Dal 1° gennaio 2026 la tassazione dei dividendi tra società è cambiata. Non è più corretto affermare in modo generale che una SRL che riceve dividendi da un’altra società tassa soltanto il 5% dell’importo. La Legge 30 dicembre 2025 n. 199 ha modificato l’articolo 89 TUIR introducendo nuove soglie dimensionali.
Per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026, l’esclusione del 95% richiede, in sintesi, una partecipazione diretta almeno del 5% oppure un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro, con regole specifiche per le partecipazioni indirette all’interno di un gruppo.
Come erano tassati i dividendi tra società prima del 2026?
Per i soggetti IRES l’articolo 89 TUIR prevedeva l’esclusione del 95% dei dividendi dalla formazione del reddito imponibile in presenza delle condizioni generali previste dalla norma. In pratica solo il 5% del dividendo concorreva al reddito della società ricevente.
Perché si parlava di tassazione effettiva dell’1,2%?
Se il 5% del dividendo è imponibile e l’IRES ordinaria è al 24%, l’effetto matematico è 24% × 5% = 1,2%. Questa percentuale non è però un’aliquota autonoma prevista dalla legge e dal 2026 non può più essere applicata automaticamente a qualsiasi partecipazione.
Cosa cambia dal 1° gennaio 2026?
La Legge 199/2025 ha modificato l’articolo 89 TUIR. Per beneficiare dell’esclusione del 95%, la società ricevente deve detenere una partecipazione che soddisfa almeno uno dei due nuovi criteri dimensionali previsti dal comma 2.1.
Prima soglia: partecipazione almeno del 5%
Il primo criterio è una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%. Se la quota diretta raggiunge almeno questa percentuale, la soglia dimensionale è soddisfatta, ferme le altre condizioni eventualmente applicabili.
Seconda soglia: valore fiscale almeno 500.000 euro
In alternativa alla percentuale, l’esclusione può spettare quando il valore fiscale della partecipazione è almeno pari a 500.000 euro. Questo significa che una quota inferiore al 5% può comunque superare il nuovo filtro se ha un valore fiscale sufficientemente elevato.
Bisogna rispettare entrambe le soglie?
No. La norma utilizza criteri alternativi: è sufficiente rispettare la soglia percentuale oppure quella di valore fiscale, salvo le ulteriori condizioni previste per la specifica fattispecie.
Cosa succede sotto il 5% e sotto 500.000 euro?
Se la partecipazione non soddisfa nessuno dei due requisiti, non si può applicare automaticamente l’esclusione del 95% prevista dall’articolo 89, comma 2. Il dividendo può quindi concorrere integralmente alla formazione del reddito della società ricevente secondo la nuova disciplina.
Le partecipazioni indirette del gruppo contano?
Sì, per la soglia percentuale la legge considera anche partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, quando esiste il controllo previsto dall’articolo 2359 del Codice civile. La percentuale deve però essere calcolata tenendo conto della demoltiplicazione lungo la catena partecipativa.
Esempio di demoltiplicazione nel gruppo
Se Holding A controlla l’80% di B e B detiene il 10% di C, la partecipazione indiretta economica di A in C non va letta semplicemente come 10%: la catena produce una percentuale demoltiplicata. La verifica va effettuata sulla struttura concreta del gruppo e sulle partecipazioni considerate dalla norma.
La nuova regola vale per tutti i dividendi del 2026?
La Legge 199/2025 stabilisce che le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell’utile, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. La data della delibera è quindi un elemento da verificare.
Conta la data di pagamento o quella della delibera?
Per la decorrenza della nuova disciplina la legge richiama le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026. Occorre quindi distinguere il momento della decisione societaria dal successivo pagamento materiale del dividendo.
Holding SRL: cosa cambia in pratica?
Le holding devono mappare percentuali e valori fiscali delle partecipazioni prima di stimare il carico fiscale sui dividendi. Il vecchio automatismo “holding = 1,2%” può produrre errori rilevanti soprattutto nei portafogli con partecipazioni piccole.
Per il quadro complessivo consulta holding SRL: quando conviene.
Dividendo contabilizzato e dividendo fiscalmente imponibile sono la stessa cosa?
No. Il dividendo entra nella contabilità della società ricevente secondo le regole civilistiche e contabili applicabili, mentre il TUIR stabilisce quanta parte concorre al reddito imponibile. Dal 2026 la verifica fiscale della partecipazione diventa quindi indispensabile anche quando contabilmente il provento è già correttamente rilevato.
Come incidono i dividendi sul flusso di cassa del gruppo?
