Dal 1° gennaio 2026 la participation exemption (PEX) non può più essere applicata automaticamente a qualsiasi partecipazione che rispetti i vecchi requisiti. La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha modificato l’articolo 87 TUIR introducendo un nuovo filtro dimensionale: la partecipazione deve essere almeno del 5% oppure avere un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
Se tutte le condizioni sono rispettate, il 95% della plusvalenza realizzata dalla società sulla cessione della partecipazione resta esente e soltanto il 5% concorre al reddito imponibile IRES. Dal 2026, però, alle nuove soglie si sommano i requisiti storici su periodo di possesso, classificazione contabile, residenza e commercialità della partecipata.
Cos’è la PEX?
PEX significa participation exemption. È il regime dell’articolo 87 TUIR che, in presenza dei requisiti previsti, esenta il 95% della plusvalenza realizzata da un soggetto IRES quando vende determinate partecipazioni societarie.
La PEX è un’esenzione totale?
No. L’esenzione riguarda il 95% della plusvalenza; il restante 5% concorre alla base imponibile. Con IRES ordinaria al 24%, l’effetto teorico sul guadagno qualificato è pari all’1,2%, ma soltanto quando tutti i requisiti PEX risultano soddisfatti.
Cosa cambia nella PEX dal 2026?
La Legge 199/2025 ha inserito il comma 1.1 nell’articolo 87 TUIR. Per le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2026, l’esenzione richiede anche una partecipazione diretta nel capitale almeno del 5% oppure un valore fiscale della partecipazione almeno pari a 500.000 euro.
Soglia del 5%: come funziona?
Il primo criterio dimensionale è soddisfatto quando la partecipazione diretta è almeno pari al 5% del capitale. Raggiungere questa soglia non basta, da solo, a ottenere la PEX: devono essere rispettati anche tutti gli altri requisiti dell’articolo 87.
Valore fiscale di 500.000 euro: è alternativo al 5%?
Sì. Una partecipazione inferiore al 5% può superare il nuovo filtro dimensionale se il suo valore fiscale è almeno pari a 500.000 euro. I due criteri sono alternativi, non cumulativi.
Cosa succede sotto il 5% e sotto 500.000 euro?
La nuova condizione dimensionale non è soddisfatta. Di conseguenza non è corretto applicare l’esenzione del 95% alla plusvalenza soltanto perché risultano presenti i vecchi requisiti PEX.
Le partecipazioni indirette nel gruppo contano?
Sì. Per la soglia del 5% la legge considera anche partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo quando sussiste il controllo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile. Va applicata la demoltiplicazione generata dalla catena di controllo.
Da quando si applica la nuova PEX?
Le nuove disposizioni si applicano alle plusvalenze realizzate in relazione a cessioni di partecipazioni dal 1° gennaio 2026, secondo la decorrenza stabilita dalla Legge 199/2025.
Primo requisito storico: possesso per almeno 12 mesi
L’articolo 87 richiede il possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello della cessione. Nel calcolo si considerano cedute per prime le partecipazioni acquistate più recentemente, secondo la regola prevista dalla norma.
Acquisti in più tranche: perché la verifica può cambiare?
Se la società ha acquistato quote della stessa partecipata in momenti diversi, il requisito temporale va verificato con attenzione. La regola che considera cedute per prime le partecipazioni acquistate più recentemente può far sì che una parte della partecipazione abbia maturato il periodo minimo e un’altra no. Prima della vendita occorre quindi ricostruire cronologia e costo fiscale di ciascun acquisto.
Secondo requisito: immobilizzazioni finanziarie
La partecipazione deve essere classificata tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. Una riclassificazione effettuata soltanto poco prima della vendita non consente di recuperare automaticamente questo requisito.
Terzo requisito: residenza della partecipata
La partecipata deve rispettare le condizioni previste dall’articolo 87 in materia di residenza o localizzazione e regimi fiscali privilegiati. Per società estere la verifica richiede attenzione anche alle regole dell’articolo 47-bis TUIR.
Quarto requisito: esercizio di impresa commerciale
La partecipata deve esercitare un’impresa commerciale secondo la disciplina fiscale richiamata dall’articolo 87. Questo requisito può essere particolarmente delicato per società immobiliari, società patrimoniali o strutture che non svolgono una vera attività operativa.
Partecipata immobiliare: la PEX è automatica?
No. La commercialità della partecipata immobiliare va verificata concretamente. Una società che svolge attività immobiliare d’impresa non va confusa con una struttura che detiene prevalentemente immobili senza un’effettiva attività commerciale. La natura degli asset e dell’attività può incidere sul requisito previsto dall’articolo 87.
