Il dottore commercialista può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Per l’attività professionale con ATECO 69.20.01 il coefficiente di redditività è del 78%; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
La previdenza è affidata alla CNPADC, la Cassa dei Dottori Commercialisti. Nel 2026 il contributo soggettivo può essere scelto tra il 12% e il 100% del reddito professionale netto entro il limite previsto, con contributo minimo ordinario di 3.180 euro. Il contributo integrativo è del 4%, con minimo ordinario di 954 euro; il contributo di maternità 2026 è pari a 79,09 euro.
Regime forfettario commercialista: risposta rapida
- ATECO 2025: 69.20.01 – Attività di commercialisti;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: CNPADC;
- contributo soggettivo 2026: aliquota scelta dal 12% al 100%;
- reddito massimo soggetto al contributo soggettivo: 209.300 euro;
- minimo soggettivo ordinario: 3.180 euro;
- contributo integrativo: 4% del volume d’affari professionale;
- minimo integrativo ordinario: 954 euro;
- maternità 2026: 79,09 euro.
Quando un commercialista può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dal dottore commercialista persona fisica che esercita individualmente la professione e rispetta i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere verificate le altre condizioni: eventuali redditi da lavoro dipendente, partecipazioni societarie, rapporti prevalenti con datore o ex datore e le ulteriori cause di esclusione.
La verifica va ripetuta ogni anno. Per esempio, l’ingresso in una STP, la partecipazione a una società o l’avvio di un rapporto di lavoro dipendente possono modificare il quadro fiscale anche se i compensi restano sotto la soglia.
Per il controllo generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Coefficiente 78% e calcolo delle tasse
Per l’attività del dottore commercialista il coefficiente di redditività è del 78%. Il sistema considera quindi fiscalmente reddito il 78% dei compensi e riconosce in modo forfettario una quota di costi pari al restante 22%.
Il coefficiente non è un’aliquota fiscale. Dal reddito forfettario lordo vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori ammessi fiscalmente; sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questo importo vanno coordinati i contributi CNPADC deducibili secondo le regole applicabili. L’imposta sostitutiva non viene quindi calcolata direttamente sui 30.000 euro incassati.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il carico finale dipende dalla contribuzione CNPADC effettivamente dovuta e dall’aliquota fiscale del 15% o del 5%.
Quando scatta l’iscrizione alla CNPADC?
L’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti è obbligatoria quando coesistono i requisiti previsti dall’Ente: iscrizione alla Sezione A dell’Albo ed esercizio della professione con Partita IVA individuale, partecipazione ad associazione professionale o attività attraverso una STP nei casi previsti.
La CNPADC indica che la domanda di iscrizione deve essere presentata entro sei mesi dalla sussistenza dei requisiti; in mancanza può procedere all’iscrizione d’ufficio. I requisiti sono riepilogati nella pagina ufficiale Iscrizione, esonero e incompatibilità CNPADC.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA del dottore commercialista approfondisce anche ATECO, Albo e differenze da revisore legale ed esperto contabile.
Contributo soggettivo CNPADC 2026
Nel 2026 il contributo soggettivo è calcolato sul reddito professionale netto dell’anno precedente applicando un’aliquota scelta dal professionista tra 12% e 100%. La tabella ufficiale CNPADC 2026 riporta aliquote, minimi e limite reddituale.
La tabella ufficiale CNPADC 2026 indica:
- aliquota: dal 12% al 100%;
- reddito professionale massimo: 209.300 euro;
- contributo minimo soggettivo ordinario: 3.180 euro.
La scelta di un’aliquota superiore al minimo aumenta l’esborso previdenziale ma può anche incidere sul montante pensionistico secondo le regole della Cassa. Non va quindi letta come una semplice “tassa” aggiuntiva.
Contributo integrativo 4% e maternità
Il contributo integrativo CNPADC è pari al 4% del volume d’affari professionale secondo le regole della Cassa. Nel 2026 il minimo integrativo ordinario è pari a 954 euro.
Il contributo di maternità per il 2026 è invece pari a 79,09 euro.
Soggettivo e integrativo hanno basi differenti: il primo è legato al reddito professionale netto, il secondo al volume d’affari. Nel regime forfettario non bisogna quindi applicare automaticamente le stesse percentuali alla stessa base.
Reddito forfettario e reddito previdenziale CNPADC
Per il professionista forfettario, reddito fiscale e contribuzione previdenziale sono collegati ma non vanno confusi.
La CNPADC, nelle proprie istruzioni dichiarative, richiede ai contribuenti forfettari di comunicare il reddito professionale risultante dalla dichiarazione fiscale secondo le indicazioni annuali della Cassa. Il dato previdenziale non coincide quindi con il semplice totale delle fatture emesse.
In una simulazione corretta bisogna distinguere almeno tre valori: compensi incassati, reddito forfettario ottenuto applicando il 78% e contribuzione CNPADC dovuta sulla base previdenziale prevista.
Agevolazioni per i neo-iscritti
La CNPADC prevede un regime contributivo agevolato nei primi anni di iscrizione. Per chi si iscrive per la prima volta prima dei 35 anni, nei primi cinque anni non è dovuto il contributo soggettivo minimo: resta invece dovuta la contribuzione percentuale sul reddito professionale secondo le regole della Cassa.
