L’esperto contabile può applicare il regime forfettario se esercita individualmente la professione e rispetta tutti i requisiti previsti dalla legge. Per l’attività professionale con ATECO 69.20.03 il coefficiente di redditività è del 78%; l’imposta sostitutiva è normalmente del 15% e può scendere al 5% quando ricorrono le condizioni previste per una nuova attività.
La previdenza di riferimento è la CNPR – Cassa Ragionieri. Nel 2026 il contributo soggettivo può essere scelto tra il 15% e il 25% del reddito professionale, con minimo ordinario di 3.771,10 euro. A questo si aggiungono il contributo soggettivo supplementare dello 0,75%, il contributo integrativo del 4% e il contributo di maternità.
Regime forfettario esperto contabile: risposta rapida
- ATECO 2025: 69.20.03 – Attività di esperti contabili;
- coefficiente di redditività: 78%;
- limite generale: 85.000 euro di compensi dell’anno precedente;
- imposta sostitutiva: 15%, oppure 5% quando spettante;
- previdenza: CNPR – Cassa Ragionieri;
- contributo soggettivo 2026: aliquota dal 15% al 25%;
- minimo soggettivo ordinario: 3.771,10 euro;
- supplementare: 0,75%, minimo 636 euro;
- integrativo: 4%, minimo 939,06 euro;
- maternità 2026: 12 euro;
- under 38: possibilità di versare metà del soggettivo fino a 7 anni, nei casi previsti.
Quando un esperto contabile può usare il regime forfettario?
Il regime può essere applicato dall’esperto contabile persona fisica che esercita individualmente la professione e rispetta i requisiti previsti dalla Legge 190/2014.
Nel 2026 il limite generale dei compensi dell’anno precedente resta pari a 85.000 euro. Devono inoltre essere controllate le altre condizioni, comprese eventuali partecipazioni societarie, redditi da lavoro dipendente, rapporti con datore o ex datore e le ulteriori cause di esclusione.
La verifica va ripetuta ogni anno. L’ingresso in una STP, in uno studio associato o l’avvio di un rapporto di lavoro dipendente possono modificare il quadro fiscale anche se i compensi professionali restano sotto la soglia.
Per il controllo generale consulta la guida APIVA sui requisiti del regime forfettario.
Coefficiente 78% e calcolo delle tasse
Per l’attività professionale dell’esperto contabile il coefficiente di redditività è del 78%. Il sistema considera quindi fiscalmente reddito il 78% dei compensi e riconosce in modo forfettario una quota di costi pari al restante 22%.
Il coefficiente non è un’aliquota di imposta. Dal reddito forfettario lordo vengono dedotti i contributi previdenziali obbligatori ammessi fiscalmente; sulla base residua si applica l’imposta sostitutiva del 15% oppure del 5% quando spettante.
Il restante 22% rappresenta la quota di costi riconosciuta forfettariamente. Se le spese reali dello studio sono superiori, la differenza non viene dedotta analiticamente; se sono inferiori, resta comunque applicabile il coefficiente previsto per l’attività.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi, il reddito forfettario lordo è pari a 23.400 euro. Da questo importo vanno coordinati i contributi CNPR deducibili secondo le regole applicabili. L’imposta sostitutiva non viene quindi calcolata direttamente sui 30.000 euro incassati.
Esempio con 50.000 euro di compensi
Con 50.000 euro di compensi il reddito forfettario lordo è pari a 39.000 euro. Il carico finale dipende dalla contribuzione CNPR effettivamente dovuta e dall’aliquota fiscale del 15% o del 5%.
Quando scatta l’iscrizione alla CNPR?
La CNPR prevede l’iscrizione obbligatoria per gli esperti contabili iscritti nella Sezione B dell’Albo che esercitano la professione con carattere di continuità.
L’iscrizione va perfezionata entro sei mesi dal momento in cui coesistono iscrizione all’Ordine e apertura della Partita IVA. In caso di omissione, la Cassa può procedere all’iscrizione d’ufficio con applicazione della relativa sanzione.
La regola è illustrata nella pagina ufficiale CNPR sull’iscrizione alla Cassa.
