Le fatture estere nel regime forfettario richiedono regole diverse a seconda che si fatturi a un cliente straniero oppure si acquisti da un fornitore estero. Nel 2026 bisogna distinguere anche tra Unione Europea ed extra-UE, beni e servizi, cliente impresa o privato e operazioni attive o passive.
Essere forfettari non significa infatti essere estranei alle regole IVA internazionali. Per alcune operazioni entrano in gioco territorialità, VIES, reverse charge, comunicazione tramite SdI e documenti TD17, TD18 o TD19. Inoltre, per gli acquisti soggetti a inversione contabile, la normativa oggi prevede uno specifico termine trimestrale per il versamento dell’IVA.
Un forfettario può fatturare a clienti esteri?
Sì. Il regime forfettario non impedisce di lavorare con clienti dell’Unione Europea o di Paesi extra-UE.
Non bisogna però copiare automaticamente la fattura utilizzata per un cliente italiano. Prima di emettere il documento occorre verificare almeno:
- se l’operazione riguarda beni oppure servizi;
- se il cliente è stabilito in Italia, UE oppure extra-UE;
- se il cliente è un soggetto passivo IVA oppure un privato;
- dove l’operazione è territorialmente rilevante;
- eventuale iscrizione VIES;
- natura IVA da utilizzare nel file elettronico;
- eventuale obbligo Intrastat;
- adempimenti per la comunicazione dell’operazione transfrontaliera.
Come fattura un forfettario a un’impresa dell’Unione Europea?
Per una prestazione di servizi generica B2B resa a un’impresa o professionista stabilito in un altro Stato UE, la regola generale dell’articolo 7-ter del DPR 633/1972 individua normalmente la territorialità nel Paese del committente.
Quando ricorrono questi presupposti, la prestazione non è assoggettata a IVA italiana per ragioni di territorialità e il cliente assolve l’imposta nel proprio Stato secondo il meccanismo applicabile.
Nel file elettronico le operazioni non soggette a IVA per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies utilizzano il codice natura N2.1.
È importante non utilizzare N2.2 automaticamente soltanto perché il prestatore è forfettario: nelle prestazioni internazionali la natura deve riflettere la ragione effettiva della non applicazione dell’IVA.
Serve il VIES per fatturare servizi a un cliente UE?
Per le operazioni intracomunitarie per le quali è richiesta l’identificazione nell’archivio VIES bisogna verificare preventivamente l’inclusione della propria Partita IVA e la validità della posizione IVA del cliente.
La prassi dell’Agenzia delle Entrate ricomprende nell’ambito VIES anche le prestazioni intracomunitarie di servizi soggette a IVA nel Paese del committente secondo l’articolo 7-ter.
L’iscrizione e la posizione possono essere controllate tramite i servizi ufficiali dedicati al VIES.
Come fattura un forfettario a un’impresa extra-UE?
Per una prestazione generica B2B resa a un’impresa stabilita fuori dall’Unione Europea continua a essere fondamentale la regola territoriale dell’articolo 7-ter.
Quando la prestazione è territorialmente fuori dall’Italia, la fattura viene emessa senza IVA italiana e nel file elettronico si utilizza, quando coerente con l’operazione, la natura N2.1.
Il VIES non viene utilizzato per verificare una normale impresa extra-UE. Bisogna invece documentare correttamente lo status del cliente e il luogo nel quale è stabilito.
E se il cliente estero è un privato?
Le regole B2B non devono essere applicate automaticamente a un consumatore.
Per le prestazioni B2C la territorialità può seguire regole differenti e alcune categorie di servizi hanno discipline specifiche. Servizi elettronici, telecomunicazioni, eventi, prestazioni relative a immobili e altre operazioni possono richiedere verifiche diverse e, in determinati casi, entrare anche nell’ambito del sistema OSS.
Prima di emettere la fattura bisogna quindi individuare il tipo effettivo di servizio e lo status del cliente.
Come si invia la fattura elettronica a un cliente estero?
Per la comunicazione tramite Sistema di Interscambio delle operazioni verso soggetti non stabiliti in Italia viene utilizzato, nei casi previsti dalle specifiche tecniche, il codice destinatario convenzionale XXXXXXX.
L’invio allo SdI assolve gli obblighi italiani di trasmissione dei dati, ma non significa che il cliente estero riceva necessariamente il documento attraverso lo stesso canale utilizzato da un soggetto italiano. È quindi opportuno concordare anche la modalità con cui fornire al cliente una copia leggibile della fattura.
Per il funzionamento generale consulta fatturazione elettronica e Partita IVA.
Cosa succede se il forfettario vende beni nell’Unione Europea?
La vendita di beni non deve essere trattata come una prestazione di servizi.
Per le cessioni intracomunitarie di beni il comma 58 della Legge 190/2014 richiama specificamente l’articolo 41, comma 2-bis, del DL 331/1993. Il trattamento va quindi determinato secondo la disciplina propria delle cessioni di beni e non applicando automaticamente l’articolo 7-ter previsto per i servizi.
