Il coefficiente di redditività nel regime forfettario stabilisce quale percentuale dei ricavi o compensi incassati viene considerata reddito dell’attività. Nel 2026 i coefficienti vanno dal 40% all’86% e dipendono dal settore economico: non possono essere scelti liberamente in base alla convenienza del contribuente.
Cos’è il coefficiente di redditività?
Nel regime forfettario il reddito non viene determinato sottraendo analiticamente tutti i costi realmente sostenuti. La legge utilizza invece una percentuale prestabilita, chiamata coefficiente di redditività, da applicare ai ricavi o compensi percepiti.
La formula di base è:
ricavi o compensi incassati × coefficiente di redditività = reddito forfettario lordo
Dal reddito così determinato possono poi essere dedotti i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole previste. Sul reddito imponibile risultante si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure, quando spettante, del 5%.
Il meccanismo deriva dall’articolo 1, comma 64, della Legge 190/2014.
Quali sono i coefficienti di redditività nel 2026?
Nel 2026 continuano a essere applicati i coefficienti previsti dalla tabella normativa già vigente. Le percentuali sono sei, distribuite tra nove gruppi di attività.
| Settore | Gruppi ATECO 2007 di riferimento | Coefficiente |
|---|---|---|
| Industrie alimentari e bevande | 10-11 | 40% |
| Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45; 46.2-46.9; 47.1-47.7; 47.9 | 40% |
| Commercio ambulante di alimentari e bevande | 47.81 | 40% |
| Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82-47.89 | 54% |
| Costruzioni e attività immobiliari | 41-43; 68 | 86% |
| Intermediari del commercio | 46.1 | 62% |
| Alloggio e ristorazione | 55-56 | 40% |
| Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, istruzione, finanza e assicurazioni | 64-66; 69-75; 85-88 | 78% |
| Altre attività economiche | altri gruppi indicati nell’Allegato 4 | 67% |
La tabella deriva dall’Allegato 4 della normativa sul regime forfettario ed è stata confermata, in attesa dei nuovi coefficienti collegati ad ATECO 2025, dal Decreto legislativo 81/2025.
Cosa cambia nel 2026 con ATECO 2025?
Dal 1° aprile 2025 è operativa la classificazione ATECO 2025. Questo non significa però che sia già entrata in vigore una nuova tabella dei coefficienti di redditività.
Il Decreto legislativo 81/2025 ha previsto espressamente una disciplina transitoria: fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla base di ATECO 2025 continuano a essere utilizzati quelli vigenti, individuati attraverso il codice corrispondente secondo ATECO 2007.
Quindi nel 2026 bisogna distinguere due aspetti:
- per identificare l’attività oggi si utilizza la classificazione ATECO 2025;
- per individuare il coefficiente fiscale, fino all’entrata in vigore della nuova tabella, resta necessario ricondurre l’attività al corrispondente gruppo della classificazione precedente.
Nel modello Redditi PF 2026 questa fase transitoria è visibile anche nel quadro LM: viene indicata l’attività secondo ATECO 2025, mentre nei righi da LM22 a LM27 utilizzati per determinare il reddito forfettario il codice attività da utilizzare per individuare il coefficiente resta quello della classificazione ATECO 2007, finché non saranno approvati i nuovi coefficienti.
L’Agenzia delle Entrate, nelle istruzioni operative del quadro LM, richiama espressamente questa gestione transitoria dei codici. È quindi importante non associare automaticamente al nuovo codice ATECO 2025 una percentuale diversa: bisogna individuare la corrispondente attività secondo ATECO 2007 e applicare il coefficiente ancora vigente.
Per approfondire consulta ATECO 2025 e Partita IVA.
Come trovare il coefficiente del proprio codice ATECO?
Il punto di partenza è sempre l’attività effettivamente esercitata. Prima bisogna individuare il codice ATECO corretto e soltanto dopo associare l’attività al gruppo fiscale previsto dalla tabella.
Non è corretto scegliere prima il coefficiente più conveniente e poi cercare un codice ATECO compatibile: il codice deve descrivere ciò che viene realmente svolto.
Consulta come scegliere il codice ATECO.
Il coefficiente di redditività può essere scelto?
No. Il contribuente non può decidere autonomamente di applicare il 40%, il 67% o il 78% in funzione del risultato fiscale che preferisce.
La percentuale deriva dal settore in cui rientra l’attività realmente esercitata. Se cambia sostanzialmente l’attività e cambia il relativo gruppo, può cambiare anche il coefficiente applicabile.
Esempio di calcolo con coefficiente del 78%
Supponiamo che un professionista abbia incassato nell’anno 30.000 euro e che alla sua attività si applichi il coefficiente del 78%.
- incassi: 30.000 euro;
- coefficiente: 78%;
- reddito forfettario lordo: 23.400 euro.
Se durante l’anno sono stati versati, per esempio, 4.000 euro di contributi previdenziali obbligatori deducibili, la base imponibile per l’imposta sostitutiva diventa 19.400 euro.
- imposta al 15%: 2.910 euro;
- imposta al 5%, se spettante: 970 euro.