Il pillar APIVA sulla Partita IVA dell’esperto contabile approfondisce anche ATECO 69.20.03, Sezione B dell’Albo e differenze rispetto al dottore commercialista.
Contributo soggettivo CNPR 2026
Il contributo soggettivo si calcola applicando al reddito professionale un’aliquota scelta annualmente dall’iscritto tra il 15% e il 25%.
Per il 2026 il reddito è assoggettato a contribuzione fino al massimale di 123.886,17 euro, salvo l’opzione prevista dalla Cassa per contribuire oltre il limite. Il contributo minimo soggettivo ordinario è pari a 3.771,10 euro.
La scelta di un’aliquota superiore al 15% aumenta l’esborso previdenziale ma anche il montante contributivo secondo le regole della Cassa. La tabella aggiornata è pubblicata nella pagina ufficiale CNPR sul contributo soggettivo.
Contributo supplementare 0,75%
La CNPR prevede anche un contributo soggettivo supplementare distinto dal contributo soggettivo principale.
Nel 2026 l’aliquota è pari allo 0,75% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF e il minimo dovuto è pari a 636 euro.
Questa voce va considerata nel calcolo complessivo del costo previdenziale: limitarsi al solo 15%-25% del contributo soggettivo principale porta a sottostimare l’esborso effettivo verso la Cassa.
Contributo integrativo 4% e maternità
Il contributo integrativo CNPR è pari al 4% del volume d’affari professionale secondo le regole della Cassa. Nel 2026 il minimo integrativo ordinario è pari a 939,06 euro.
Il contributo di maternità 2026 è pari a 12 euro.
Per gli iscritti con meno di 38 anni, per alcuni pensionati attivi e per professionisti iscritti anche ad altra previdenza obbligatoria, il contributo integrativo può essere dovuto senza obbligo del minimo nei casi previsti dalla CNPR.
Le regole aggiornate sono pubblicate nella pagina ufficiale CNPR sul contributo integrativo.
Agevolazione under 38: metà del soggettivo
Gli iscritti con meno di 38 anni possono scegliere di versare la metà del contributo soggettivo dovuto per un periodo non superiore a sette anni, secondo le regole della Cassa.
La riduzione riguarda il contributo soggettivo e non significa che tutte le componenti previdenziali si dimezzino automaticamente. Supplementare, integrativo e maternità seguono regole proprie.
L’agevolazione previdenziale CNPR è inoltre distinta dall’eventuale imposta sostitutiva al 5% prevista per le nuove attività: un giovane professionista può rientrare in una sola agevolazione, in entrambe o in nessuna.
Dichiarazione A19 e scadenze CNPR 2026
I dati relativi al reddito e al volume d’affari prodotti nel 2025 devono essere comunicati alla CNPR tramite il Modello A19.
Per il 2026 la scadenza ordinaria è stata fissata al 31 luglio 2026. La Cassa ha inoltre chiarito che, anche oltre tale data, non vengono applicate sanzioni se la comunicazione viene effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione fiscale, che nel 2026 cade il 2 novembre 2026.
I contributi ordinari 2026 sono distribuiti su sette scadenze: 16 febbraio, 16 aprile, 16 giugno, 16 luglio, 16 settembre, 16 ottobre e 16 dicembre. Le modalità di pagamento comprendono Pago on line, F24 e bonifico.
Il calendario aggiornato è pubblicato nella pagina CNPR sulle scadenze contributive.
Imposta sostitutiva 5% o 15%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Può essere ridotta al 5% per i primi cinque periodi d’imposta quando ricorrono tutte le condizioni previste per una nuova attività.
Non basta aprire la Partita IVA per la prima volta. Va verificato anche che l’attività non costituisca mera prosecuzione di una precedente attività lavorativa o professionale nei casi previsti dalla disciplina.
L’aliquota fiscale ridotta è indipendente dalle agevolazioni CNPR: fiscalità e previdenza devono essere calcolate separatamente.