Dal 2025 deve inoltre essere tenuta distinta l’eventuale applicazione del nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA, che non nasce automaticamente dal semplice possesso di una Partita IVA forfettaria.
Cosa succede quando il forfettario compra servizi da un fornitore estero?
È uno dei casi più importanti per professionisti e imprese che acquistano software, pubblicità, consulenze, servizi cloud o altri servizi da fornitori UE ed extra-UE.
Per le prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti il comma 58 della Legge 190/2014 richiama le ordinarie regole territoriali degli articoli 7-ter e seguenti.
Quando l’operazione è territorialmente rilevante in Italia e il forfettario è debitore dell’imposta, trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile. L’IVA dovuta non diventa detraibile soltanto perché viene assolta tramite reverse charge.
Cos’è il TD17 e quando lo usa un forfettario?
Il tipo documento TD17 è previsto per l’integrazione o autofattura relativa all’acquisto di servizi dall’estero.
- per un servizio ricevuto da un fornitore UE viene normalmente integrato il documento ricevuto;
- per un servizio ricevuto da un fornitore extra-UE viene normalmente emessa l’autofattura secondo la disciplina applicabile.
Il TD17 permette anche di trasmettere attraverso lo SdI i dati dell’operazione passiva transfrontaliera secondo le regole tecniche vigenti.
Acquisti di beni UE: come funziona la soglia di 10.000 euro?
Per gli acquisti intracomunitari di beni effettuati dal forfettario esiste una regola specifica collegata alla soglia annua di 10.000 euro, al netto dell’IVA e con le esclusioni previste dalla norma.
Quando ricorrono le condizioni dell’articolo 38, comma 5, lettera c), del DL 331/1993 e la soglia non è superata, l’acquisto non viene trattato come acquisto intracomunitario imponibile in Italia e l’IVA rimane normalmente applicata secondo le regole del Paese di origine, salvo opzione per l’applicazione dell’imposta in Italia.
Quando il limite viene superato, oppure quando è stata esercitata l’opzione prevista, entrano in gioco le regole italiane degli acquisti intracomunitari. Non è corretto interpretare i 10.000 euro come una franchigia sulla quale tassare soltanto l’eventuale eccedenza.
La soglia di 10.000 euro vale anche per i servizi esteri?
No. La soglia riguarda la specifica disciplina degli acquisti intracomunitari di beni.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 2016 chiarisce che per gli acquisti di prestazioni di servizi intracomunitarie l’IVA deve essere assolta in Italia quando ricorrono i presupposti territoriali, senza una soglia minima analoga a quella prevista per i beni.
Cos’è il TD18?
Il tipo documento TD18 viene utilizzato per l’integrazione relativa agli acquisti intracomunitari di beni quando l’operazione è imponibile in Italia secondo le relative regole.
Non deve quindi essere generato automaticamente per qualsiasi acquisto effettuato da un fornitore UE: prima va verificato il trattamento dell’operazione, compresa la specifica disciplina della soglia di 10.000 euro per il forfettario.
Cos’è il TD19 e quando è diverso da un’importazione?
Il tipo documento TD19 riguarda l’integrazione o autofattura per determinate operazioni di acquisto di beni da soggetti non residenti disciplinate dall’articolo 17, comma 2, del DPR 633/1972.
Un caso tipico riguarda beni già presenti in Italia ceduti da un soggetto non residente quando l’imposta deve essere assolta dal cessionario italiano.
Non bisogna confondere il TD19 con una normale importazione di beni da un Paese extra-UE: quando i beni entrano materialmente nel territorio doganale dell’Unione trovano applicazione le regole doganali e la relativa bolletta doganale.
Il forfettario può detrarre l’IVA pagata sugli acquisti esteri?
No. Quando il forfettario deve assolvere l’IVA su un acquisto soggetto a reverse charge, l’imposta versata non diventa detraibile.
La Legge 190/2014 stabilisce infatti espressamente che per queste operazioni il contribuente non ha diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.
Questo può rendere un servizio acquistato all’estero più costoso di quanto suggerisca il solo prezzo netto indicato dal fornitore. Per il quadro generale sui costi consulta costi della Partita IVA in regime forfettario.
Quando si versa nel 2026 l’IVA sul reverse charge del forfettario?
Questo punto è cambiato rispetto alle indicazioni più vecchie.
La disciplina vigente della Legge 190/2014 prevede che l’IVA relativa agli acquisti di beni o servizi soggetti a inversione contabile, compresi quelli intracomunitari, venga versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.
La modifica deriva dal D.Lgs. 81/2025 e va applicata nel 2026. Non è quindi corretto utilizzare automaticamente il precedente riferimento al giorno 16 del mese successivo per queste operazioni senza considerare la nuova disposizione specifica.