L’esempio serve soltanto a mostrare il meccanismo fiscale e non comprende l’intero calcolo previdenziale della posizione.
Il coefficiente indica quanti costi posso scaricare?
No. Il coefficiente non rappresenta una percentuale di spese che devi dimostrare di avere sostenuto.
Con un coefficiente del 78%, per esempio, il 78% degli incassi viene assunto come reddito forfettario lordo e la parte residua del 22% rappresenta implicitamente la quota di costi riconosciuta dal meccanismo forfettario.
Non importa quindi se durante l’anno le tue spese effettive sono state esattamente il 22%, molto meno oppure molto di più: i normali costi aziendali o professionali non vengono dedotti analiticamente.
Posso dedurre le spese reali nel regime forfettario?
In generale i normali costi dell’attività non vengono sottratti singolarmente dal reddito forfettario. È proprio questa una delle caratteristiche principali del regime.
I contributi previdenziali obbligatori versati seguono invece la specifica regola di deducibilità prevista dalla normativa e vengono sottratti dal reddito determinato applicando il coefficiente.
Per questo un’attività che sostiene costi reali molto elevati può avere interesse a confrontare il risultato con il regime ordinario.
Cosa succede se svolgo più attività con codici ATECO diversi?
Questo è un punto importante: non sempre si utilizza un unico coefficiente per tutti gli incassi.
Le istruzioni del modello Redditi PF 2026 distinguono due situazioni:
- se le attività appartengono allo stesso gruppo della tabella, si utilizza il coefficiente comune, si indicano complessivamente i ricavi o compensi del gruppo e nel quadro LM viene indicato il codice relativo all’attività prevalente;
- se appartengono a gruppi differenti con coefficienti differenti, i ricavi o compensi devono essere suddivisi tra i gruppi e il reddito viene calcolato separatamente applicando a ciascuno il proprio coefficiente; i risultati vengono poi sommati.
Di conseguenza, quando le attività appartengono a gruppi diversi non si applica semplicemente il coefficiente dell’attività prevalente a tutti gli incassi. La distinzione per gruppo è confermata anche dalle indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate per la compilazione del quadro LM.
Il riferimento operativo è il Quadro LM del modello Redditi Persone Fisiche 2026.
Esempio con due attività e coefficienti diversi
Supponiamo che una persona eserciti due attività appartenenti a gruppi differenti:
- 20.000 euro di compensi da un’attività con coefficiente del 78%;
- 10.000 euro di ricavi da un’attività con coefficiente del 40%.
Il calcolo del reddito lordo forfettario sarà:
- 20.000 × 78% = 15.600 euro;
- 10.000 × 40% = 4.000 euro;
- reddito lordo complessivo = 19.600 euro.
Per verificare il limite di accesso e permanenza nel regime, invece, devono essere considerati complessivamente i ricavi e compensi delle diverse attività secondo le regole previste.
Un coefficiente più basso è sempre più conveniente?
A parità di incassi, un coefficiente più basso produce un reddito forfettario inferiore. Questo non significa però che sia possibile scegliere un’attività o un codice soltanto per ottenere una percentuale più favorevole.
Inoltre la convenienza complessiva dipende anche da contributi previdenziali, costi effettivamente sostenuti, aliquota del 5% o 15%, eventuali investimenti e caratteristiche dell’attività.
Il coefficiente cambia con il fatturato?
No. Il coefficiente non aumenta quando crescono gli incassi e non diminuisce quando il fatturato è basso.
La percentuale è collegata al gruppo dell’attività. I limiti di ricavi e compensi servono invece a stabilire se il contribuente può continuare ad applicare il regime forfettario.
Per questi limiti consulta 85.000 e 100.000 euro nel regime forfettario.
Il coefficiente modifica l’aliquota del 5% o del 15%?
No. Coefficiente di redditività e aliquota dell’imposta sostitutiva sono due elementi differenti.
Il coefficiente serve prima a determinare il reddito forfettario. Solo successivamente, dopo la deduzione dei contributi previdenziali obbligatori prevista dalla normativa, si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando sono rispettati i requisiti per le nuove attività.
Consulta regime forfettario al 5%: requisiti e durata.
Domande frequenti sul coefficiente di redditività
Un professionista ha sempre coefficiente del 78%?
Molte attività professionali rientrano nel gruppo con coefficiente del 78%, ma il coefficiente va sempre verificato partendo dall’attività concreta e dal relativo inquadramento ATECO.
Con coefficiente 78% pago il 15% sul 78% del fatturato?
Il 78% degli incassi costituisce il reddito forfettario lordo. Prima di applicare l’imposta sostitutiva vengono considerati i contributi previdenziali obbligatori deducibili secondo le regole previste.
Nel 2026 esistono già nuovi coefficienti ATECO 2025?
La normativa transitoria continua a prevedere l’utilizzo dei coefficienti già vigenti, individuati attraverso la corrispondente attività secondo ATECO 2007, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti elaborati sulla classificazione ATECO 2025.
Per gli altri approfondimenti consulta tutte le guide sul regime fiscale della Partita IVA.