Una holding può usare la PEX?
Sì, se vende una partecipazione che soddisfa tutte le condizioni. Dal 2026 la holding deve però verificare anche le soglie 5%/500.000 euro. Per il quadro più ampio vedi holding SRL nel 2026.
PEX e dividendi al 95% sono la stessa regola?
No. La PEX riguarda la plusvalenza sulla cessione di partecipazioni ed è disciplinata dall’articolo 87. I dividendi tra società seguono l’articolo 89. Dal 2026 entrambe le discipline utilizzano nuove soglie dimensionali simili, ma restano regimi distinti.
Per gli utili distribuiti consulta dividendi tra società nel 2026.
Come si calcola la plusvalenza?
In termini generali la plusvalenza deriva dalla differenza positiva tra corrispettivo della cessione e valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, tenendo conto delle regole applicabili. È su questa plusvalenza che, se spettante, opera l’esenzione del 95%.
E se vendo una quota con una minusvalenza?
Le minusvalenze relative a partecipazioni che presentano i requisiti PEX seguono una disciplina coerente con il regime di esenzione e possono risultare indeducibili. Prima della cessione è quindi necessario simulare sia l’ipotesi di guadagno sia quella di perdita.
La PEX vale per la persona fisica che vende la propria SRL?
Non è la stessa disciplina. La PEX dell’articolo 87 riguarda soggetti titolari di reddito d’impresa nelle condizioni previste. Una persona fisica che vende una partecipazione detenuta fuori dall’attività d’impresa segue normalmente le regole delle plusvalenze finanziarie, con imposta sostitutiva del 26% nei casi ordinari.
Per la vendita delle quote vedi cessione quote SRL.
Una SRL operativa può beneficiare della PEX?
Sì. Non è necessario essere una holding pura: una SRL operativa che possiede e vende una partecipazione può applicare la PEX se rispetta tutte le condizioni dell’articolo 87, comprese le nuove soglie 2026.
Quali documenti conviene preparare prima della cessione?
Una verifica PEX solida dovrebbe ricostruire data e costo degli acquisti, bilanci che documentano la classificazione tra immobilizzazioni, percentuale diretta e indiretta, valore fiscale della partecipazione, residenza e attività della partecipata. Conservare questa documentazione prima dell’atto riduce il rischio di dover ricostruire i requisiti solo dopo un controllo fiscale.
Esempio: vendita del 20% di una controllata
Una SRL possiede da oltre due anni il 20% di una società operativa, classificato correttamente tra le immobilizzazioni finanziarie, e realizza una plusvalenza sulla vendita nel 2026. La soglia del 5% è superata; occorre completare la verifica degli altri requisiti PEX per applicare l’esenzione del 95%.
Esempio: quota del 2% del valore fiscale di 700.000 euro
La percentuale è inferiore al 5%, ma il valore fiscale supera 500.000 euro. Il nuovo requisito dimensionale può risultare soddisfatto attraverso il criterio alternativo del valore, fermo il controllo degli altri requisiti.
Esempio: quota del 2% del valore fiscale di 100.000 euro
La partecipazione non raggiunge né il 5% né 500.000 euro di valore fiscale. Per una plusvalenza realizzata nel 2026 non si può dare per acquisita la participation exemption.
Checklist PEX 2026
- calcola percentuale diretta della partecipazione;
- ricostruisci il valore fiscale;
- verifica eventuali partecipazioni indirette di gruppo;
- ricostruisci eventuali acquisti in tranche;
- controlla il periodo minimo di possesso;
- verifica la classificazione nel primo bilancio utile;
- controlla residenza fiscale della partecipata;
- verifica l’esercizio di impresa commerciale;
- calcola plusvalenza o minusvalenza;
- controlla la data di realizzo rispetto al 1° gennaio 2026;
- prepara documentazione probatoria prima della cessione.
Il riferimento ufficiale è l’articolo 87 TUIR, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199.
Domande frequenti
Qual è la nuova soglia PEX dal 2026?
Partecipazione diretta almeno del 5% oppure valore fiscale almeno pari a 500.000 euro, oltre agli altri requisiti.
La PEX esenta tutta la plusvalenza?
No. L’esenzione ordinaria riguarda il 95% della plusvalenza qualificata.
Basta possedere la quota da 12 mesi?
No. Il possesso minimo è soltanto uno dei requisiti previsti dall’articolo 87.
La PEX vale anche per la persona fisica?
Non come regime dell’articolo 87 per una partecipazione privata; la persona fisica segue normalmente la disciplina delle plusvalenze finanziarie.