Per i neo-iscritti under 35, nei primi cinque anni il contributo integrativo non è dovuto nella misura minima ma nella misura effettiva del 4% sul volume d’affari professionale.
Le agevolazioni previdenziali non modificano automaticamente il coefficiente fiscale del 78% né l’aliquota sostitutiva del 5% o del 15%: fiscalità e previdenza devono essere calcolate separatamente.
Commercialista con altra previdenza obbligatoria: esonero e INPS
Il dottore commercialista che possiede i requisiti professionali ma è già iscritto a un’altra forma di previdenza obbligatoria per una diversa attività, oppure percepisce una pensione da altra gestione, può trovarsi nei casi in cui la CNPADC consente la domanda di esonero.
L’esonero non significa assenza totale di obblighi verso la Cassa: l’esonerato deve continuare a comunicare reddito e volume d’affari professionale e a versare il contributo integrativo secondo le regole previste.
La posizione previdenziale complessiva deve essere verificata con attenzione perché il reddito professionale può anche assumere rilievo per la Gestione Separata INPS nei casi indicati dalla disciplina applicabile.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire per la prima volta una Partita IVA da commercialista. Va verificato anche che l’attività non rappresenti mera prosecuzione di un’attività precedente nei casi previsti dalla legge.
L’aliquota fiscale ridotta è indipendente dalle agevolazioni CNPADC: un professionista può beneficiare di una sola agevolazione, di entrambe oppure di nessuna in base alla propria situazione.
Fattura del commercialista forfettario
Il commercialista in regime forfettario emette normalmente fattura senza addebito dell’IVA per le operazioni interne soggette al regime e senza ritenuta d’acconto sui compensi coperti dall’imposta sostitutiva.
In fattura deve essere gestito correttamente il contributo integrativo CNPADC del 4%, oltre all’eventuale imposta di bollo quando dovuta. La fatturazione elettronica resta il riferimento ordinario.
Per gli aspetti generali consulta la guida APIVA sulla fatturazione elettronica con Partita IVA.
Costi dello studio e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente. Affitto, software contabili, banche dati, assicurazione professionale, formazione, dipendenti, collaboratori, hardware e altri costi dello studio sono fiscalmente assorbiti dal coefficiente del 78%.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata. Questo significa che il forfettario può essere molto efficiente per un professionista con struttura leggera e costi contenuti, ma meno conveniente per uno studio organizzato con personale, locali e investimenti importanti.
Il confronto con il regime ordinario deve quindi considerare costi reali, IVA indetraibile e contribuzione CNPADC, non soltanto l’aliquota sostitutiva del 15%.
Studio associato, STP e più attività
Il regime forfettario è riferito alla persona fisica e la partecipazione a studi associati o società può incidere sulle cause di esclusione. Prima di aderire o permanere nel regime va quindi verificata la struttura attraverso cui viene esercitata la professione.
La CNPADC considera inoltre, ai fini previdenziali, anche la quota di reddito attribuita al professionista che esercita mediante STP secondo le regole della Cassa.
Se il commercialista svolge stabilmente anche revisione legale o altre attività economicamente autonome, può essere necessario aggiungere codici ATECO distinti e separare correttamente i relativi compensi.
Pagamento dei contributi CNPADC nel 2026
Dal 2026 la CNPADC ha introdotto anche il Modello F24 tra le modalità disponibili per il pagamento dei contributi, accanto a SDD, PagoPA e MAV. La novità è descritta nella pagina ufficiale sul pagamento dei contributi con Modello F24.
Per i contributi minimi 2026 la prima rata o rata unica è scaduta il 1° giugno 2026; la seconda rata dei minimi è prevista il 2 novembre 2026, mentre per le eccedenze contributive sono previste le scadenze comunicate annualmente dalla Cassa.
La modalità scelta va gestita attraverso i servizi online CNPADC e deve essere coordinata con eventuali deleghe SDD già attive.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica tutti i requisiti generali del regime;
- controlla che ATECO 69.20.01 descriva l’attività effettiva;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- calcola separatamente imposta e contribuzione CNPADC;
- scegli consapevolmente l’aliquota soggettiva tra 12% e 100%;
- considera minimo soggettivo, integrativo e maternità;
- verifica le agevolazioni per neo-iscritti;
- controlla eventuale altra previdenza obbligatoria o esonero;
- stima costi reali e IVA indetraibile;
- valuta studio associato, STP e attività ulteriori prima di confermare il regime.
Domande frequenti sul regime forfettario del commercialista
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività del dottore commercialista il coefficiente è del 78%.
Quanto è il contributo soggettivo minimo CNPADC nel 2026?
Il minimo soggettivo ordinario 2026 è pari a 3.180 euro; l’aliquota può essere scelta dal 12% al 100% entro i limiti previsti dalla Cassa.
Quanto è il contributo integrativo CNPADC?
L’aliquota integrativa è del 4% del volume d’affari professionale; il minimo ordinario 2026 è 954 euro.
Un neo-iscritto under 35 paga i minimi?
Nei primi cinque anni di iscrizione, se ricorrono le condizioni previste, non è dovuto il minimo soggettivo e il contributo integrativo è versato nella misura effettiva senza minimo.
Il commercialista può applicare il 5% fiscale?
Sì, se ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende soprattutto da costi reali, struttura dello studio, contribuzione CNPADC, IVA sugli acquisti e situazione personale.