Il social media manager può utilizzare il regime forfettario se rispetta i requisiti generali e non ricade in una causa di esclusione. Per le attività pubblicitarie normalmente riconducibili ad ATECO 73.11.01 o 73.11.02, il coefficiente di redditività utilizzato nel periodo transitorio è del 78%. Tasse e contributi non si calcolano quindi sull’intero fatturato.
Prima di fare i calcoli bisogna però scegliere il codice ATECO corretto in base ai servizi realmente svolti. Se il lavoro consiste soprattutto nell’ideazione e pianificazione di campagne social, il codice da verificare è 73.11.01; se prevalgono conduzione delle campagne e consulenza marketing, può essere più coerente 73.11.02.
Approfondimento: codice ATECO social media manager.
Quando il social media manager può essere forfettario
Il regime non dipende dalla professione in sé. Il social media manager deve rispettare i requisiti previsti per tutti i contribuenti forfettari: limite dei ricavi o compensi, limiti sulle spese per personale e collaboratori e assenza delle cause ostative applicabili al caso concreto.
Vanno controllati anche eventuali rapporti con datori di lavoro o ex datori di lavoro, partecipazioni societarie e gli altri elementi che possono impedire l’accesso o la permanenza nel regime.
Coefficiente di redditività del 78%
Per le attività pubblicitarie del gruppo 73.11 riconducibili ai codici utilizzati più spesso dai social media manager, il coefficiente di redditività applicato nel forfettario è attualmente del 78%, secondo la disciplina transitoria prevista nel passaggio ad ATECO 2025.
Questo significa che il 78% dei compensi viene assunto come reddito forfettario lordo; il restante 22% rappresenta forfettariamente i costi, senza necessità di dimostrarli uno per uno.
Esempio con 30.000 euro di compensi
Con 30.000 euro di compensi e coefficiente del 78%, il reddito forfettario iniziale è pari a 23.400 euro. Da questo importo si deducono i contributi previdenziali obbligatori versati secondo le regole del regime.
Sul reddito residuo viene applicata l’imposta sostitutiva del 15% oppure, quando ne ricorrono realmente i requisiti, quella del 5% prevista per le nuove attività.
Imposta sostitutiva al 15% o al 5%
L’aliquota ordinaria del regime forfettario è del 15%. Il 5% non spetta automaticamente a chi apre una nuova Partita IVA: devono essere rispettate le condizioni previste per una nuova attività e va verificata l’eventuale prosecuzione di lavori svolti in precedenza.
Il confronto va fatto sul reddito imponibile dopo la deduzione dei contributi obbligatori, non sull’intero fatturato.
INPS del social media manager forfettario
Il social media manager che opera effettivamente come libero professionista e non ha una Cassa previdenziale autonoma viene normalmente iscritto alla Gestione Separata INPS. Nel 2026 l’aliquota ordinaria per il professionista non pensionato e privo di altra previdenza obbligatoria è del 26,07%; per pensionati o soggetti già coperti da altra previdenza obbligatoria l’aliquota è normalmente del 24% nei casi previsti.
Il riferimento è la Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026.
Niente contributi fissi se sei davvero libero professionista
La Gestione Separata non funziona come le Gestioni Artigiani e Commercianti: il libero professionista non paga un contributo minimo fisso annuale soltanto perché la Partita IVA è aperta.
Il minimale di reddito previsto annualmente dall’INPS rileva invece per l’accredito contributivo dell’intero anno. Non va confuso con un contributo fisso da versare in assenza di reddito.
Rivalsa INPS del 4%
Il professionista iscritto alla Gestione Separata può applicare al cliente, nei casi previsti, una rivalsa del 4%. La rivalsa è facoltativa e non trasferisce al cliente l’obbligo previdenziale: i contributi restano dovuti dal professionista.
Nel forfettario la rivalsa concorre normalmente ai compensi secondo le regole fiscali applicabili e va considerata correttamente nella fatturazione.
Meta Ads e Google Ads pagati per conto del cliente
Uno dei punti più delicati per il social media manager riguarda il budget pubblicitario. Se il cliente versa al professionista somme destinate a Meta Ads, Google Ads o altre piattaforme, non è corretto assumere automaticamente che quelle somme siano escluse dai compensi.