Fattura dell’esperto contabile forfettario
L’esperto contabile in regime forfettario emette normalmente fattura senza addebito dell’IVA per le operazioni interne soggette al regime e senza ritenuta d’acconto sui compensi coperti dall’imposta sostitutiva.
In fattura va gestito correttamente il contributo integrativo CNPR del 4%, oltre all’eventuale imposta di bollo quando dovuta. Il 4% integrativo non va confuso con la rivalsa INPS prevista per professionisti privi di Cassa.
Per gli aspetti generali consulta la guida APIVA sulla fatturazione elettronica con Partita IVA.
Esperto contabile con altra previdenza o pensione
La presenza di altra assicurazione obbligatoria può incidere sui minimi contributivi CNPR. La Cassa precisa, per esempio, che il minimo soggettivo non è dovuto dagli iscritti anche ad altra assicurazione obbligatoria per effetto di un’altra attività.
Anche il contributo integrativo può essere dovuto senza obbligo del minimo nelle situazioni previste.
La posizione va quindi verificata in modo personalizzato: un esperto contabile esclusivamente libero professionista e un collega che svolge anche un’attività coperta da altra previdenza possono avere lo stesso fatturato ma costi previdenziali differenti.
Costi dello studio e convenienza del forfettario
Nel regime forfettario i costi effettivi non vengono dedotti analiticamente. Affitto, software contabili, banche dati, assicurazione professionale, formazione, hardware, collaboratori e personale sono fiscalmente assorbiti dal coefficiente del 78%.
Anche l’IVA sugli acquisti non viene normalmente recuperata. Il forfettario può quindi risultare molto efficiente per un professionista con struttura leggera, ma meno conveniente per uno studio organizzato con costi elevati.
Se i costi reali superano ampiamente il 22% presunto dal coefficiente, il confronto con il regime ordinario diventa più importante. Nel calcolo vanno inclusi anche soggettivo, supplementare, integrativo e maternità CNPR.
Studio associato, STP e più attività
Il regime forfettario è riferito alla persona fisica. La partecipazione a studi associati o società può incidere sulle cause di esclusione e deve essere verificata prima di confermare il regime personale.
La CNPR disciplina anche la contribuzione in presenza di partecipazioni in associazioni professionali e società tra professionisti. Il volume d’affari rilevante può essere ragguagliato alla quota di utili spettante secondo le regole della Cassa.
Se l’esperto contabile svolge stabilmente anche attività ulteriori, per esempio revisione legale o consulenza non riconducibile alla professione principale, può essere necessario utilizzare codici ATECO distinti e separare correttamente i compensi.
Checklist prima di scegliere il forfettario
- verifica tutti i requisiti generali del regime;
- controlla che ATECO 69.20.03 descriva l’attività esercitata;
- applica il coefficiente di redditività del 78%;
- calcola separatamente imposta e contribuzione CNPR;
- considera soggettivo 15%-25%, supplementare 0,75% e integrativo 4%;
- verifica l’agevolazione under 38;
- presenta il Modello A19 entro le scadenze previste;
- controlla eventuale altra previdenza o pensione;
- stima costi reali dello studio e IVA indetraibile;
- valuta studio associato o STP prima di confermare il regime.
Domande frequenti sul regime forfettario dell’esperto contabile
Qual è il coefficiente di redditività?
Per l’attività dell’esperto contabile il coefficiente è del 78%.
Quanto è il contributo soggettivo CNPR nel 2026?
L’aliquota può essere scelta dal 15% al 25%; il minimo soggettivo ordinario 2026 è pari a 3.771,10 euro.
Quanto è il contributo supplementare?
È pari allo 0,75% del reddito professionale, con minimo 2026 pari a 636 euro.
Quanto è il contributo integrativo?
È pari al 4% del volume d’affari professionale; il minimo ordinario 2026 è pari a 939,06 euro.
Un under 38 può pagare meno?
Sì. Nei casi previsti può scegliere di versare metà del contributo soggettivo per un periodo massimo di sette anni.
Il forfettario conviene sempre?
No. La convenienza dipende da costi reali, struttura dello studio, contribuzione CNPR, IVA sugli acquisti e situazione personale.