TD17, TD18 e TD19 vanno inviati solo quando si paga l’IVA?
No. Termine di trasmissione dei dati e termine di pagamento dell’IVA sono due scadenze differenti.
Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti in Italia, la disciplina della comunicazione delle operazioni transfrontaliere prevede la trasmissione dei dati entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Il versamento dell’IVA dovuta dal forfettario sugli acquisti soggetti alla nuova regola dell’inversione contabile segue invece il termine trimestrale appena descritto.
Il forfettario deve presentare Intrastat?
Non esiste una risposta unica valida per ogni operazione estera.
Per le prestazioni generiche B2B rese a soggetti passivi UE e per determinate operazioni intracomunitarie gli elenchi Intrastat possono assumere rilievo secondo le regole vigenti. Anche periodicità, soglie ed eventuali esoneri devono essere verificati per la specifica operazione.
Per gli acquisti intracomunitari di beni del forfettario entro la soglia prevista dall’articolo 38, comma 5, lettera c), quando l’operazione rimane tassata nello Stato di origine, la Circolare 10/E chiarisce invece il relativo esonero da VIES e Intrastat, salvo opzione per l’imposizione in Italia.
Cos’è il regime transfrontaliero di franchigia IVA dal 2025?
Dal 1° gennaio 2025 esiste nell’Unione Europea anche un regime transfrontaliero di franchigia IVA per le piccole imprese.
È una disciplina distinta dal semplice regime forfettario italiano. Un soggetto stabilito in Italia può chiedere, quando ricorrono le condizioni, di applicare la franchigia prevista in altri Stati membri che partecipano al sistema.
Tra le condizioni figura il rispetto della soglia complessiva di 100.000 euro di volume d’affari annuo nell’Unione Europea, oltre alle soglie e alle condizioni previste nei singoli Stati di esenzione.
L’accesso non è automatico: richiede la procedura prevista e l’identificazione con il relativo suffisso EX. Per i soggetti ammessi è prevista anche una comunicazione trimestrale all’Agenzia delle Entrate, gestita tramite il modello SME25.
Cosa controllare prima di emettere o registrare una fattura estera?
- se l’operazione è attiva oppure passiva;
- se riguarda beni o servizi;
- Paese del cliente o del fornitore;
- status B2B oppure B2C;
- regola di territorialità IVA;
- eventuale iscrizione VIES;
- eventuale obbligo Intrastat;
- corretto codice natura, compreso N2.1 quando applicabile;
- codice destinatario XXXXXXX per le operazioni estere quando previsto;
- TD17, TD18 o TD19 corretto per l’acquisto;
- eventuale soglia di 10.000 euro per gli acquisti intracomunitari di beni;
- IVA dovuta per reverse charge;
- assenza del diritto alla detrazione IVA nel forfettario;
- termine di trasmissione dei dati dell’operazione passiva;
- termine trimestrale di versamento dell’IVA quando si applica la nuova regola;
- eventuale applicazione del regime transfrontaliero di franchigia.
Prima di predisporre il primo documento è utile verificare anche gli elementi generali spiegati nella guida su come compilare la prima fattura con Partita IVA e i requisiti del regime forfettario 2026.
Fonti ufficiali sulle fatture estere nel regime forfettario
- Normattiva – Legge 190/2014, regime forfettario e operazioni IVA con l’estero;
- Gazzetta Ufficiale – D.Lgs. 81/2025;
- Agenzia delle Entrate – Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016;
- Agenzia delle Entrate – Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e operazioni transfrontaliere;
- Agenzia delle Entrate – Guida operativa archivio VIES;
- Agenzia delle Entrate – comunicazione trimestrale regime transfrontaliero di franchigia SME25.
Domande frequenti sulle fatture estere del forfettario
Un forfettario può avere clienti esteri?
Sì. Deve però applicare correttamente territorialità IVA, fatturazione elettronica e gli eventuali adempimenti UE o extra-UE.
Per un servizio B2B a un cliente UE si usa N2.1?
Quando la prestazione è non soggetta a IVA italiana per carenza del requisito di territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, la guida dell’Agenzia delle Entrate prevede il codice natura N2.1.
Il limite di 10.000 euro vale per i servizi acquistati all’estero?
No. La soglia riguarda la specifica disciplina degli acquisti intracomunitari di beni. Per i servizi ricevuti da soggetti non residenti devono essere applicate le regole territoriali previste senza utilizzare automaticamente quella soglia.
Quando paga l’IVA un forfettario che riceve una fattura estera in reverse charge?
Per gli acquisti soggetti alla specifica regola introdotta dal D.Lgs. 81/2025, compresi quelli intracomunitari, il versamento avviene entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare.
TD17, TD18 e TD19 sono intercambiabili?
No. TD17 riguarda i servizi acquistati dall’estero, TD18 gli acquisti intracomunitari di beni e TD19 specifici acquisti di beni da soggetti non residenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2. La scelta dipende dall’operazione reale.