Bisogna distinguere tra spese sostenute in nome proprio e veri anticipi effettuati in nome e per conto del cliente, documentati secondo i requisiti dell’articolo 15 del DPR 633/1972. Se il professionista acquista il servizio pubblicitario in proprio e poi riaddebita il costo, il trattamento può essere diverso.
Per questo il flusso contrattuale e documentale va impostato prima di gestire budget rilevanti, soprattutto nel forfettario, dove i costi non sono deducibili analiticamente.
Spese per software, Canva, Adobe e strumenti social
Nel regime forfettario abbonamenti a software, strumenti di scheduling, grafica, AI, analisi dei social, hosting e attrezzature non vengono dedotti uno per uno dal reddito. I costi sono assorbiti dal coefficiente di redditività.
Se i costi effettivi diventano molto elevati, può essere utile confrontare il forfettario con il regime ordinario prima di dare per scontata la convenienza del 15%.
Clienti esteri e piattaforme straniere
Il forfettario non elimina gli adempimenti IVA con l’estero. Un social media manager può lavorare con clienti UE o extra-UE e acquistare servizi da piattaforme estere come Meta, Google o altri fornitori digitali.
In questi casi vanno verificate territorialità IVA, posizione del cliente, eventuale VIES, integrazione o reverse charge e gli altri adempimenti collegati. Una fattura a un cliente italiano non può essere copiata automaticamente per un cliente estero.
Approfondimento: fatture estere nel regime forfettario.
Quando il forfettario può non convenire
Il regime può essere meno vantaggioso se l’attività sostiene costi molto elevati per collaboratori, advertising anticipato in proprio, software, produzione di contenuti, attrezzature o servizi acquistati da terzi.
Nel forfettario questi costi non riducono analiticamente il reddito imponibile e l’IVA sugli acquisti non viene detratta. Il confronto con l’ordinario va quindi fatto sulla struttura reale dei costi.
Fatturazione elettronica
Il social media manager in forfettario rientra nella disciplina generale della fatturazione elettronica. La fattura deve indicare correttamente regime fiscale, eventuale rivalsa previdenziale, natura dell’operazione e bollo quando dovuto.
È utile descrivere la prestazione in modo coerente con il contratto: strategia social, gestione campagne, consulenza marketing, community management o altra attività realmente svolta.
Primo anno: saldo e acconti
Nel primo anno può sembrare di pagare poche imposte perché il primo versamento dell’imposta sostitutiva arriva con la dichiarazione successiva. In quella fase possono però sommarsi saldo e acconti.
Conviene quindi accantonare una quota degli incassi fin dall’inizio, considerando sia l’imposta sia i contributi INPS.
Checklist fiscale
- verifica il codice ATECO corretto;
- controlla requisiti e cause di esclusione del forfettario;
- applica il coefficiente corretto solo dopo aver definito l’attività;
- verifica la Gestione Separata INPS;
- stima contributi e imposta sostitutiva;
- imposta correttamente rivalsa e fatturazione;
- distingui compensi da veri anticipi ex art. 15;
- controlla clienti e piattaforme estere;
- confronta i costi reali con il 22% forfettariamente riconosciuto.
Domande frequenti
Qual è il coefficiente del social media manager forfettario?
Per le attività pubblicitarie normalmente riconducibili a 73.11.01 e 73.11.02 il coefficiente applicato nel periodo transitorio è del 78%.
Il social media manager paga INPS fisso?
Se opera realmente come libero professionista in Gestione Separata non paga il contributo minimo fisso tipico di Artigiani e Commercianti.
Il budget Meta Ads del cliente è sempre escluso dai compensi?
No. Il trattamento dipende da come viene sostenuta e documentata la spesa. I veri anticipi in nome e per conto del cliente devono rispettare requisiti specifici.
Posso lavorare con clienti esteri in forfettario?
Sì, ma le operazioni estere possono richiedere adempimenti IVA specifici anche nel regime forfettario.