Una distribuzione sposta liquidità dalla partecipata alla società socia. In un gruppo questo può servire a finanziare nuove acquisizioni, investimenti o altre controllate. Il vantaggio finanziario, però, deve essere distinto dal trattamento fiscale: prima di pianificare il flusso bisogna verificare se la partecipazione supera le soglie e se esistono vincoli societari alla distribuzione.
Dividendi tra SRL e dividendi al socio persona fisica sono uguali?
No. Il dividendo ricevuto da una società soggetta a IRES segue l’articolo 89 TUIR; il dividendo distribuito a una persona fisica residente che detiene la quota fuori dall’attività d’impresa segue una disciplina diversa, normalmente con ritenuta del 26%.
Per quest’ultimo caso vedi dividendi SRL ai soci.
La società paga una ritenuta del 26% sui dividendi ricevuti?
Non va confusa la fiscalità del socio persona fisica con quella della società ricevente. Tra soggetti societari si applicano le regole specifiche del TUIR e, nei rapporti internazionali, eventuali direttive, convenzioni e regimi di ritenuta alla fonte.
Dividendi esteri: bastano le soglie 5%/500.000 euro?
No. Per dividendi provenienti dall’estero vanno verificati anche residenza della partecipata, eventuale regime fiscale privilegiato, convenzioni contro le doppie imposizioni, direttiva madre-figlia quando applicabile e credito per imposte estere. Le nuove soglie non sostituiscono queste verifiche.
Dividendi da società UE: cosa va controllato?
Nei rapporti intra-UE possono rilevare anche la disciplina madre-figlia e i requisiti dell’articolo 27-bis del DPR 600/1973. La presenza di una partecipazione europea non rende quindi sufficiente il solo test 5%/500.000 euro: occorre coordinare TUIR, ritenute alla fonte e requisiti del regime comunitario.
Distribuzione di riserve: la nuova regola può rilevare?
Sì. La disposizione transitoria richiama non solo l’utile d’esercizio ma anche riserve e altri fondi distribuiti con delibere dal 1° gennaio 2026. Prima della distribuzione occorre ricostruire natura fiscale della riserva e partecipazione del beneficiario.
Dividendi e PEX hanno le stesse nuove soglie?
La Legge 199/2025 ha introdotto soglie analoghe anche nell’articolo 87 sulla participation exemption. Tuttavia dividendi e plusvalenze restano fattispecie diverse e per la PEX occorre rispettare anche gli ulteriori requisiti specifici dell’articolo 87. Vedi PEX 2026.
Esempio: holding con quota del 20%
Una holding possiede direttamente il 20% di una controllata che distribuisce utili con delibera nel 2026. La partecipazione supera la soglia del 5%; la società può quindi verificare l’applicazione dell’esclusione del 95% secondo le altre condizioni previste.
Esempio: quota del 2% del valore fiscale di 100.000 euro
La società possiede il 2% e il valore fiscale della quota è 100.000 euro. Nessuna delle due nuove soglie è raggiunta. Non è quindi corretto applicare automaticamente l’esclusione del 95% come avveniva nelle simulazioni basate sulla disciplina precedente.
Esempio: quota del 2% del valore fiscale di 700.000 euro
La percentuale è inferiore al 5%, ma il valore fiscale supera 500.000 euro. La soglia dimensionale alternativa è quindi soddisfatta e va completata la verifica della disciplina applicabile.
Checklist prima di distribuire dividendi nel gruppo
- identifica il soggetto che riceve il dividendo;
- verifica la data della delibera;
- calcola la percentuale di partecipazione diretta;
- ricostruisci il valore fiscale della quota;
- verifica eventuali partecipazioni indirette di gruppo;
- controlla la natura delle riserve distribuite;
- per partecipate estere verifica convenzioni e regimi speciali;
- coordina il trattamento contabile con quello fiscale;
- non applicare automaticamente l’1,2%;
- documenta il calcolo utilizzato.
Il riferimento normativo è la Legge 30 dicembre 2025 n. 199, che ha modificato l’articolo 89 TUIR e stabilito la decorrenza delle nuove regole dal 2026.
Domande frequenti
Dal 2026 i dividendi tra società sono sempre tassati solo all’1,2%?
No. L’esclusione del 95% richiede il rispetto delle nuove soglie e delle altre condizioni applicabili.
Quali sono le nuove soglie?
Partecipazione diretta almeno del 5% oppure valore fiscale almeno pari a 500.000 euro.
Le soglie devono essere rispettate entrambe?
No. Sono criteri alternativi.
La regola vale anche per le delibere del 2025 pagate nel 2026?
La norma collega la nuova disciplina alle distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026; la data della delibera va quindi verificata con attenzione.