Controllare la superficie coperta e gli adempimenti di prevenzione incendi.
- Organizzare ricevute, registrazioni dei veicoli e contratti.
- Aprire Registro Imprese e verificare Gestione Commercianti.
- Valutare INAIL e sicurezza del personale.
- Gestire correttamente videosorveglianza e lettura targhe.
- Confrontare forfettario 67% e regime ordinario sui costi reali.
Domande frequenti sulla Partita IVA per autorimessa
Qual è il codice ATECO?
52.21.50 — Gestione di parcheggi e autorimesse.
Serve la SCIA?
Per l’attività di rimessa di veicoli il DPR 480/2001 prevede la segnalazione al Comune, oggi normalmente gestita tramite SUAP.
Quando scatta la prevenzione incendi?
Le autorimesse pubbliche e private e i parcheggi pluriplano o meccanizzati con superficie complessiva coperta superiore a 300 m² rientrano nell’attività n. 75 del DPR 151/2011.
Qual è il coefficiente forfettario?
67%.
La previdenza è Gestione Separata?
Non come regola ordinaria: siamo davanti a un’attività d’impresa. Per il titolare che lavora personalmente con abitualità e prevalenza va verificata la Gestione Commercianti.
Partita IVA autorimessa e parcheggio nel 2026: cosa controllare
La sequenza corretta è modello di servizio → area o locale → ATECO 52.21.50 → SCIA rimessa → prevenzione incendi → Registro Imprese → INPS/INAIL → contratti e registrazioni → regime fiscale. La scelta dell’immobile viene prima della Partita IVA: un locale non idoneo o un progetto antincendio non sostenibile può rendere impossibile o troppo costosa l’attività anche quando l’apertura fiscale è semplice.
Le altre attività già analizzate sono raccolte nella sezione Professioni e attività.